418.013

# Ordinanza del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all’estero

(OSSE-DFI)

del 2 dicembre 2014 (Stato 1° settembre 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 novembre 2014[^1]<br />sulle scuole svizzere all’estero (OSSE),

ordina:

## **Sezione 1:** Principi {#sec_1}
(art. 10 della L del 21 mar. 2014^[^2]^sulle scuole svizzere all’estero [LSSE]; art. 4 OSSE)

##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--1}
1. Le scuole svizzere all’estero ricevono aiuti finanziari forfettari annui per le loro spese d’esercizio.
2. Gli aiuti finanziari si compongono:
a. dei sussidi per numero di allievi e persone in formazione;
b. dei sussidi per numero di docenti;
c. dei sussidi per numero di lingue d’insegnamento.
3. È determinante l’effettivo di allievi e persone in formazione all’inizio di ciascun anno scolastico.

## **Sezione 2:** Sussidi per numero di allievi e persone in formazione {#sec_2}
##### **Art. 2** Sussidio per allievo o persona in formazione {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--2}
(art. 10 cpv. 2 lett. a LSSE; art. 4 lett. a OSSE)
Per ciascun allievo o persona in formazione è calcolato un sussidio di 100 franchi.

##### **Art. 3** Sussidio per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--3}
(art. 10 cpv. 2 lett. b LSSE; art. 4 lett. b OSSE)
Al sussidio di cui all’articolo 2 si aggiungono i seguenti sussidi per allievo o persona in formazione di cittadinanza svizzera:
a. della scuola dell’infanzia o della scuola elementare: 600 franchi;
b. del livello secondario I: 1200 franchi;
c. del livello secondario II: 2200 franchi.

## **Sezione 3:** Sussidi per numero di docenti {#sec_3}
##### **Art. 4** Calcolo del numero di posti di docenti per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--4}
(art. 10 cpv. 3 LSSE; art. 4 lett. d OSSE)
1. Il numero di posti di docenti (equivalenti a tempo pieno giusta l’art. 5) per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato sulla base della seguente formula, tenendo presente che «a» è uguale all’effettivo di allievi e persone in formazione e che «b» è uguale al numero di allievi e persone in formazione di cittadinanza svizzera: (a + 6b): 60.[^3]
2. I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati verso l’alto, quelli inferiori a 5 verso il basso.
3. Ciascuna scuola ha inoltre diritto a ricevere un sussidio per un posto di direzione.[^4]

##### **Art. 5** Equivalenti a tempo pieno {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--5}
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE)
1. La ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi è ammessa.
2. Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:
a.[^5] *.* 
b.[^6] scuola elementare (incl. scuola dell’infanzia): 25 ore settimanali;
c. livello secondario I: 26 ore settimanali;
d. livello secondario II: 22 ore settimanali.

##### **Art. 6** Sussidi per docenti abilitati a insegnare in Svizzera {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--6}
(art. 10 cpv. 2 lett. c LSSE; art. 4 lett. c OSSE)
1. I sussidi per i docenti abilitati a insegnare in Svizzera variano a seconda del livello scolastico, degli anni di servizio e dell’onere locale per i contributi sociali e fiscali.
2. In merito all’onere locale per i contributi sociali e fiscali si applicano le seguenti categorie:
a. categoria A (onere basso), per le scuole in Paesi:
        1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
        2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è inferiore al 15 per cento del reddito lordo o in cui gli espatriati sono esentati dal pagamento delle imposte;
b. categoria B (onere medio), per le scuole in Paesi:
        1. che hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera o in cui gli espatriati sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
        2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo;
c. categoria C (onere alto), per le scuole in Paesi:
        1. che non hanno concluso accordi di sicurezza sociale con la Svizzera e in cui gli espatriati non sono esentati dal versamento dei contributi sociali, e
        2. la cui aliquota d’imposta sul reddito delle persone sole è pari o superiore al 15 per cento del reddito lordo.
3. L’allegato stabilisce a quale categoria appartengono i vari Paesi.
4. Per ciascun equivalente a tempo pieno sono versati i seguenti sussidi:

| Categoria A (onere basso) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | dal 1° al 3°<br>anno di servizio | dal 4° al 9°<br>anno di servizio | dal 10° al 19°<br>anno di servizio | dal 20°<br>anno di servizio |
| Scuola elementare<br>(incl. scuola dell’infanzia) | 50 500 | 54 500 | 58 000 | 61 500 |
| Secondario I | 56 000 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
| Secondario II | 60 500 | 67 500 | 75 000 | 82 500 |
| Direzione | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |

| Categoria B (onere medio) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | dal 1° al 3°<br>anno di servizio | dal 4° al 9°<br>anno di servizio | dal 10° al 19°<br>anno di servizio | dal 20°<br>anno di servizio |
| Scuola elementare<br>(incl. scuola dell’infanzia) | 55 500 | 59 500 | 63 000 | 66 500 |
| Secondario I | 61 000 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
| Secondario II | 65 500 | 72 500 | 80 000 | 87 500 |
| Direzione | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |

| Categoria C (onere alto) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello | dal 1° al 3°<br>anno di servizio | dal 4° al 9°<br>anno di servizio | dal 10° al 19°<br>anno di servizio | dal 20°<br>anno di servizio |
| Scuola elementare<br>(incl. scuola dell’infanzia) | 60 500 | 64 500 | 68 000 | 71 500 |
| Secondario I | 66 000 | 69 500 | 73 500 | 76 500 |
| Secondario II | 70 500 | 77 500 | 85 000 | 92 500 |
| Direzione | 94 000 | 94 000 | 94 000 | 94 000 |

5. Se insegna in vari livelli, un docente è classificato nel livello in cui il suo carico è maggiore.

##### **Art. 7** Sussidi per docenti non abilitati a insegnare in Svizzera {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--7}
(art. 10 cpv. 4 LSSE; art. 4 lett. e OSSE)
1. Per ciascun equivalente a tempo pieno di docenti non abilitati a insegnare in Svizzera per i quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è versato un sussidio di 10 000 franchi.[^7]
2. La scuola deve provare che le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 LSSE^[^8]^sono soddisfatte.

## **Sezione 4:** Sussidi per numero di lingue d’insegnamento {#sec_4}
(art. 10 cpv. 2 lett. d LSSE)

##### **Art. 8** {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--8}
Gli aiuti finanziari calcolati conformemente agli articoli 2−7 aumentano, per ogni lingua d’insegnamento supplementare che è una lingua nazionale svizzera senza essere lingua del Paese ospitante, del 2 per cento per livello e per lingua.

## **Sezione 5:** Entrata in vigore e durata di validità {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--9}
1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Ha effetto sino al 31 dicembre 2028.[^9]

(art. 6 cpv. 3)
### Categorie relative all’onere locale per i contributi sociali e fiscali {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--annex-1}
#### Categoria A (onere basso) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--annex-1/lvl_u1}
– Cile
– Italia
– Singapore

#### Categoria B (onere medio) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--annex-1/lvl_u2}
– Brasile
– Cina
– Spagna
– Thailandia

#### Categoria C (onere alto) {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--418.013--annex-1/lvl_u3}
– Colombia
– Messico
– Perù

[^1]: RS  **418.01**
[^2]: RS  **418.0**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU  **2024**  357).
[^4]: Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU  **2024**  357).
[^5]: Abrogata dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, con effetto dal 1° set. 2024  (RU  **2024**  357).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU  **2024**  357).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU  **2024**  357).
[^8]: RS  **418.0**
[^9]: Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 1° lug. 2024, in vigore dal 1° set. 2024 (RU  **2024**  357).