412.106.16

# Ordinanza del Consiglio della SUFFP concernente gli emolumenti della Scuola universitaria federale per la formazione professionale

(Ordinanza degli emolumenti SUFFP)[^1]

del 17 febbraio 2011 (Stato 1° agosto 2021)

Approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2011

Il Consiglio della Scuola universitaria federale per la formazione professionale (Consiglio della SUFFP),

visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge del 25 settembre 2020[^2]sulla SUFFP,

ordina:[^3]

##### **Art. 1** Principio e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--1}
1. La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti percepiti dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) per le sue offerte di formazione e altri servizi.
2. Non rientrano sotto la presente ordinanza le prestazioni commerciali di cui all’articolo 28 della legge del 25 settembre 2020 sulla SUFFP.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--2}
Per quanto la presente ordinanza non preveda altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^4]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Cicli di formazione: tassa d’iscrizione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--3}
1. La tassa d’iscrizione per i cicli di formazione ammonta a 200 franchi.
2. La tassa d’iscrizione è dovuta anche in caso di disdetta, mancato inizio o interruzione del ciclo di formazione e non è rimborsabile.

##### **Art. 3a** Cicli di formazione: emolumenti semestrali ed emolumenti per il materiale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--3_a}
1. Gli emolumenti semestrali per i cicli di formazione ammontano a:
a. per cicli di studio con diploma della durata di:
        1. due anni: 660 franchi,
        2. tre anni: 450 franchi;
b.[^5] per cicli di studio con certificato della durata di:
        1. un anno: 590 franchi,
        2. due anni: 420 franchi.
2. In caso di prolungamento della durata degli studi, per i semestri supplementari sono riscossi gli emolumenti previsti per la durata più lunga degli studi secondo il capoverso 1.
3. L’emolumento semestrale per i cicli di studio bachelor e master ammonta a 800 franchi ciascuno.[^6]
4. In aggiunta all’emolumento semestrale sono riscossi 50 franchi al semestre per il materiale.
5. In caso di disdetta fino a due settimane prima dell’inizio del corso gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale già pagati sono rimborsati.
6. In caso di disdetta posteriore, mancato inizio o interruzione del ciclo di studio gli emolumenti semestrali e gli emolumenti per il materiale sono dovuti o non sono rimborsati.

##### **Art. 3b** Cicli di formazione: emolumenti per prestazioni supplementari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--3_b}
Per le prestazioni supplementari sono prelevati i seguenti emolumenti:
a.[^7] attività di esaminatore durante la lezione di prova determinante per il conseguimento del titolo di studio: 200 franchi;
b.[^8] attività di esaminatore per il lavoro di diploma: 200 franchi;
c.[^9] attività di esaminatore per la tesi di bachelor o di master e la relativa difesa: 200 franchi.

##### **Art. 4** Emolumenti semestrali speciali {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--4}
Qualora sia necessario computare in un ciclo di studio con diploma competenze acquisite al di fuori dei cicli di formazione regolamentari, l’emolumento semestrale per questo ciclo di studio, compresa la procedura di computo, ammonta a 1450 franchi.

##### **Art. 5** Formazioni continue e altre offerte di formazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--5}
1. Gli emolumenti per le formazioni continue e per le altre offerte di formazione sono calcolati sulla base della contabilità analitica.
2. L’emolumento per i corsi di formazione continua e per le altre offerte di formazione destinate ai responsabili della formazione professionale ammonta al massimo a 400 franchi per mezza giornata di formazione.
3. L’emolumento per i cicli di formazione continua varia da 400 a 1000 franchi per ogni punto ECTS che può essere acquisito nell’ambito del ciclo di formazione.
4. Non sono riscossi emolumenti per le offerte di formazione continua proposte dalla Confederazione, dai Cantoni o dalle organizzazioni del mondo del lavoro, nonché per le altre offerte di formazione importanti per la gestione della formazione professionale o che sono assolte in vista dell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Si tratta nella fattispecie di:
a. offerte per la formazione di periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale (art. 47 LFPr[^10]);
b. formazioni continue per l’attuazione di riforme della formazione professionale.

##### **Art. 6** Servizi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--6}
1. Gli emolumenti per i servizi sono stabiliti in funzione del tempo richiesto.
2. La tariffa oraria varia da 100 a 300 franchi a seconda delle conoscenze specifiche del personale incaricato.

##### **Art. 7** Diritto previgente: abrogazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--7}
Il Regolamento degli emolumenti IUFFP del 22 settembre 2006[^11]è abrogato.

##### **Art. 7a** Disposizione transitoria della modifica del 30 marzo 2021 {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--7_a}
Per gli studenti dei cicli di formazione che hanno iniziato i propri studi prima del semestre autunnale del 2022 valgono gli emolumenti secondo il diritto anteriore.

##### **Art. 8** Entrata in vigore {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.106.16--8}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il18giu.2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2021**  406).
[^2]: RS  **412.106** ;FF  **2020**  6879
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il18giu.2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2021**  406).
[^4]: RS  **172.041.1**
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il18giu.2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2021**  406).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il7giu.2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU  **2019**  2063).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il18giu.2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2021**  406).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 30 mar. 2021, approvata dal CF il18giu.2021, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2021**  406).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dello IUFFP del 20 mag. 2019, approvata dal CF il7giu.2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU  **2019**  2063).
[^10]: RS  **412.10**
[^11]: [RU  **2006**  5697]