416.0

# Legge federale sui contributi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria

(Legge sui sussidi all’istruzione)

del 12 dicembre 2014 (Stato 1° gennaio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto, campo d’applicazione e scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--1}
1. La presente legge disciplina:
a. il versamento di contributi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti del settore delle scuole universitarie, agli studenti delle scuole specializzate superiori e alle persone che partecipano ai corsi preparatori all’esame federale di professione e ai corsi preparatori all’esame professionale federale superiore (formazione terziaria);
b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.
2. Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l’armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in tale ambito.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--2}
Nella presente legge si intende per:
a. *sussidi all’istruzione:* le borse e i prestiti di studio;
b. *borse di studio:* le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
c. *prestiti di studio:* le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

## **Sezione 2:** Contributi della Confederazione {#sec_2}
##### **Art. 3** Principio {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--3}
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa ai Cantoni contributi alle spese annue per i sussidi all’istruzione nella formazione terziaria.

##### **Art. 4** Condizioni {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--4}
La Confederazione versa contributi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all’istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio nel tenore del 18 giugno 2009[^3].

##### **Art. 5** Ripartizione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--5}
Il credito della Confederazione per i sussidi all’istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

## **Sezione 3:** Sostegno all’armonizzazione intercantonale e statistica {#sec_3}
##### **Art. 6** Sostegno all’armonizzazione intercantonale {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--6}
1. Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione.
2. Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

##### **Art. 7** Statistica {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--7}
Per l’approntamento di una statistica annuale a livello nazionale, i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati concernenti il versamento dei loro rispettivi sussidi all’istruzione.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--8}
La legge del 6 ottobre 2006[^4]sui sussidi all’istruzione è abrogata.

##### **Art. 9** Referendum ed entrata in vigore {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--416.0--9}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Sulle borse di studio» sarà stata ritirata o respinta[^5]in votazione popolare.
3. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2016[^6]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2013**  4733
[^3]: www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche
[^4]: [RU  **2007**  5871]
[^5]: L’iniziativa popolare è stata respinta nellavotazione popolare del 14 giu. 2015(FF  **2015**  5163).
[^6]: DCF dell’11 dic. 2015.