414.110.37

# Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna

(Ordinanza PFZ-PFL)

del 13 novembre 2003 (Stato 1° settembre 2022)

Il Consiglio dei PF,

visti gli articoli 27 capoverso 2 e 32 capoverso 4 della legge federale<br />del 4 ottobre 1991[^1]sui PF,

ordina:

## **Sezione 1:** Campo d’applicazione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--1}
La presente ordinanza si applica:
a. al Politecnico federale di Zurigo (PFZ);
b. al Politecnico federale di Losanna (PFL).

## **Sezione 2:** Direzione {#sec_2}
##### **Art. 2** Composizione {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--2}
1. Le direzioni dei PF sono composte ciascuna di un presidente e di altri membri subordinati al presidente.
2. Il presidente propone la nomina degli altri membri della direzione.

##### **Art. 3** Compiti {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--3}
1. La direzione ha i compiti seguenti:
a. decide in merito all’organizzazione della scuola e, in particolare, all’istituzione, alla soppressione, ai compiti e all’organizzazione di singole unità d’insegnamento e di ricerca come pure di altre unità organizzative;
b. emana ordinanze concernenti gli studi;
c. è responsabile di garantire la qualità e, in particolare, di valutare l’insegnamento, la ricerca e le prestazioni.
2. La direzione può deliberare se è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è preponderante il voto del presidente.
3. In merito a affari non elencati al capoverso 1 decide il presidente.

## **Sezione 3:** Membri dei PF {#sec_3}
##### **Art. 4** Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--4}
Le denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca sono definite nell’allegato.

##### **Art. 5** Collaboratori scientifici con funzioni direttive, collaboratori scientifici superiori {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--5}
Le direzioni possono nominare collaboratori scientifici con funzioni direttive (*maître d’enseignement et de recherche* ) e collaboratori scientifici superiori persone che si distinguono per il loro percorso accademico ad alto livello e che forniscono prestazioni particolarmente qualificate nell’insegnamento e nella ricerca.

##### **Art. 6** Collaboratori scientifici {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--6}
1. I collaboratori scientifici devono essere titolari di un diploma universitario.
2. Essi operano nel campo dell’insegnamento e della ricerca.

##### **Art. 7** Collaboratori amministrativi e tecnici {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--7}
I collaboratori amministrativi e tecnici svolgono compiti di supporto nel campo dell’insegnamento, della ricerca o dell’amministrazione.

##### **Art. 8** Assistenti {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--8}
1. Gli assistenti devono essere titolari di un diploma universitario.
2. Essi hanno un rapporto d’impiego retto dal diritto pubblico, di durata determinata, con un PF.
3. Essi assistono nell’insegnamento e nella ricerca il membro del corpo insegnante cui sono subordinati e approfondiscono le proprie conoscenze specifiche.

##### **Art. 9** Professori titolari {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--9}
1. I presidenti dei PF possono proporre la nomina a professore titolare di liberi docenti, di collaboratori scientifici con funzioni direttive e di incaricati di corsi che si sono distinti per le loro prestazioni accademiche e operanti nel settore dei PF.
2. I direttori degli istituti di ricerca possono proporre ai PF la nomina a professore titolare di persone attive nei loro istituti e che al tempo stesso rivestono una delle funzioni elencate al capoverso 1 in un PF.
3. I professori titolari che hanno svolto la loro attività in un PF fino al pensionamento o fino al ritiro per invalidità mantengono il proprio titolo con l’aggiunta di «emerito» o dell’abbreviazione «em.».[^2]

##### **Art. 10** Liberi docenti {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--10}
1. Può conseguire l’abilitazione quale libero docente chi da prova di un’attitudine particolare per l’insegnamento e la ricerca. Egli riceve dal PF la*venia legendi* che lo autorizza a tenere corsi liberi in un determinato campo d’insegnamento.
2. La*venia legendi* può essere revocata se durante due anni il libero docente non ha tenuto alcun corso nel suo campo d’insegnamento specifico o se è venuto meno ai suoi obblighi. Essa scade al termine del semestre in cui il libero docente compie 65 anni.
3. I PF disciplinano la procedura per il rilascio e la revoca della*venia legendi* .
4. I PF possono versare ai liberi docenti un onorario per i corsi tenuti; i mandati d’insegnamento sono retti dalle disposizioni dell’articolo 17*a* della legge sui PF.[^3]

##### **Art. 10a** Professors of practice {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--10_a}
1. I PF possono proporre al Consiglio dei PF di conferire il titolo di «professor of practice» a persone esterne che hanno un’ampia esperienza professionale e si sono distinte nel loro campo specifico. I PF assegnano loro incarichi d’insegnamento secondo l’articolo 17*a* della legge sui PF.
2. Il Consiglio dei PF conferisce il titolo di «professor of practice» per la durata dell’attività presso il PF.
3. I professors of practice svolgono un’attività d’insegnamento. Se le circostanze, in particolare la situazione giuridica e il campo d’insegnamento, lo consentono, possono partecipare a progetti di ricerca.
4. Non possono assumere la direzione di tesi di dottorato. Gli altri compiti che svolgono in quest’ambito richiedono l’approvazione del dipartimento o della facoltà competente del PF.

##### **Art. 11** Incaricati dei corsi {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--11}
1. I PF possono affidare l’insegnamento a incaricati dei corsi.
2. Essi conferiscono i mandati d’insegnamento per ogni semestre.
3. .[^4]

##### **Art. 12** Professori invitati, docenti ospiti {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--12}
1. I PF possono invitare scienziati e affidare loro compiti di insegnamento e ricerca.
2. Le direzioni dei PF possono designarli professori invitati o docenti ospiti.
3. I PF possono indennizzarli per le attività svolte. Nel fissare l’indennità va considerata la retribuzione versata dalla scuola universitaria o dall’istituto di provenienza dell’ospite.
4. I mandati d’insegnamento sono retti dalle disposizioni dell’articolo 17*a* della legge sui PF.[^5]

##### **Art. 13** {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--13}

##### **Art. 14** Dottorandi {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--14}
I dottorandi sono iscritti a un PF per conseguire il dottorato nel quadro di un ciclo di studi.

##### **Art. 15** Studenti e uditori {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--15}
1. Gli studenti sono iscritti ad un PF per conseguire, nel quadro di un ciclo di studi, di uno scambio o di un perfezionamento, un diploma del PF, un diploma federale, un titolo di bachelor o di master o un certificato.
2. Gli uditori sono iscritti ad un PF per seguire corsi senza l’intento di conseguire un diploma o un certificato.

##### **Art. 16** Diritto disciplinare {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--16}
Gli studenti, gli uditori e i dottorandi sottostanno al regolamento disciplinare emanato dal Consiglio dei PF.

## **Sezione 4:** Partecipazione {#sec_4}
##### **Art. 17** Gruppi di membri dei PF {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--17}
1. Per esercitare i loro diritti di partecipazione i membri dei PF formano i gruppi seguenti:
a. membri del corpo insegnante:
        1. professori ordinari,
        2. professori straordinari,
        3. professori assistenti tenure track,
        4. professori assistenti,
        5. collaboratori scientifici con funzioni direttive,
        6. professori titolari,
        7. liberi docenti,
        7^bis^.[^6] professors of practice,
        8. incaricati dei corsi,
        9. professori invitati,
        10. docenti ospiti;
b. membri del corpo accademico intermedio senza un mandato d’insegnamento:
        1. collaboratori scientifici superiori,
        2. collaboratori scientifici,
        3. assistenti,
        4. dottorandi;
c. studenti e uditori;
d. collaboratori amministrativi e tecnici.
2. Ogni membro di un PF può far parte di un solo gruppo.
3. Se un gruppo non è rappresentato o lo è da più organizzazioni, la direzione ne definisce le modalità di partecipazione in collaborazione con l’assemblea universitaria. La direzione provvede inoltre affinché tutti i membri di un gruppo possano esercitare i loro diritti di partecipazione anche se non fanno parte di nessuna organizzazione.

##### **Art. 18** Assemblea universitaria {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--18}
1. L’assemblea universitaria è composta pariteticamente di più rappresentanti dei singoli gruppi di membri dei PF.
2. Spetta ai gruppi eleggere i propri rappresentanti.
3. L’assemblea universitaria si dota di un regolamento interno e elegge il proprio presidente e i propri organi.

##### **Art. 19** Estensione della partecipazione {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--19}
1. Prima di prendere decisioni di interesse generale per i PF, il Consiglio dei PF e le direzioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie, nonché le unità d’insegnamento e di ricerca interessate.
2. Prima di prendere decisioni riguardanti l’istituzione o la soppressione di unità d’insegnamento e di ricerca, questioni strutturali o i metodi di formazione, le direzioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.
3. Prima di prendere decisioni riguardanti i cicli di studi e i regolamenti degli esami, le direzioni consultano le unità d’insegnamento e di ricerca interessate.
4. Nel settore della pianificazione, rappresentanti dei gruppi di membri dei PF fanno parte degli organi dei PF preposti alla pianificazione.

##### **Art. 20** Procedura di partecipazione {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--20}
1. La direzione provvede a informare i gruppi di membri dei PF affinché questi possano esercitare i propri diritti di partecipazione.
2. Il Consiglio dei PF consulta i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie per il tramite delle direzioni. Le direzioni trasmettono al Consiglio dei PF le prese di posizione formulate.

##### **Art. 21** Collaborazione con le associazioni del personale {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--21}
Per le questioni riguardanti il personale, i PF collaborano con le associazioni del personale. La collaborazione si basa sugli accordi giusta l’articolo 13 dell’ordinanza del 15 marzo 2001[^7]sul personale del settore dei politecnici federali.

## **Sezione 5:** Insegnamento e ricerca {#sec_5}
##### **Art. 22** Unità d’insegnamento e di ricerca {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--22}
1. Per adempiere ai loro compiti nel campo dell’insegnamento, della ricerca e della fornitura di prestazioni i PF si suddividono in unità d’insegnamento e di ricerca.
2. Le unità d’insegnamento e di ricerca sono responsabili dell’insegnamento e della ricerca e assicurano la fornitura di prestazioni nei loro campi specifici.
3. La direzione può istituire ulteriori unità.

##### **Art. 23** Coordinamento {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--23}
1. I PF coordinano tra di loro e con gli istituti di ricerca le attività d’insegnamento e di ricerca. In particolare coordinano:
a. le condizioni d’ammissione agli studi;
b. i cicli di studi;
c. i titoli accademici;
d. il programma accademico.
2. I PF si consultano prima di emanare ordinanze concernenti gli studi.

##### **Art. 24** Titoli accademici {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--24}
1. I PF possono conferire i titoli accademici seguenti:
a. diplomato (dipl. «materia» PF);
b. bachelor (bachelor in «materia» PF Zurigo o PF Losanna);
c. master (master in «materia» PF Zurigo o PF Losanna);
d. dottore (dr. sc. PF Zurigo o PF Losanna).
2. I PF tengono un registro comune dei titoli.

##### **Art. 25** Borse, prestiti e esonero da tasse {#sec_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--25}
1. Le direzioni possono accordare borse e prestiti attingendo ai propri fondi.
2. Esse possono esonerare i beneficiari di borse di studio e gli studenti bisognosi dal pagamento delle tasse d’iscrizione o di altra natura.
3. I dettagli sono disciplinati in un’ordinanza del Consiglio dei PF.

##### **Art. 26** Pianificazione dei professorati {#sec_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--26}
1. I presidenti dei PF presentano semestralmente al Consiglio dei PF la pianificazione dei professorati.
2. La pianificazione dei professorati tiene conto della pianificazione strategica e del piano di sviluppo del rispettivo PF.

## **Sezione 6:** Disposizione finale {#sec_6}
##### **Art. 27** {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--27}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

(art. 4)
### Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--annex-1}
| Italiano | Tedesco | Francese | Inglese |
| --- | --- | --- | --- |
| professore ordinario | ordentlicher Professor/<br>ordentliche Professorin | professeur<br>ordinaire | full professor |
| professore straordinario | ausserordentliche Professor/<br>ausserordentliche Professorin | professeur associé | associate professor |
| professore assistente tenure track | Tenure-Track-Assistenzprofessor/Tenure-Track-Assistenzprofessorin | professeur assistant tenure track | tenure track assistant professor |
| professore assistente | Assistenzprofessor/<br>Assistenzprofessorin | professeur assistant | assistant professor |
| collaboratore scientifico con funzioni direttive | leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin | maître d’enseignement et de recherche | senior scientist |
| collaboratore scientifico superiore | Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter/höhere wissenschaftliche Mitarbeiterin | collaborateur scientifique senior | research and teaching associate |
| collaboratore scientifico | wissenschaftlicher Mitarbeiter/<br>wissenschaftliche Mitarbeiterin | collaborateur scientifique | scientist |
| assistente | Assistent/Assistentin | assistant | assistant |
| professore titolare | Titularprofessor/<br>Titularprofessorin | professeur titulaire | adjunct professor |
| libero docente | Privatdozent/Privatdozentin | privat-docent | privat docent |
| professor of practice | Professor of Practice | *professor of* *<br>practice* | professor of practice |
| incaricato di corsi | Lehrbeauftragter/<br>Lehrbeauftragte | chargé de cours | lecturer |
| professore invitato | Gastprofessor/Gastprofessorin | professeur invité | visiting professor |
| docente ospite | Gastdozent/Gastdozentin | hôte académique | guest lecturer |

[^1]: RS  **414.110**
[^2]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore  dal 1° set. 2022 (RU  **2022**  419).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 marz. 2009, in vigore  dal 1° mag. 2009 (RU  **2009**  1145).
[^4]: Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 mar. 2009, con effetto dal  1° mag. 2009 (RU  **2009**  1145).
[^5]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 mar. 2009, in vigore  dal 1° mag. 2009 (RU  **2009**  1145).
[^6]: Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 19 mag. 2022, in vigore  dal 1° set. 2022 (RU  **2022**  419).
[^7]: RS  **172.220.113**