414.161

# Ordinanza del Consiglio dei PF sugli istituti di ricerca del settore dei PF

del 13 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2004)

Il Consiglio dei PF,

visto l’articolo 27 capoverso 2 in relazione con l’articolo 23 della legge federale del 4 ottobre 1991[^1]sui PF,

ordina:

## **Capitolo 1:** Oggetto e campo d’applicazione {#chap_1}
##### **Art. 1** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--1}
La presente ordinanza disciplina i compiti e i principi organizzativi degli istituti di ricerca del settore dei PF, ovvero:
a. l’Istituto Paul Scherrer (IPS);
b. l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP);
c. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR);
d. l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA).

## **Capitolo 2:** Indirizzo specifico e compiti {#chap_2}
### **Sezione 1:** Istituti di ricerca {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 2** IPS {#chap_2/sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--2}
1. L’IPS è attivo nei seguenti campi specifici:
a. fisica della materia condensata;
b. fisica delle particelle e della struttura fine della materia;
c. scienze della vita;
d. energia nucleare e sicurezza;
e. energia in generale e scienze dell’ambiente connesse all’energia.
2. Concepito quale laboratorio aperto a terzi, l’IPS sviluppa, costruisce e gestisce grossi impianti di ricerca che, per grandezza e complessità, superano le possibilità degli istituti universitari.

##### **Art. 3** FNP {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--3}
1. Nel settore dello sviluppo sostenibile del territorio, in particolare nelle regioni di montagna e nelle aree periurbane, l’FNP è attivo nei seguenti campi specifici:
a. ricerca sul paesaggio;
b. ecologia e gestione forestale;
c. pericoli naturali e gestione integrale dei rischi;
d. neve, ghiaccio, valanghe e permafrost.
2. In qualità di servizio specializzato, l’FNP fornisce le seguenti prestazioni nel limite delle sue possibilità:
 assicura il servizio nazionale di vigilanza sulle valanghe e informa la popolazione sul pericolo di valanghe;
 gestisce il servizio nazionale per la protezione delle foreste giusta l’articolo 30 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 1992[^2]sulle foreste;
 garantisce l’assistenza scientifica e tecnica nell’ambito della protezione delle essenze forestali giusta l’articolo 103 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018[^3]sulla salute dei vegetali[^4].

##### **Art. 4** LPMR {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--4}
Il LPMR è attivo nei seguenti campi specifici del settore delle scienze e delle tecnologie dei materiali:
a. materiali moderni, loro superfici e superfici di giunzione;
b. materiali e sistemi per la protezione del benessere del corpo umano;
c. scienze della costruzione e dell’ingegneria;
d. tecnica dell’informazione, dell’affidabilità e della simulazione;
e. energia, mobilità e ambiente.

##### **Art. 5** IFADPA {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--5}
L’IFADPA è attivo nei seguenti campi specifici dei settori acqua e risorse idriche:
 chimica, fisica, biologia e microbiologia dell’acqua;
 ecologia dei sistemi acquatici;
 idrotecnologia e tecnologia di depurazione delle acque di scarico;
 relazioni tra acqua, società e natura;
 gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse idriche.

### **Sezione 2:** Disposizioni comuni {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 6** Trasferimento di conoscenze e tecnologie, diffusione dei risultati delle ricerche {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--6}
1. Gli istituti di ricerca promuovono l’applicazione pratica dei risultati delle ricerche.
2. Rendono accessibili al pubblico i risultati della ricerca, sempre che non vi si<br />oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

##### **Art. 7** Insegnamento {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--7}
1. Gli istituti di ricerca offrono corsi propri.
2. Essi partecipano all’insegnamento di altre istituzioni scientifiche, in particolare alla formazione dei dottorandi.

##### **Art. 8** Prestazioni di natura scientifica e tecnica {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--8}
Nel limite delle loro possibilità, gli istituti di ricerca possono fornire prestazioni di natura scientifica e tecnica.

##### **Art. 9** Collaborazione con altre istituzioni scientifiche {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--9}
1. Gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni scientifiche operanti all’interno e all’esterno del settore dei PF.
2. Nel limite delle loro possibilità, gli istituti di ricerca possono mettere a disposizione di altre istituzioni scientifiche strutture di ricerca e accordarsi con esse per la gestione di strutture comuni.

##### **Art. 10** Altre collaborazioni {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--10}
Gli istituti di ricerca possono realizzare progetti comuni in collaborazione con terzi provenienti, in particolare, dall’amministrazione pubblica e dall’economia. La condizione è che questi partecipino in misura adeguata ai costi del progetto.

## **Capitolo 3:** Organizzazione {#chap_3}
##### **Art. 11** Direzione {#chap_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--11}
1. La direzione di ogni istituto di ricerca è composta di un direttore e di altri membri subordinati al direttore.
2. La direzione ha i compiti seguenti:
a. pianifica l’orientamento strategico dell’istituto di ricerca;
b. realizza gli obiettivi concordati e ne assicura il controllo;
c. coadiuva il direttore nella gestione dell’istituto di ricerca.

##### **Art. 12** Direttore {#chap_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--12}
1. Il direttore gestisce l’istituto di ricerca. Egli risponde della gestione di fronte al Consiglio dei PF.
2. Il direttore:
a. decide in merito alla pianificazione, alla ricerca, all’insegnamento, alle<br /> prestazioni e all’impiego dei mezzi, nonché all’utilizzo delle strutture dell’istituto da parte di terzi;
b. concorda gli obiettivi con il Consiglio dei PF;
c. emana un regolamento inerente all’organizzazione dell’istituto di ricerca e direttive di natura organizzativa;
d. disciplina i compiti degli altri membri della direzione;
e. disciplina le condizioni per l’elaborazione di perizie per conto di terzi.
3. Il direttore decide dopo aver consultato la direzione e gli interessati.

##### **Art. 13** Organi consultivi {#chap_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--13}
Ogni istituto di ricerca può istituire organi consultivi.

##### **Art. 14** Collaboratori accademici {#chap_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--14}
1. Le denominazioni dei collaboratori accademici si basano sull’allegato dell’ordinanza del 13 novembre 2003^[^5]^sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna.
2. I direttori possono nominare collaboratori scientifici con funzioni direttive (*maître d’enseignement et de recherche* ) e collaboratori scientifici superiori persone che si distinguono per il loro percorso accademico ad alto livello e che forniscono prestazioni particolarmente qualificate nell’insegnamento e nella ricerca.
3. Essi possono proporre ai PF la nomina a professore titolare di persone attive nei propri istituti e operanti al tempo stesso in un PF quali liberi docenti, collaboratori scientifici con funzioni direttive o incaricati dei corsi.

##### **Art. 15** Partecipazione {#chap_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--15}
1. Prima di prendere decisioni d’interesse generale per gli istituti di ricerca riguardanti la pianificazione, l’istituzione o la soppressione di settori di ricerca o amministrativi, nonché questioni strutturali, il Consiglio dei PF e il direttore consultano il personale. Il direttore effettua le consultazioni del Consiglio dei PF.
2. Il direttore provvede a informare tutti i collaboratori affinché questi possano esercitare i propri diritti di partecipazione.
3. Il personale può eleggere i propri rappresentanti.

##### **Art. 16** Collaborazione con le associazioni del personale {#chap_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--16}
Per le questioni riguardanti il personale, gli istituti di ricerca collaborano con le associazioni del personale. La collaborazione si basa sugli accordi giusta l’articolo<br />13 dell’ordinanza del 15 marzo 2001[^6]sul personale del settore dei politecnici federali.

## **Capitolo 4:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 17** Disposizione transitoria {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--17}
Le attuali commissioni consultive degli istituti di ricerca restano in carica sino allo scadere del loro mandato.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.161--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

[^1]: RS  **414.110**
[^2]: RS  **921.01**
[^3]: RS  **916.20**
[^4]: Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512** ), con effetto dal 1° gen. 2020.
[^5]: RS  **414.110.37**
[^6]: RS  **172.220.113**