414.134.2

# Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua al Politecnico federale di Losanna

(Ordinanza sulla formazione continua al PFL)

del 30 settembre 2025 (Stato 1° novembre 2025)

La direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL),

visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003[^1],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo della formazione continua {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--1}
La formazione continua offerta dal PFL risponde alle esigenze di aggiornamento di diversi destinatari, consentendo loro di acquisire competenze di livello universitario negli ambiti di studio e di ricerca del PFL e in ambiti affini.

##### **Art. 2** Formazione continua certificata e non certificata {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--2}
1. La formazione continua certificata comprende i programmi di formazione che consentono di ottenere i seguenti diplomi e certificati del PFL:
a. Master of Advanced Studies (MAS);
b. Executive Master (EM);
c. Diploma of Advanced Studies (DAS);
d. Certificate of Advanced Studies (CAS);
e. Certificate of Open Studies (COS);
f. Microcredential (MC).
2. Questi diplomi e certificati attestano che il titolare è stato sottoposto personalmente a una valutazione delle competenze acquisite e ha raggiunto gli obiettivi formativi del programma.
3. La formazione continua non certificata consiste in sessioni di formazione che non prevedono il rilascio di un diploma o di un certificato.

##### **Art. 3** Direzione del programma, regolamento di studio e piano di studio per i programmi di formazione continua certificata {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--3}
1. I programmi di formazione continua certificata sono diretti da una persona che ha la qualifica di professore o di collaboratore scientifico con funzioni direttive (*maître d’enseignement et de recherche* ) del PFL.
2. Dispongono di un regolamento di studio e di un piano di studio.
3. Nel regolamento di studio e nel piano di studio devono essere indicate almeno:
a. le condizioni e la procedura di ammissione;
b. le modalità della formazione;
c. le modalità della valutazione delle conoscenze;
d. le condizioni per il superamento degli esami;
e. gli organizzatori;
f. i crediti associati ai corsi secondo il Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS[^2]).

##### **Art. 4** Ammissibilità e ammissione ai programmi di formazione continua certificata {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--4}
1. Ai programmi di formazione continua certificata è ammissibile chi dispone di un titolo o delle competenze richiesti dal programma, soddisfa le condizioni di ammissione e in passato non ha esaurito tutti i tentativi d’esame nel programma in questione.
2. Il vicepresidente per gli affari accademici decide in merito all’ammissibilità del candidato, in particolare in merito al riconoscimento del suo titolo.
3. L’ammissibilità a un programma di formazione può essere estesa se particolari esigenze economiche, sociali o politiche del Paese lo richiedono.
4. A seconda del programma di formazione, l’ammissione può essere subordinata a condizioni supplementari quali competenze e qualifiche specifiche, composizione dei partecipanti in funzione dei profili e dei curricoli professionali dei candidati e capacità logistiche di accoglienza.
5. Il direttore del programma decide in merito all’ammissione dei candidati.

##### **Art. 5** Attestato {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--5}
Chi è stato ammesso come partecipante e ha seguito un programma di formazione certificata senza conseguire il diploma o il certificato riceve un attestato di partecipazione in cui sono specificati i corsi seguiti interamente ed eventuali crediti ECTS acquisiti.

## **Sezione 2:** Programmi MAS ed EM {#sec_2}
##### **Art. 6** Obiettivi ed entità {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--6}
1. I programmi MAS ed EM servono ad aggiornare, ampliare e approfondire le competenze professionali, a permettere di padroneggiare i progressi scientifici e ingegneristici e di gestire tali progressi, e a favorire il riorientamento e lo sviluppo della carriera in vista della nascita di profili professionali nuovi.
2. Equivalgono ad almeno 60 crediti ECTS.
3. Prevedono un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

##### **Art. 7** Ammissibilità {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--7}
1. Ai programmi di MAS o EM è ammissibile, sulla base di un dossier, chi dispone di un master di un PF o di un titolo di scuola universitaria corrispondente e pertinente al programma.
2. I candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono competenze adeguate, possono essere dichiarati ammissibili.

##### **Art. 8** Diploma {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--8}
1. Il PFL conferisce il Master of Advanced Studies (MAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma MAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
2. Il PFL conferisce il titolo di Executive Master (EM) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma EM e che hanno soddisfatto tutte le condizioni del relativo regolamento di studio.
3. Il diploma è corredato di un supplemento al diploma (*Diploma supplement* ) in cui sono specificati il livello, il contesto, il contenuto e lo stato degli studi portati a termine.

## **Sezione 3:** Programmi DAS e CAS {#sec_3}
##### **Art. 9** Obiettivi ed entità {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--9}
1. I programmi DAS e CAS perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su un settore più specifico.
2. I programmi DAS equivalgono ad almeno 30 crediti ECTS.
3. I programmi CAS equivalgono ad almeno 10 crediti ECTS.
4. I programmi DAS e CAS possono includere un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

##### **Art. 10** Ammissibilità {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--10}
1. Ai programmi DAS e CAS è ammissibile, sulla base di un dossier, chi dispone di un bachelor di un PF o di un titolo di scuola universitaria corrispondente e pertinente al programma.
2. I candidati che non soddisfano la condizione di cui al capoverso 1, ma che sulla base delle conoscenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata possiedono competenze adeguate, possono essere dichiarati ammissibili.

##### **Art. 11** Diploma {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--11}
1. Il PFL conferisce il Diploma of Advanced Studies (DAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma DAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.
2. Il PFL conferisce il Certificate of Advanced Studies (CAS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma CAS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

## **Sezione 4:** Programmi COS {#sec_4}
##### **Art. 12** Obiettivi ed entità {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--12}
1. I programmi COS perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su un settore più specifico.
2. Equivalgono ad almeno 10 crediti ECTS.
3. Possono includere un lavoro di fine studio e possono comprendere uno stage.

##### **Art. 13** Ammissibilità {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--13}
L’ammissibilità ai programmi COS non richiede alcuna qualifica, ma può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.

##### **Art. 14** Certificazione {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--14}
IL PFL conferisce il Certificate of Open Studies (COS) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari a un programma COS e che hanno soddisfatto tutti i criteri del relativo regolamento di studio.

## **Sezione 5:** Programmi MC {#sec_5}
##### **Art. 15** Obiettivi ed entità {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--15}
1. I programmi MC perseguono gli stessi obiettivi dei programmi MAS ed EM (art. 6 cpv. 1), ma sono incentrati su una problematica specifica.
2. Equivalgono al massimo a 9 crediti ECTS.

##### **Art. 16** Ammissibilità {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--16}
L’ammissibilità ai programmi MC non richiede alcuna qualifica, ma può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.

##### **Art. 17** Certificazione {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--17}
Il PFL conferisce il Microcredential (MC) ai partecipanti che sono stati ammessi come studenti regolari alla formazione e che hanno soddisfatto tutte le condizioni del relativo regolamento di studio.

## **Sezione 6:** Sessioni di formazione continua non certificata {#sec_6}
##### **Art. 18** Obiettivi {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--18}
1. Le sessioni di formazione continua non certificata sono finalizzate all’aggiornamento, allo sviluppo o all’approfondimento delle competenze, nonché al trasferimento o allo scambio del patrimonio conoscitivo nei diversi campi della pratica.
2. Vengono svolte soprattutto sotto forma di programmi su misura per aziende e istituzioni.

##### **Art. 19** Ammissibilità e ammissione {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--19}
1. L’ammissibilità a una sessione di formazione continua non certificata può essere subordinata all’attestazione di competenze pregresse.
2. L’organizzatore della sessione decide in merito all’ammissione dei candidati.

##### **Art. 20** Attestato di partecipazione {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--20}
I partecipanti ammessi alla sessione di formazione continua non certificata e che hanno seguito l’intera sessione ricevono un attestato di partecipazione.

## **Sezione 7:** Tasse d’iscrizione e partenariati {#sec_7}
##### **Art. 21** Tasse d’iscrizione e contributi ai costi {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--21}
Le tasse d’iscrizione e i contributi ai costi sono disciplinati dall’ordinanza del 31 maggio 1995[^3]sulle tasse nel settore dei PF.

##### **Art. 22** Partenariati {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--22}
1. I partenariati per programmi di formazione continua sono disciplinati da accordi tra il PFL e gli istituti partner.
. 2. Il conferimento di diplomi o certificati congiunti da parte del PFL e di un istituto partner è disciplinato da tali accordi.

## **Sezione 8:** Disposizioni finali {#sec_8}
##### **Art. 23** Esecuzione {#sec_8/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--23}
La direzione del PFL disciplina le disposizioni esecutive mediante un’apposita direttiva.

##### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_8/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--24}
L’ordinanza del 27 giugno 2005[^4]sulla formazione continua al PFL è abrogata.

##### **Art. 25** Entrata in vigore {#sec_8/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--25}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2025.

[^1]: RS  **414.110.37**
[^2]: ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
[^3]: RS  **414.131.7**
[^4]: [RU  **2005**  4229; **2017**  483; **2024**  505]