414.155

# Ordinanza del Politecnico federale di Losanna sulle borse di studio

(Ordinanza del PFL sulle borse di studio)

del 2 agosto 2021 (Stato 15 dicembre 2025)

La direzione del Politecnico federale di Losanna,

visto l’articolo 25 dell’ordinanza PFZ-PFL del 13 novembre 2003[^1]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--1}
La presente ordinanza disciplina l’attribuzione di borse di studio da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL).

##### **Art. 2** Borse di studio {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--2}
1. Le borse di studio sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate a coloro che desiderano frequentare una formazione presso il PFL e che, salvo disposizione contraria della presente ordinanza, non devono essere restituite.
2. Il PFL attribuisce due tipi di borse di studio:
a. borse sociali destinate a persone con difficoltà finanziarie;
b. borse d’eccellenza destinate a promuovere lo studio presso il PFL di persone che hanno ottenuto risultati eccellenti nel corso degli studi pregressi.

##### **Art. 3** Principi {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--3}
1. Le borse di studio non sono un diritto.
2. L’attribuzione di una borsa di studio da parte del PFL non esenta dal pagamento della tassa d’iscrizione o di altre tasse di utilizzazione.

##### **Art. 4** Restituzione {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--4}
1. Se una borsa di studio è stata attribuita indebitamente in base a indicazioni false, incomplete o sottaciute dal beneficiario, quest’ultimo deve restituire gli importi ricevuti indebitamente e il PFL può, se le circostanze lo giustificano, rifiutare definitivamente al beneficiario l’attribuzione di una nuova borsa di studio.
2. In caso d’interruzione del ciclo di studio nel corso dell’anno, il beneficiario deve restituire gli importi versati per il periodo non frequentato.

## **Sezione 2:** Borse sociali {#sec_2}
##### **Art. 5** Sussidiarietà {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--5}
Le borse sociali sono attribuite a titolo sussidiario. Completano altre fonti di finanziamento, in particolare i contributi di persone tenute al mantenimento dello studente e le borse o gli aiuti finanziari cantonali.

##### **Art. 6** Richiedenti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--6}
1. Le persone immatricolate al PFL a un ciclo di studio bachelor o master possono richiedere una borsa sociale; gli iscritti ai corsi di matematica speciale possono richiedere una borsa sociale in casi eccezionali.
2. Le borse sociali sono attribuite a partire dal primo semestre di studio presso il PFL, in via prioritaria, agli studenti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide;
c.[^2] sono titolari di un attestato di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 14 ottobre 2025[^3]sull’ammissione al PFL;
d. hanno conseguito un diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera.
3. Sono in seguito attribuite a partire dal terzo semestre di studio presso il PFL secondo il seguente ordine di priorità:
a. agli studenti che, prima di iniziare gli studi presso il PFL, risiedevano in un Paese beneficiario dell’aiuto pubblico allo sviluppo secondo l’elenco redatto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)[^4];
b. agli altri studenti.

##### **Art. 7** Aiuto transitorio {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--7}
1. Una borsa sociale può essere attribuita a uno studente a titolo transitorio fino al versamento da parte di terzi di altre fonti di finanziamento di cui all’articolo 5.
2. Se una borsa di studio o un aiuto finanziario sono attribuiti retroattivamente da un terzo, il beneficiario deve restituire in tutto o in parte gli importi della borsa sociale che gli sono stati versati a titolo transitorio. Il PFL decide l’importo da restituire caso per caso.

##### **Art. 8** Contenuto e modalità di presentazione della domanda {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--8}
Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione della domanda. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

##### **Art. 9** Attribuzione delle borse sociali {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--9}
Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse sociali.

##### **Art. 10** Criteri di attribuzione {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--10}
Per attribuire le borse sociali, il vicepresidente per gli affari accademici si basa in particolare sui criteri seguenti:
a. il reddito del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento in funzione del salario medio del Paese in cui risiedono a titolo principale;
b. la sostanza del richiedente e delle persone tenute al suo mantenimento;
c. la situazione sociale e famigliare del richiedente;
d. un cambiamento inopinato e repentino della situazione sociale, famigliare o finanziaria del richiedente o delle persone tenute al suo mantenimento;
e. il fatto che il richiedente non abbia accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

##### **Art. 11** Importi {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--11}
1. Il PFL determina ogni anno l’importo totale messo a disposizione per l’attribuzione delle borse sociali.
2. L’importo massimo mensile attribuito a un beneficiario ammonta a 2600 franchi.[^5]
3. Il vicepresidente per gli affari accademici fissa l’importo in funzione della situazione sociale, famigliare e finanziaria del beneficiario e delle persone tenute al suo mantenimento.

##### **Art. 12** Durata {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--12}
1. Le borse sociali sono versate per un periodo massimo di dieci mesi per anno di studio.
2. Possono essere rinnovate annualmente su richiesta.
3. Il versamento s’interrompe se:
a. non è più giustificato dalla situazione sociale, famigliare o finanziaria del beneficiario o delle persone tenute al suo mantenimento;
b. il beneficiario ha accumulato un ritardo considerevole rispetto al piano di studi.

##### **Art. 13** Obbligo d’informare {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--13}
Il beneficiario deve comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento relativo alla sua situazione sociale, famigliare o finanziaria o a quella delle persone tenute al suo mantenimento che possa modificare le prestazioni che gli sono attribuite.

## **Sezione 3:** Borse d’eccellenza {#sec_3}
##### **Art. 14** Candidati {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--14}
1. Le persone che hanno richiesto l’ammissione a un ciclo di studio bachelor del PFL possono candidarsi a una borsa d’eccellenza per tale ciclo, se soddisfano una delle condizioni seguenti:
a. sono di nazionalità svizzera o titolari di un permesso C;
b. dispongono in Svizzera dello statuto di rifugiato o di apolide;
c.[^6] sono titolari di un attestato di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 14 ottobre 2025[^7]sull’ammissione al PFL.
d. hanno conseguito il diploma di livello secondario II in Svizzera mentre erano domiciliati in Svizzera.
2. Le persone che hanno richiesto l’ammissione a un ciclo di studio master del PFL possono candidarsi a una borsa d’eccellenza per tale ciclo.

##### **Art. 15** Contenuto e modalità di presentazione del dossier di candidatura {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--15}
Il vicepresidente per gli affari accademici definisce il contenuto e le modalità di presentazione del dossier di candidatura. Pubblica tali informazioni sul sito Internet del PFL.

##### **Art. 16** Attribuzione delle borse d’eccellenza {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--16}
Il vicepresidente per gli affari accademici attribuisce le borse d’eccellenza.

##### **Art. 17** Criteri di attribuzione {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--17}
1. Per attribuire le borse d’eccellenza, il vicepresidente per gli affari accademici si basa in particolare sui criteri seguenti:
a. i risultati eccellenti ottenuti dal candidato nel corso dei suoi studi pregressi;
b. le qualifiche del candidato;
c. la motivazione del candidato a frequentare i cicli di studio del PFL.
2. Per attribuire una borsa d’eccellenza ai candidati ammessi a un ciclo di studio bachelor, il vicepresidente prende inoltre in considerazione la breve presentazione scritta del loro lavoro di maturità o, se non disponibile, di un lavoro equivalente.

##### **Art. 18** Importi e certificati {#sec_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--18}
1. Il PFL attribuisce le borse d’eccellenza a propria discrezione. Ogni anno determina il numero di borse d’eccellenza che intende attribuire. Il numero di borse è ripartito tra le sezioni in maniera proporzionale al numero di studenti.
2. La borsa d’eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio bachelor prevede un contributo finanziario di 10 000 franchi, versato in più rate a partire dal primo semestre di studi.
3. La borsa d’eccellenza per uno studente ammesso a un ciclo di studio master prevede un contributo finanziario di 10 000 franchi per ogni semestre della durata ordinaria degli studi, versato a partire dal primo semestre.
4. Con l’ultimo versamento, ogni beneficiario riceve un certificato che attesta l’avvenuto versamento della borsa d’eccellenza.

##### **Art. 19** Durata, sospensione e annullamento {#sec_3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--19}
1. Le borse d’eccellenza sono attribuite per tutta la durata ordinaria dei cicli di studio bachelor o master presso il PFL. Il loro versamento è sospeso per la durata degli stage remunerati o non previsti dal piano di studi o per la durata dei congedi.
2. Una volta effettuato il primo versamento della borsa d’eccellenza, i versamenti successivi possono essere sospesi o annullati se le circostanze lo giustificano, in particolare se il beneficiario accumula ritardo rispetto al piano di studi o non ottiene risultati soddisfacenti.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 20** Disposizione transitoria {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--20}
Le borse d’eccellenza per il ciclo di studio bachelor sono attribuite a partire dall’anno accademico 2022–2023.

##### **Art. 21** Entrata in vigore {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.155--21}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

[^1]: RS  **414.110.37**
[^2]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 14 ott. 2025 sull’ammissione al PFL, in vigore dal 15 dic. 2025 (RU  **2025**  782).
[^3]: RS  **414.131.53**
[^4]: L’elenco può essere consultato al seguente indirizzo:www.oecd.org> Thèmes > Eligibilité et conditions de l’APD > Bénéficiaires de l’APD: pays, territoires et organisations internationales > Liste du CAS des bénéficiaires de l’APD.
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Direzione dell’PFL del 12 ago. 2025 sulle borse di studio, in vigore dal 15 set. 2025 (RU  **2025**  519).
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 14 ott. 2025 sull’ammissione al PFL, in vigore dal 15 dic. 2025 (RU  **2025**  782).
[^7]: RS  **414.131.53**