415.1

# Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport

(LSISpo)

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 68 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--1}
1. La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:[^3]
a. autorità federali, cantonali e comunali;
b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011[^4]sulla promozione dello sport (LPSpo);
c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.
2. Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping.

## **Sezione 2:** Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO {#sec_2}
##### **Art. 2** Principi del trattamento dei dati {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--2}
1. Per l’adempimento dei compiti necessari all’esecuzione della LPSpo[^5]gli enti e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:
a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressamente;
b.[^6] .
c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.
2. Gli enti e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3. I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
4. Lʼente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
5. Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest’ultime.

##### **Art. 3** Responsabilità {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--3}
LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

##### **Art. 4** {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--4}

##### **Art. 5** Modifica dei sistemi dʼinformazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--5}
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

##### **Art. 6** Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--6}
1. I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.
2. I dati trattati nel sistema d’informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione.
3. I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d’informazione. Trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.
4. I dati cancellati secondo il capoverso 3 e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

##### **Art. 7** Statistica e ricerca {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--7}
L’UFSPO può comunicare i dati necessari per scopi statistici o di ricerca. I dati sono anonimizzati.

## **Sezione 3:** Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport {#sec_3}
##### **Art. 8** Scopo {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--8}
Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo[^7], segnatamente negli ambiti seguenti:
a. promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;
b. programma Gioventù e Sport;
c. sport nella scuola;
d. formazione degli allenatori;
e. sport nell’esercito;
f. correttezza e sicurezza nello sport.

##### **Art. 9** Dati {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--9}
Il sistema nazionale d’informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare:[^8]
a. le generalità;
b. il numero AVS[^9];
c. indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
d. le qualifiche e i riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
e. i dati di cui allʼarticolo 10 LPSpo[^10], nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera;
f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
g. i dati forniti volontariamente.

##### **Art. 10** Raccolta dei dati {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--10}
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i docenti;
c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;
e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo[^11]o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva regolare;
f. l’agenzia nazionale antidoping di cui all’articolo 19 LPSpo;
g. l’Aggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nell’esercito.

##### **Art. 11** Comunicazione dei dati {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--11}
1. Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:
a. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
b. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo[^12], o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport o a programmi destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
c. alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
d. allʼAggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nellʼesercito: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g;
e.[^13] .
1bis. Esso trasmette i dati di cui all’articolo 9 lettere a–c all’Ufficio centrale di compensazione ai fini dell’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.[^14]
2. .[^15]
3. Su richiesta, lʼUFSPO può comunicare i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSPo. I dati non possono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.

##### **Art. 12** Partecipazione alle spese {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--12}
Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

## **Sezione 4:** Sistema dʼinformazione per i dati medici {#sec_4}
##### **Art. 13** Scopo {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--13}
Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.

##### **Art. 14** Dati {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--14}
Il sistema d’informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13, in particolare:[^16]
a. le generalità;
b. i dati relativi allo stato di salute;
c. i certificati e le perizie di specialisti;
d. i dati necessari per la gestione dei fascicoli;
e. i dati forniti volontariamente.

##### **Art. 15** Raccolta dei dati {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--15}
LʼUFSPO raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

##### **Art. 16** Comunicazione dei dati {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--16}
1. LʼUFSPO comunica i dati del sistema:
a. al personale medico curante;
b. al personale medico che continua la cura, previo consenso della persona interessata.
2. LʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni, previo consenso della persona interessata.

## **Sezione 5:** Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni {#sec_5}
##### **Art. 17** Scopo {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--17}
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

##### **Art. 18** Dati {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--18}
Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 17, in particolare:[^17]
a. le generalità;
b. i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
c. i dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d’animo e alla capacità di raccogliere le sfide;
d. i dati relativi allo stato di salute;
e. i dati forniti volontariamente.

##### **Art. 19** Raccolta dei dati {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--19}
L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. il personale incaricato di una perizia;
c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

##### **Art. 20** Comunicazione dei dati {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--20}
1. L’UFSPO comunica i dati:
a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
b. a persone, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami;
c. al personale medico curante previo consenso della persona interessata.
2. Su richiesta degli sportivi interessati, l’UFSPO può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati:
a. i dati che li riguardano;
b. i dati riguardanti altre persone, previo consenso delle stesse.

## **Sezione 6:** Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin {#sec_6}
##### **Art. 21** Scopo {#sec_6/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--21}
Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione:
a. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM;
b. per amministrare i diplomi.

##### **Art. 22** Dati {#sec_6/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--22}
Il sistema d’informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare:[^18]
a. riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:
        1. le generalità,
        2. il numero AVS,
        3. i diplomi e i titoli,
        4. le competenze linguistiche,
        5. le funzioni,
        6. il piano delle attività;
b. riguardo agli studenti:
        1. le generalità,
        2. il numero AVS,
        3. le fotografie,
        4. i diplomi e i titoli,
        5. le competenze linguistiche,
        6. i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle lezioni,
        7. i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione,
        8. i provvedimenti disciplinari,
        9. le valutazioni delle competenze,
        10. le qualifiche finali.

##### **Art. 23** Raccolta dei dati {#sec_6/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--23}
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata;
b. i membri del corpo insegnante.

##### **Art. 24** Scambio automatico con altri sistemi d’informazione {#sec_6/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--24}
1. Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’informazione della SUFSM può essere collegato al sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.
2. Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.

## **Sezione 7:** Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi {#sec_7}
##### **Art. 25** Scopo {#sec_7/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--25}
Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:
a. svolti dall’UFSPO o da terzi da esso incaricati;
b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

##### **Art. 26** Dati {#sec_7/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--26}
Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare:[^19]
a. i dati relativi a singoli corsi e attività didattiche;
b. le generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
c. informazioni e valutazioni:
        1. sul corso o sull’attività didattica in generale,
        2. sui capicorso e sui docenti;
d. i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

##### **Art. 27** Raccolta dei dati {#sec_7/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--27}
L’UFSPO raccoglie i dati presso:
a. i partecipanti;
b. i capicorso;
c. i docenti;
d. gli esperti incaricati della valutazione del corso;
e. gli organizzatori dei corsi.

##### **Art. 28** Comunicazione dei dati {#sec_7/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--28}
L’UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell’organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

##### **Art. 29** Scambio automatico con altri sistemi d’informazione {#sec_7/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--29}
Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d’informazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.

## **Sezione 8:** Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping {#sec_8}
##### **Art. 30** Scopo {#sec_8/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--30}
Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve all’adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo[^20]nel campo della lotta al doping, segnatamente:
a. formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione;
b. controllo e indagine;
c. inflizione di sanzioni;
d. amministrazione delle misure secondo l’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
e. coordinamento a livello nazionale e internazionale.

##### **Art. 31** Responsabilità e trattamento dei dati {#sec_8/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--31}
1. L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.
2. I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi.
3. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.
4. I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

##### **Art. 32** Dati {#sec_8/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--32}
Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la lotta contro il doping, in particolare:[^21]
a. le generalità dell’atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;
b. indicazioni sul luogo di permanenza dell’atleta nella misura in cui questi sia assegnato a un pool di controllo dell’agenzia nazionale antidoping secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPSpo[^22];
c. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;
d. i dati medici;
e. i dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping;
f. i certificati e le perizie di specialisti;
g. le sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;
h. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo;
i. le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
j. i dati forniti volontariamente.

##### **Art. 33** Raccolta dei dati {#sec_8/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--33}
1. L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. il personale curante o incaricato di una perizia;
c. le organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
d. gli organi antidoping nazionali e internazionali;
e. i laboratori di analisi;
f. le autorità doganali;
g. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie;
i. altri informatori.
2. Gli enti e le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f–i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3. L’ente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

##### **Art. 34** Comunicazione dei dati {#sec_8/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--34}
1. L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema:
a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
b. al personale curante o incaricato di una perizia;
c. alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure infliggere sanzioni contro persone che praticano il doping;
d. agli organi antidoping esteri o internazionali nei limiti dell’articolo 25 LPSpo[^23];
e. alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie, in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 22 LPSpo.
2. Se lo ritiene necessario per lottare contro il doping, l’agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a perseguimenti penali secondo l’articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato per violazioni delle norme antidoping.
3. Per la durata della squalifica, l’agenzia nazionale antidoping pubblica su Internet le generalità degli sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni a titolo di sanzione.

##### **Art. 35** Durata del periodo di conservazione {#sec_8/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--35}
1. I dati del sistema possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:
a. i dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino a quando la persona interessata ha compiuto i 70 anni;
b. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo[^24]che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;
c. altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.
2. I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

## **Sezione 9:** Disposizioni finali {#sec_9}
##### **Art. 36** Disposizioni d’esecuzione {#sec_9/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--36}
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:
a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b. ai dati trattati;
c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;
d. alla collaborazione con i Cantoni;
e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

##### **Art. 37** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_9/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--37}
La legge federale del 17 giugno 2011[^25]sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è abrogata.

##### **Art. 38** Entrata in vigore {#sec_9/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--415.1--38}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° novembre 2016[^26]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2014**  8275
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^4]: RS  **415.0**
[^5]: RS  **415.0**
[^6]: Abrogata dall’all. n. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  758;FF  **2019**  6043).
[^7]: RS  **415.0**
[^8]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^9]: Nuova espr. giusta l’all. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  758;FF  **2019**  6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^10]: RS  **415.0**
[^11]: RS  **415.0**
[^12]: RS  **415.0**
[^13]: Abrogata dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^14]: Introdotto dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^15]: Abrogato dall’all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^17]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^18]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^19]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^20]: RS  **415.0**
[^21]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^22]: RS  **415.0**
[^23]: RS  **415.0**
[^24]: RS  **415.0**
[^25]: [RU  **2012**  4639]
[^26]: DCF del 12 ott. 2016.