415.013

# Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport

(OEm UFSPO)

del 15 novembre 2017 (Stato 1° dicembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 46*a* della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,[^2]

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--1}
1. La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell’articolo 29 della legge del 17 giugno 2011[^3]sulla promozione dello sport (LPSpo).
2. Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l’UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell’attività fisica.

##### **Art. 2** Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--2}
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004[^4]sugli emolumenti.

##### **Art. 3** Obbligo di pagamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--3}
Chi ottiene una prestazione o causa l’emanazione di una decisione deve pagare un emolumento, in particolare per:
a. l’uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
b. l’uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
c. i servizi riguardanti l’alloggio e la ristorazione;
d. la partecipazione a formazioni e formazioni continue dell’UFSPO nei programmi «Gioventù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell’attività fisica;
e. la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
f. la redazione di perizie e resoconti;
g. le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
h. i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
i. la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell’UFSPO in formato cartaceo o elettronico;
j. la decisione riguardante l’esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.

##### **Art. 4** Rinuncia alla riscossione degli emolumenti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--4}
Non sono riscossi emolumenti per:
a. decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
b. riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
c. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua[^5]degli esperti G+S;
d. la partecipazione a corsi e moduli di formazione e formazione continua dei coach G+S;
e. la consegna di materiale didattico ai coach G+S;
f.[^6] decisioni concernenti le registrazioni approvate come organizzatore secondo l’articolo 10*a* dell’ordinanza del 23 maggio 2012[^7]sulla promozione dello sport.

##### **Art. 5** Imposta sul valore aggiunto {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--5}
L’eventuale imposta sul valore aggiunto è compresa nelle corrispondenti tariffe.

##### **Art. 6** Calcolo degli emolumenti {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--6}
1. Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.
2. Se nell’allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.
3. Per l’emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50–250 franchi. Il quarto d’ora iniziato viene fatturato per intero.
4. Nell’ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l’oggetto, nonché dell’interesse pubblico e dell’interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

##### **Art. 7** Prenotazione di servizi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--7}
Per ottenere le prestazioni di cui all’articolo 3 lettere a–c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

##### **Art. 8** Riduzione e condono di emolumenti {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--8}
1. L’UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sussiste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:
a. a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo[^8];
b. per sostenere programmi e progetti secondo l’articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.
2. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l’UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.
3. Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l’UFSPO può ridurre l’emolumento.

##### **Art. 9** Abrogazione di un altro atto normativo {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--9}
L’ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012[^9]concernente gli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport è abrogata.

##### **Art. 10** Modifica di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--10}
.[^10]

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.013--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

(art. 6 cpv. 1)

| | Emolumento<br>in franchi | Unità | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale) | | | | |
| Uso degli impianti (a seconda dell’impianto e della durata dell’uso) | max. 300 | a persona/giorno | | |
| Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo) | 50–90 | per ½ giornata | | |
| Rimorchio per materiale / per barche | 20–40 | per ½ giornata | | |
| Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi | max. 30 | per ½ giornata | | |
| Apparecchiature e impianti audiovisivi | 30–60 | per ½ giornata | | |
| Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione) | max. 300* | all’ora | | |
| 2. Alloggio con o senza pensione completa | | | | |
| Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell’occupazione nonché della durata di permanenza e dell’età degli ospiti) | 19–95 | a persona/notte | | |
| Idem, con pensione completa | 40–150 | a persona/notte | | |
| Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda dell’occupazione, della durata di permanenza e dell’età degli ospiti) | 11–23 | a persona/notte | | |
| Idem, con pensione completa | 39–80 | a persona/notte | | |
| Camera per soggiorni di lunga durata a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell’occupazione) | 280–1000 | a persona/mese | | |
| 3. Vitto | | | | |
| Colazione (in base all’offerta) | 6–14 | a persona | | |
| Pranzo (in base all’offerta) | 12–21 | a persona | | |
| Cena (in base all’offerta) | 10–21 | a persona | | |
| Pranzo al sacco/merenda (in base all’offerta) | 7–15 | a persona | | |
| 4. Formazione e formazione continua | | | | |
| Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell’ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S) | max. 140 | per giorno<br>di corso | | |
| Documentazione didattica completa G+S<br>per disciplina sportiva | 50 | a esemplare (stampato o in forma elettronica) | | |
| Documentazione didattica completa ESA | 50 | a esemplare (stampato o in forma elettronica) | | |
| Materiale G+S in prestito | 0,60 | al chilo (lordo) | | |
| Corsi e moduli della formazione degli allenatori (a seconda di dimensioni e tempo) | 50– 250 | per giorno<br>di corso | | |
| 5. Diagnostica delle prestazioni | | | | |
| Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO~2max~e misurazione del volume sanguigno | 120–400 | a persona/test | | |
| Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove) | 80–240 | a persona/test | | |
| Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove) | 45–350 | a persona/test | | |
| Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove) | 265–690 | a persona | | |
| 6. Medicina dello sport | | | | |
| Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato) | 10–250 | a persona | | |
| Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico | secondo<br>tariffa<br>Tarmed | | | |
| 7. Fisioterapia dello sport | | | | |
| Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato) | 85–250 | a persona/test | | |
| Massaggio | 25 | per 30 minuti | | |
| 8. Psicologia dello sport | | | | |
| Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato) | 20–100 | a persona/test | | |
| 9. Varia | | | | |
| Uso del parcheggio | max. 5 | all’ora | | |
| Pubblicazioni nei formati A5 e A4 | | secondo l’ordinanza del 19 novembre 2014[^11]sugli emolumenti per le pubblicazioni | | |
| Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l’impaginazione) | 1–150 | a pagina | | |
| Immagini (in funzione dell’uso, se a fini commerciali o non commerciali, tiratura e formato) | 10–1000 | a immagine | | |
| Badge sostitutivo | 30 | | | |
| Chiave sostitutiva | 50 | | | |
| * Nel caso di installazioni fisse, nell’emolumento è compreso l’uso di impianti sportivi. | | | | |

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022  (RU  **2022**  217).
[^3]: RS  **415.0**
[^4]: RS  **172.041.1**
[^5]: Nuova espr. giusta il n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022  (RU  **2022**  217). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Introdotta dall n. II dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU  **2022**  217).
[^7]: RS  **415.01**
[^8]: RS  **415.0**
[^9]: [RU  **2012**  4901, **2015**  4139]
[^10]: La mod. può essere consultata allaRU  **2017**  6601.
[^11]: RS  **172.041.11**