412.106.1

# Ordinanza sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale

(Ordinanza sulla SUFFP)

del 18 giugno 2021 (Stato 1° agosto 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 35 della legge del 25 settembre 2020[^1]sulla SUFFP,

ordina:

##### **Art. 1** Sede della Scuola universitaria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--1}
La Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) ha sede a Zollikofen.

##### **Art. 2** Istituti regionali {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--2}
La SUFFP offre le proprie prestazioni tramite un istituto regionale rispettivamente nella Svizzera tedesca, francese e italiana.

##### **Art. 3** Obiettivi strategici del Consiglio federale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--3}
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca sottopone per parere il progetto degli obiettivi strategici del Consiglio federale relativi alla SUFFP alle organizzazioni mantello nazionali del mondo del lavoro, segnatamente all’Unione svizzera delle arti e mestieri, all’Unione svizzera degli imprenditori, all’Unione sindacale svizzera e a Travail Suisse.

##### **Art. 4** Coinvolgimento dei partner della formazione professionale da parte della SUFFP {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--4}
1. La SUFFP coinvolge le organizzazioni del mondo del lavoro e i Cantoni nella sua pianificazione strategica, nell’orientamento delle nuove offerte d’insegnamento e dei nuovi servizi, nonché nella definizione delle priorità di ricerca.
2. A tal fine, può istituire comitati nazionali e regionali con rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, dei Cantoni e di altre cerchie interessate.

##### **Art. 5** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--5}
1. L’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005[^2]è abrogata.
2. .[^3]

##### **Art. 6** Disposizione transitoria {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--6}
Gli articoli 16 e 16*a* dell’ordinanza IUFFP del 14 settembre 2005[^4]restano applicabili fino al 31 dicembre 2021.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.1--7}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2021.
2. L’articolo 5 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

[^1]: RS  **412.106**
[^2]: [RU  **2005**  4607; **2009**  5933; **2016**  575; **2017**  3539]
[^3]: La mod. può essere consultata allaRU  **2021**  405.
[^4]: RU  **2016**  575