414.110.12

# Convenzione fra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo circa la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia

(Convenzione di divisione del 28 dicembre 1905 art. 6 n. III e IV)

del 1° e 31 marzo 1909 (Stato 31 marzo 1909)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

hanno convenuto di regolare la divisione degli oggetti costituenti le collezioni comuni di paleontologia del Politecnico e dell’Università di Zurigo in conformità della seguente convenzione, anzichè ricorrere a un lodo arbitrale secondo l’articolo 6 numero III della convenzione di divisione del 28 dicembre 1905[^1].

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--1}
1. Delle dette collezioni restano assegnati all’ Università di Zurigo:
a. i fossili sotto vetrina, esposti nell’aula 19*d* del Politecnico;
b. una scelta di doppioni dalla collezione stratigrafica principale e dalla collezione zoologica in cassetti, esposte nell’aula 29*c* , scelta che sarà fatta dal professore di geologia in guisa da completare, quanto è possibile, la collezione indicata alla lettera*a* ;
c. i vertebrati fossili, cioè la collezione Roth, i resti del mammut di Niederweningen, il dinoterio, l’orso delle caverne e i guppi di vertebrati dell’aula 30*c* .
2. I doppioni saranno lasciati, per quanto è possibile, alla collezione geologica, secondo una scelta da farsi dal professore di zoologia e paleozoologia.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--2}
Tutti gli altri oggetti delle collezioni paleontologiche comuni passano in proprietà del Politecnico.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--3}
La collezione geologica, prima di consegnare gli oggetti alla collezione zoologica, ha il diritto di farne eseguire dei gessi, quando ciò appaia desiderabile e possa farsi senza danneggiare gli originali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--4}

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--5}
Finchè sussisteranno le cattedre comuni di storia naturale, si osserverà il principio di ripartizione stabilito nella presente convenzione per ogni nuovo oggetto acquistato o ricevuto in dono.

[^1]: RS  **414.110.1**