412.101.241

# Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

del 9 aprile 2025 (Stato 1° gennaio 2026)

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),

visto l’articolo 19 dell’ordinanza del 19 novembre 2003[^1]sulla formazione professionale (OFPr),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--1}
La presente ordinanza disciplina la cultura generale in tutte le formazioni professionali di base.

##### **Art. 2** Programma quadro e programmi d’istituto {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--2}
1. All’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un programma quadro[^2]della SEFRI per l’insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base.
2. Il programma quadro è attuato attraverso i programmi d’istituto di competenza dei Cantoni.

## **Sezione 2:** Insegnamento della cultura generale {#sec_2}
##### **Art. 3** Principio, contenuto ed estensione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--3}
1. L’insegnamento della cultura generale è impartito in tutti gli anni scolastici.
2. Comprende le due aree d’apprendimento «Lingua e comunicazione» e «Società».
3. Ha una durata minima di:
a. 240 lezioni per le formazioni professionali di base biennali;
b. 360 lezioni per le formazioni professionali di base triennali;
c. 480 lezioni per le formazioni professionali di base quadriennali.
4. Alle persone che hanno concluso una formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica possono essere convalidate 120 lezioni di cultura generale nel quadro di una successiva formazione professionale di base triennale o quadriennale.

##### **Art. 4** Lingua d’insegnamento {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--4}
1. La lingua d’insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale.
2. Nelle scuole con un bacino d’utenza plurilingue ogni lingua nazionale del bacino d’utenza può essere lingua d’insegnamento.
3. Possono essere offerte forme di insegnamento bilingue. L’area d’apprendimento «Lingua e comunicazione» è valutata nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.

## **Sezione 3:** Campo di qualificazione «cultura generale» {#sec_3}
##### **Art. 5** Principi {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--5}
1. La «cultura generale» è un campo di qualificazione della procedura di qualificazione con esame finale di ogni formazione professionale di base.
2. Nel campo di qualificazione «cultura generale» è necessario dimostrare di aver acquisito la cultura generale in entrambe le aree d’apprendimento.
3. Il campo di qualificazione «cultura generale» è valutato con una nota. Quest’ultima conta per almeno il 20 per cento della nota complessiva della procedura di qualificazione con esame finale.

##### **Art. 6** Calcolo della nota del campo di qualificazione «cultura generale» {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--6}
La nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde:
a. nelle formazioni professionali di base biennali, alla nota scolastica di cultura generale; la nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;
b. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, alla media tra la nota scolastica di cultura generale, quella del lavoro finale e quella dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale;
c. per le persone che prima dell’ultimo anno scolastico della formazione professionale di base passano dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale all’insegnamento della cultura generale, alla media tra la nota scolastica di cultura generale, quella del lavoro finale e quella dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale;
d. per le persone che nel penultimo semestre scolastico della formazione professionale di base passano dall’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale all’insegnamento della cultura generale, alla media tra la nota del lavoro finale e quella dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale;
e. per le persone al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato ammesse alla procedura di qualificazione con esame finale:
        1. nelle formazioni professionali di base biennali, alla nota del lavoro finale; la nota è arrotondata al punto o al mezzo punto,
        2. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, alla media tra la nota del lavoro finale e quella dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale.

##### **Art. 7** Nota scolastica di cultura generale {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--7}
La nota scolastica di cultura generale corrisponde alla media delle note semestrali relative all’insegnamento della cultura generale; è arrotondata al punto o al mezzo punto.

##### **Art. 8** Nota semestrale relativa all’insegnamento della cultura generale {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--8}
La nota semestrale relativa all’insegnamento della cultura generale corrisponde alla media delle note semestrali di uguale ponderazione delle due aree d’apprendimento; è arrotondata al punto o al mezzo punto.

##### **Art. 9** Lavoro finale {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--9}
1. Il lavoro finale si svolge durante l’ultimo anno scolastico della formazione professionale di base.
2. Consiste nell’elaborazione di un prodotto in un periodo di tempo compreso tra 25 e 35 ore nonché in una presentazione.

##### **Art. 10** Valutazione del lavoro finale {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--10}
1. Il lavoro finale è valutato da almeno due periti sulla base del programma quadro.
2. La valutazione del lavoro finale tiene conto del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.
3. I periti assistono alla presentazione.
4. La nota del lavoro finale è arrotondata al punto o al mezzo punto.

##### **Art. 11** Esame finale {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--11}
1. L’esame finale si svolge durante l’ultimo semestre della formazione professionale di base.
2. Consiste in un esame orale di 20 minuti o in un esame scritto di 150 minuti.
3. I Cantoni garantiscono l’adozione della stessa forma d’esame all’interno del loro territorio.

##### **Art. 12** Valutazione dell’esame finale {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--12}
1. L’esame finale è valutato da almeno due periti sulla base del programma quadro.
2. La nota dell’esame finale è arrotondata al punto o al mezzo punto.

##### **Art. 13** Calcolo della nota in caso di ripetizione {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--13}
1. Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento della cultura generale per almeno due semestri, la nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde:
a. nelle formazioni professionali di base biennali, alla nota del lavoro finale; la nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;
b. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, alla media tra la vecchia nota scolastica della cultura generale e le nuove note del lavoro finale e dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale.
2. Qualora si frequenti nuovamente l’insegnamento della cultura generale per due semestri, la nota del campo di qualificazione «cultura generale» corrisponde:
a. nelle formazioni professionali di base biennali, alla nota scolastica di cultura generale; per il calcolo di quest’ultima fanno stato soltanto le nuove note semestrali; la nota è arrotondata al punto o al mezzo punto;
b. nelle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, alla media tra la nota scolastica di cultura generale, quella del lavoro finale e quella dell’esame finale; la nota è arrotondata a un decimale.

##### **Art. 14** Dispensa {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--14}
1. È dispensato dal campo di qualificazione «cultura generale» chi:
a. ha concluso una formazione professionale di base e frequenta una seconda formazione professionale di base dello stesso livello; oppure
b. ha frequentato l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale fino al termine del penultimo semestre della formazione professionale di base.
2. La decisione in merito ad altri casi spetta ai Cantoni.
3. La dispensa è riportata nel certificato delle note.

## **Sezione 4:** Sviluppo della qualità {#sec_4}
##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--15}
1. La SEFRI verifica periodicamente, almeno ogni sette anni, l’ordinanza e il programma quadro tenendo conto degli sviluppi che interessano le competenze da acquisire in materia di cultura generale.
2. Coinvolge nella verifica i Cantoni e le organizzazioni mantello del mondo del lavoro e tiene conto delle regioni linguistiche.
3. A tal fine può anche avvalersi di esperti.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 16** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--16}
L’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006[^3]sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base è abrogata.

##### **Art. 17** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--17}
1. Le persone che hanno iniziato una formazione professionale di base prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sostengono la qualificazione nel campo di qualificazione «cultura generale» in base al diritto anteriore.
2. Fatto salvo il capoverso 4, le persone che hanno sostenuto la qualificazione nel campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore e la ripetono sono valutate secondo il diritto anteriore.
3. Le persone che iniziano una formazione professionale di base abbreviata dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza sostengono la qualificazione nel campo di qualificazione «cultura generale» secondo il diritto anteriore, al massimo però:
a. per le formazioni professionali di base biennali, entro il 31 dicembre 2027;
b. per le formazioni professionali di base triennali, entro il 31 dicembre 2028;
c. per le formazioni professionali di base quadriennali, entro il 31 dicembre 2029.
4. Nelle formazioni professionali di base con il campo di qualificazione «cultura generale», il diritto anteriore si applica per l’ultima volta come segue:
a. per le formazioni professionali di base biennali, il 31 dicembre 2029;
b. per le formazioni professionali di base triennali, il 31 dicembre 2030;
c. per le formazioni professionali di base quadriennali, il 31 dicembre 2031.
5. Eventuali deroghe contemplate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base in casi particolari conformemente all’articolo 19 capoverso 2 OFPr sono applicabili al più tardi fino al 2037.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

[^1]: RS  **412.101**
[^2]: Il programma quadro del 9 apr. 2025 può essere consultato sul sito della SEFRI:www.sbfi.admin.ch> Formazione > Formazione professionale di base > Insegnamento della cultura generale
[^3]: [RU  **2006**  3301; **2014**  255,557]