418.3

# Regolamento del Fondo Antonio Cadonau

del 23 agosto 1947 (Stato 1° agosto 1996)

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--418.3--1}
Il fondo speciale della Confederazione che, grazie al versamento di franchi 300 000 fatto dalla successione di Antonio Cadonau, di Waltensburg/Vuorz, è stato costituito il 24 gennaio 1930 sotto la denominazione di «Fondo Antonio Cadonau», è amministrato conformemente alla legge del 28 giugno 1928[^1]su l’investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--418.3--2}
Il capitale del fondo può essere aumentato con altri beni provenienti da donazioni, legati, prodotto di collette, ecc.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--418.3--3}
Gli interessi annui del capitale totale del fondo sono messi a disposizione dell’Ufficio federale della cultura, che deve impiegarli per aiutare le scuole svizzere all’estero riconosciute e il loro personale insegnante.[^2]Ciò facendo il Dipartimento terrà conto, in particolare, dei bisogni che non sono stati presi in considerazione, o lo furono in misura insufficiente, dal decreto federale del 26 marzo 1947[^3]concernente l’aiuto alle scuole svizzere all’estero.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--418.3--4}
Il capitale stesso del fondo non può essere intaccato che in circostanze straordinarie e in virtù di un decreto del Consiglio federale. In siffatto caso, il suo importo non dovrà tuttavia scendere al di sotto del primitivo ammontare di franchi 300 000.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--418.3--5}
Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 1947. Esso sostituisce quello del 24 gennaio 1930[^4], che ha lo stesso titolo.

[^1]: [CS **6** 5.RU  **1969**  299art. 35 lett. C]. Ora: conformemente alla LF del 6 ott. 1989 sulle finanze della Confederazione (RS  **611.0** ).
[^2]: Nuovo testo della prima parte del per. giusta il n. I 24 dell’O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell’Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU  **1996**  2243).
[^3]: [CS **4** 20;RU  **1960**  1023.RU  **1964**  232art. 13 cpv. 1]. Ora: dalla LF del 9 ott. 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero (RS  **418.0** ).
[^4]: Non pubblicato nella RU.