420.171

# Ordinanza relativa al sistema d’informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione

(Ordinanza ARAMIS)

del 29 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 2012[^1]sulla promozione<br />della ricerca e dell’innovazione (LPRI),

ordina:

## **Sezione 1:** Sistema d’informazione {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e scopo del sistema d’informazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--1}
1. La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration Research Actions Management Information System), un sistema d’informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione.
2. ARAMIS si prefigge di:
a. creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell’innovazione;
b. coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione;
c. produrre dati per le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministrazione federale»;
d. pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell’innovazione;
e. sostenere la gestione dei progetti.

##### **Art. 2** Utenti {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--2}
ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti:
a. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password;
b. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.

## **Sezione 2:** Competenze {#sec_2}
##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--3}
1. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gestisce il sistema d’informazione ARAMIS.
2. Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
a. detiene la direzione strategica di ARAMIS;
b. coordina l’inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità;
c. controlla la qualità dei dati;
d. gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità fornitrici dei dati, mette a disposizione dei conti utente;
e. esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati;
f. effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funzionamento del sistema;
g. si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:
        1. trasmette i dati all’UFS, e
        2. distrugge i dati personali che non sono più necessari.

## **Sezione 3:** Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati {#sec_3}
##### **Art. 4** Contenuto {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--4}
1. ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie:
a. dati rilevanti per l’organizzazione e la pianificazione, in particolare: l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze;
b. dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti;
c. dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell’UST, l’inserimento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.
2. ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.

##### **Art. 5** Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--5}
1. Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.
2. I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:
a. immissione diretta online da parte dell’unità fornitrice;
b. scambio automatico tra sistemi d’informazione.

##### **Art. 6** Qualità dei dati {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--6}
1. Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati.
2. La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità fornitrici.

## **Sezione 4:** Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso {#sec_4}
##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--7}
1. L’unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema.
2. Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell’ambito della competenza di cui al capoverso 1.
3. Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 8** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--8}
L’ordinanza ARAMIS del 14 aprile 1999[^2]è abrogata.

##### **Art. 9** Entrata in vigore {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--420.171--9}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

[^1]: RS  **420.1**
[^2]: [RU  **1999**  1621]