414.110.2

# Regolamento interno del Consiglio dei politecnici federali

(Regolamento interno del Consiglio dei PF)

del 17 dicembre 2003 (Stato 1° novembre 2008)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 25 capoverso 1 lettera h della legge del 4 ottobre 1991[^1]sui PF,

ordina:

## **Sezione 1:** Sedute del Consiglio dei PF {#sec_1}
##### **Art. 1** Pianificazione delle sedute {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--1}
1. Il Consiglio dei PF si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario annuale prestabilito.
2. Se affari urgenti lo richiedono, il presidente può indire una seduta straordinaria di sua iniziativa oppure su proposta di un membro.

##### **Art. 2** Preparazione delle sedute {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--2}
1. I partecipanti ricevono di norma quattordici giorni prima della seduta:
a. la convocazione indicante l’ora e il luogo della seduta;
b. l’ordine del giorno;
c. i documenti necessari per la seduta.
2. Il presidente prepara l’ordine del giorno.[^2]Nell’ordine del giorno sono indicati gli affari pronti per essere sottoposti a discussione e delibera al momento della seduta e le proposte presentate precedentemente.
3. Oltre ai membri del Consiglio dei PF, ricevono i documenti menzionati al capoverso 1:
a. i direttori degli istituti di ricerca;
b. i presidenti delle assemblee universitarie; questi ultimi non ricevono tuttavia gli atti concernenti le elezioni dei professori.[^3]
4. Il segretario di Stato per l’educazione e la ricerca riceve l’ordine del giorno.[^4]
5. Il presidente può trasmettere documenti delle sedute unicamente ai membri del Consiglio dei PF.[^5]
6. I documenti delle sedute sono segreti.[^6]

##### **Art. 3** Partecipanti alle sedute {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--3}
Oltre ai membri del Consiglio dei PF, prendono parte alle sedute:
a. il direttore amministrativo;
b. il verbalista;
c. il responsabile della comunicazione;
d. all’occorrenza: altri collaboratori dello stato maggiore del Consiglio dei PF o esperti esterni.

##### **Art. 4** Diritto di proposta e di voto {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--4}
1. I membri del Consiglio dei PF hanno diritto di proposta e di voto. Il diritto di voto è personale e non delegabile.
2. Gli altri partecipanti alle sedute hanno voto consultivo.
3. I direttori degli istituti di ricerca non rappresentati in seno al Consiglio del PF e i presidenti delle assemblee universitarie hanno il diritto di presentare proposte per affari riguardanti il loro settore.

##### **Art. 4a** Principio di collegialità {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--4_a}
Il Consiglio dei PF agisce e decide in modo collegiale.

##### **Art. 4b** Segreto delle deliberazioni {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--4_b}
1. Le sedute del Consiglio dei PF sottostanno al segreto delle deliberazioni.
2. Oltre ai membri del Consiglio dei PF, sono tenuti a osservare il segreto delle deliberazioni i collaboratori dello stato maggiore e gli altri partecipanti alle sedute, nella misura in cui sono stati espressamente invitati a farlo.

##### **Art. 5** Quorum {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--5}
Il Consiglio dei PF può deliberare se è presente alla seduta almeno la metà dei membri aventi diritto di voto.

##### **Art. 6** Approvazione e modifica dell’ordine del giorno {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--6}
1. L’ordine del giorno è approvato all’inizio della seduta a maggioranza semplice dei votanti.
2. Le modifiche dell’ordine del giorno oppure lo stralcio di punti da trattare sono possibili in ogni momento se approvati dalla maggioranza semplice dei votanti.
3. L’inserimento di un nuovo punto nell’ordine del giorno è possibile in ogni momento se approvato da due terzi dei membri presenti alla seduta.

##### **Art. 7** Delibera {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--7}
1. Gli affari di carattere strategico sono di norma inseriti una prima volta nell’ordine del giorno per essere discussi. La decisione è presa in una seduta successiva.
2. Le decisioni in merito a tutti gli affari pronti per essere sottoposti a delibera sono prese in base a una proposta motivata per scritto e a un progetto scritto di dispositivo di decisione. Nel dispositivo di decisione sono anche fornite indicazioni sull’esecuzione.
3. Il Consiglio dei PF decide a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

##### **Art. 8** Ricusazione {#sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--8}
1. Il membro che potrebbe essere prevenuto in un affare si ricusa, segnatamente quando sussiste un rapporto di lavoro, una subordinazione diretta oppure una procedura di vigilanza.
2. Il Consiglio dei PF decide in merito alla ricusazione in assenza della persona in questione.

##### **Art. 9** Verbale {#sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--9}
1. Di ogni seduta è tenuto un verbale. In esso è riassunto l’esito delle votazioni e sono riportate testualmente le proposte e le decisioni.
2. Ricevono il verbale:
a. i membri del Consiglio dei PF;
b. i direttori degli istituti di ricerca;
c. i presidenti delle assemblee universitarie.
3. Il verbale è confidenziale; non può essere consegnato a terzi. Il presidente del Consiglio dei PF trasmette agli stati maggiori delle direzioni dei PF e degli istituti di ricerca un estratto del verbale con le decisioni del Consiglio dei PF (verbale delle decisioni) per uso interno.[^7]
4. In casi speciali, in particolare per motivi di protezione della personalità e dei dati, può essere redatto un verbale separato per i membri del Consiglio dei PF.[^8]

## **Sezione 2:** Decisione per circolazione degli atti {#sec_2}
##### **Art. 10** {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--10}
1. In casi urgenti il presidente può ordinare che una decisione sia presa mediante circolazione degli atti.[^9]
2. Per essere valide, le decisioni mediante circolazione degli atti devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio dei PF. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.
3. Le decisioni prese per circolazione degli atti sono formalizzate nella successiva seduta del Consiglio dei PF.

## **Sezione 3:** Decisioni presidenziali {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--11}
1. Sono emesse sotto forma di decisioni presidenziali le decisioni prese dal presidente:
a. in base a una competenza conferitagli espressamente dal diritto vigente;
b. in assenza di una norma che deleghi la competenza a un altro organo.
2. Il presidente informa immediatamente per scritto il Consiglio dei PF sulle decisioni presidenziali importanti o vi provvede nella seduta successiva.

## **Sezione 4:** Informazione e comunicazione del Consiglio dei PF {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--12}
1. Il Consiglio dei PF è tenuto a comunicare in modo veritiero, oggettivo e trasparente nell’interesse della collettività.
2. L’attività di comunicazione è finalizzata a spiegare le decisioni del Consiglio dei PF e a consolidare la posizione e la reputazione del settore dei PF.
3. L’intera comunicazione del settore dei PF e del Consiglio dei PF rientra nella responsabilità del presidente del Consiglio dei PF. Il presidente o il membro da lui designato del Consiglio dei PF informa su questioni strategiche, in linea con i mandati e le decisioni del Consiglio dei PF.
4. Nell’ambito dell’esame dei singoli affari, il Consiglio dei PF decide in merito alle informazioni da comunicare.
5. Tutte le attività di comunicazione devono avvenire nel rispetto della protezione della personalità e dei dati.

## **Sezione 5:** Interfacce con le istituzioni {#sec_5}
##### **Art. 13** Riunioni settoriali {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--13}
1. Il presidente del Consiglio dei PF indice di norma da due a quattro volte all’anno una riunione settoriale con:
a. i presidenti dei PF;
b. i direttori degli istituti di ricerca.
2. Alle riunioni prendono parte senza diritto di voto:
a. il direttore amministrativo;
b. il verbalista;
c. all’occorrenza: altri collaboratori dei PF, degli istituti di ricerca, dello stato maggiore del Consiglio dei PF ed esperti esterni.
3. Le riunioni settoriali servono alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento in seno al settore dei PF.
4. Le riunioni settoriali sono dirette dal presidente del Consiglio dei PF.
5. È tenuto un verbale sintetico delle riunioni.
6. Le date delle riunioni settoriali sono fissate tenendo conto del piano delle sedute del Consiglio dei PF.

##### **Art. 13a** Conferenza dei direttori {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--13_a}
1. I direttori degli istituti di ricerca istituiscono una conferenza.
2. La conferenza si costituisce da sé.
3. La conferenza serve alla collaborazione, allo scambio di informazioni e al coordinamento tra gli istituti di ricerca nonché alla discussione preliminare e allo svolgimento degli affari del Consiglio dei PF.

##### **Art. 14** Preparazione e attuazione delle decisioni {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--14}
1. Gli istituti e lo stato maggiore del Consiglio dei PF nominano dei delegati incaricati di coordinare la preparazione e l’attuazione delle decisioni del Consiglio dei PF nel quadro di un gruppo di lavoro.
2. Il presidente del Consiglio dei PF disciplina le modalità di lavoro del gruppo di lavoro e ne sorveglia l’operato.
3. I membri del gruppo di lavoro sono responsabili in seno ai rispettivi istituti e allo stato maggiore del Consiglio dei PF della fornitura tempestiva di informazioni corrette sul piano materiale e formale e dello scambio d’informazioni.

## **Sezione 6:** Compiti e competenze {#sec_6}
##### **Art. 15** Presidente {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--15}
1. Il presidente assicura che il Consiglio dei PF possa esercitare la sua funzione strategica. Egli:
a. è responsabile dell’attuazione della politica e delle decisioni del Consiglio dei PF, a meno che quest’ultimo non disponga diversamente;
b. invita periodicamente i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca a colloqui personali per discutere dello sviluppo strategico dei rispettivi istituti;
c. rappresenta il settore dei PF e il Consiglio dei PF nei confronti di terzi;
d. esercita la vigilanza finanziaria sul settore dei PF;
e. è responsabile della preparazione e dell’esecuzione delle decisioni in merito all’assegnazione dei fondi agli istituti del settore dei PF;
f. evade con una decisione presidenziale o una lettera i ricorsi indirizzati all’autorità di vigilanza, a meno che si imponga una trattazione da parte del Consiglio dei PF;
g. è responsabile dell’esecuzione dell’ordinanza del 15 marzo 2001[^10]sul personale del settore dei PF nei confronti dei collaboratori del Consiglio dei PF, conformemente all’articolo 2 della medesima;
h. decide in merito a tutti gli affari del Consiglio dei PF che, in base alla legge e alle ordinanze, non sono di competenza di un altro organo.[^11]
2. Il presidente informa il Consiglio dei PF sulle decisioni importanti al più tardi nella seduta successiva.

##### **Art. 16** Vicepresidente {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--16}
Il vicepresidente:
a. rappresenta il presidente del Consiglio dei PF;
b. assiste il presidente nell’adempimento dei suoi compiti;
c. sbriga gli affari che gli sono assegnati.

##### **Art. 17** Dialogo con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--17}
1. Ogni anno i membri del Consiglio dei PF discutono con le direzioni dei PF e degli istituti di ricerca lo stato della situazione (dialogo).
2. Nel quadro del controllo strategico, il dialogo serve in particolare a:
a. permettere ai PF e agli istituti di ricerca di riferire sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’accordo sugli obiettivi;
b. garantire uno scambio aperto di informazioni e di opinioni su temi e problemi d’attualità e sulle strategie di sviluppo.
3. La partecipazione al dialogo è aperta a tutti i membri del Consiglio dei PF.
4. Il presidente del Consiglio dei PF organizza il dialogo e designa i membri dello stato maggiore che vi partecipano.

## **Sezione 7:** Comitati del Consiglio dei PF {#sec_7}
##### **Art. 18** {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--18}
Per compiti specifici il Consiglio dei PF istituisce comitati.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 19** Diritto previgente: abrogazione {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--19}
Il regolamento interno del Consiglio dei PF del 25 gennaio 2001[^12]è abrogato.

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.2--20}
Il presente regolamento interno entra in vigore il 1° febbraio 2004.

[^1]: RS  **414.110**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 23 mar. 2005, in vigore dal  1° mag. 2005 (RU  **2005**  1753).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^4]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^10]: RS  **172.220.113**
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 24 set. 2008, in vigore dal  1° nov. 2008 (RU  **2008**  4613).
[^12]: [RU  **2001**  1073, **2002**  2054000]