420.232

# Ordinanza dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione sul suo personale

(Ordinanza sul personale di Innosuisse)

del 20 settembre 2017 (Stato 1° febbraio 2024)

approvata dal Consiglio federale il 15 novembre 2017

Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse),

visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000[^1]<br />sul personale federale (LPers);<br />visti gli articoli 7 capoverso 1 lettera f e 12 capoverso 2 della legge<br />del 17 giugno 2016[^2]su Innosuisse (LASPI),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e diritto applicabile {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--1}
1. Le competenze in materia di costituzione, modifica e risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore, degli altri membri della direzione e del restante personale di Innosuisse sono disciplinate negli articoli 7 capoverso 1 lettere h e i e 8 capoverso 2 lettera h LASPI.[^3]
2. Il rapporto di tirocinio presso Innosuisse è disciplinato dal Codice delle obbligazioni[^4]e dalla legge del 13 dicembre 2002[^5]sulle formazione professionale.
3. Se la presente ordinanza non dispone altrimenti si applicano l’ordinanza del 3 luglio 2001[^6]sul personale federale (OPers), l’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001[^7]concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers) nonché l’ordinanza del 26 ottobre 2011[^8]sulla protezione dei dati personali del personale federale.

##### **Art. 2** Competenza {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--2}
1. Le competenze in materia di costituzione, modifica e risoluzione dei rapporti di lavoro del direttore, degli altri membri della direzione e del restante personale di Innosuisse sono disciplinate negli articoli 7 capoverso 1 lettere h e i e 8 capoverso 2 lettera h LASPI.[^9]
1bis. Se la LASPI e la presente ordinanza non dispongono altrimenti, tutte le altre decisioni del datore di lavoro competono:
a. al presidente del consiglio d’amministrazione, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore;
b. congiuntamente al presidente del consiglio d’amministrazione e al direttore, se concernono i rapporti di lavoro con il direttore supplente e gli altri membri della direzione;
c. congiuntamente al direttore e al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata, se concernono i rapporti di lavoro con il restante personale.[^10]
2. *.* [^11]
3. La direzione è competente per le restanti questioni relative al diritto in materia di personale, se la presente ordinanza non attribuisce esplicitamente la competenza al consiglio d’amministrazione.

##### **Art. 3** Rapporto sulle misure di politica del personale {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--3}
La direzione informa regolarmente, ma almeno una volta all’anno, il consiglio d’amministrazione mediante un rapporto sulle misure prese secondo l’articolo 4 capoverso 2 LPers.

##### **Art. 4** Trattamento di dati personali {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--4}
1. Per finalità legate alla gestione del personale, Innosuisse può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione di candidati nonché di impiegati e di ex impiegati.[^12]
2. Il servizio del personale è responsabile del trattamento dei dati personali.
3. Il servizio del personale, il servizio delle finanze e i superiori diretti possono trattare dati se ciò è necessario per l’adempimento dei loro compiti.
4. I collaboratori del servizio del personale competenti possono trasmettere dati a terzi se vi è una base legale.
4bis. Per quanto necessario, Innosuisse gestisce sistemi d’informazione propri per il reclutamento di dipendenti, per i dossier del personale, per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale.[^13]
5. Al trattamento dei dati personali di candidati, impiegati ed ex impiegati di Innosuisse si applicano per analogia, fatti salvi i capoversi 6 e 7, le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 2017[^14]sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers), eccettuati l’articolo 34 capoversi 3 e 4, l’articolo 35, l’articolo 40 capoverso 3 e i capitoli 6 e 7 OPDPers.[^15]
6. Per le responsabilità, le competenze e i diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4^bis^, in deroga all’OPDPers vale quanto segue:
a. Innosuisse è responsabile dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 4^bis^. Concede i diritti di accesso su richiesta del servizio del personale;
b. Innosuisse svolge i compiti dei dipartimenti, dell’Ufficio federale del personale (UFPER) e delle unità amministrative;
c. il servizio del personale di Innosuisse svolge i compiti dei servizi del personale e dei centri di prestazione di servizi in materia di personale;
d. il Centro di competenza Risorse umane dell’UFPER, i settori specialistici dell’UFPER, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) non detengono diritti di trattamento relativi ai sistemi d’informazione di Innosuisse per la gestione dei dati del personale e per il controllo della gestione del personale; anziché dall’UFIT, i diritti per il settore contabile di Innosuisse sono detenuti dal servizio informatico di Innosuisse.[^16]
7. In deroga agli articoli 34 capoverso 1 e 42*a* OPDPers, non sono trasmessi dati personali degni di particolare protezione dai sistemi d’informazione di Innosuisse di cui al capoverso 4^bis^ad altri sistemi d’informazione.[^17]

## **Sezione 2:** Messa a concorso e trasferimento dall’Amministrazione federale {#sec_2}
##### **Art. 5** Messa a concorso {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--5}
1. I posti vacanti sono messi a pubblico concorso almeno sul sito Internet[^18]di Innosuisse.
2. Si può rinunciare a una messa a pubblico concorso se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 2 OPers[^19]o nel caso di una rotazione interna (job rotation).

##### **Art. 6** Trasferimenti dall’Amministrazione federale {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--6}
1. Se un impiegato dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 OPers[^20]si trasferisce direttamente a Innosuisse, durante il periodo di prova concordato le disposizioni di protezione dalla disdetta secondo l’articolo 336*c* del Codice delle obbligazioni[^21]non sono applicabili
2. Gli anni di servizio prestati nell’Amministrazione federale non sono compresi nel calcolo degli anni di servizio.

## **Sezione 3:** Diritti e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro {#sec_3}
##### **Art. 7** Classe di stipendio del direttore {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--7}
Alla funzione di direttore è attribuita la classe di stipendio 33 secondo l’articolo 36 OPers[^22].

##### **Art. 8** Valutazione delle funzioni (fissazione della classe di stipendio) {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--8}
1. Le valutazioni delle funzioni competono:
a. al consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore, se concernono le funzioni della direzione;
b. alla direzione, se concernono le restanti funzioni.[^23]
2. La valutazione deve corrispondere a quella di funzioni analoghe dell’Amministrazione federale.
3. .[^24]

##### **Art. 9** Prestazioni accessorie per i membri della direzione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--9}
Le prestazioni accessorie secondo gli articoli 5 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003[^25]sulla retribuzione dei quadri versate ai membri della direzione ammontano al massimo al 10 per cento dello stipendio fissato. Sono esclusi i premi forfettari di prestazione secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri.

##### **Art. 10** Fissazione dello stipendio {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--10}
1. Il consiglio d’amministrazione fissa lo stipendio iniziale del direttore; lo stipendio iniziale fissato per il direttore deve essere approvato dal Consiglio federale.
2. Il presidente del consiglio d’amministrazione fissa lo stipendio iniziale dei restanti membri della direzione congiuntamente al direttore.[^26]
3. Il direttore fissa gli stipendi iniziali del restante personale congiuntamente al responsabile del servizio del personale, d’intesa con il responsabile dell’unità interessata.[^27]
4. Il consiglio d’amministrazione provvede affinché la politica salariale sia basata su criteri uniformi e obiettivi.

##### **Art. 11** Compensazione del rincaro {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--11}
Il consiglio d’amministrazione decide ogni anno se concedere una compensazione del rincaro. La compensazione del rincaro per il personale federale stabilita dal Consiglio federale costituisce il tetto massimo.

##### **Art. 12** Spese {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--12}
1. Gli impiegati della segreteria di Innosuisse hanno diritto al rimborso delle spese di vitto, pernottamento e viaggio conformemente alle disposizioni dell’OPers[^28].
2. Il calcolo dell’ammontare delle indennità si basa sull’O-OPers[^29].
3. .[^30]

##### **Art. 13** Partecipazione al riscatto presso PUBLICA {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--13}
Sulla partecipazione al riscatto presso PUBLICA secondo l’articolo 88*c* OPers[^31]decide il consiglio d’amministrazione su richiesta della direzione.

##### **Art. 14** Agevolazioni {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--14}
Il consiglio d’amministrazione decide in merito alle agevolazioni per il personale della segreteria.

## **Sezione 4:** Ristrutturazioni e riorganizzazioni {#sec_4}
##### **Art. 15** Occupazione di un altro posto {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--15}
1. L’articolo 104*d* OPers[^32]non è applicabile alle ristrutturazioni e riorganizzazioni di Innosuisse.
2. Se un impiegato interessato da una ristrutturazione o da una riorganizzazione può essere collocato in un altro posto fuori da Innosuisse, la direzione concorda con il nuovo datore di lavoro la durata di permanenza della persona impiegata sulla lista dei salari di Innosuisse e il termine entro cui il nuovo datore di lavoro deve decidere se proporle un contratto di lavoro. L’accordo è soggetto all’approvazione del consiglio d’amministrazione.

##### **Art. 16** Piano sociale {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--16}
1. In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro a tempo pieno, la direzione negozia un piano sociale con i partner sociali.
2. Il consiglio d’amministrazione sottoscrive il piano sociale.
3. Il consiglio d’amministrazione ne assicura il finanziamento.
4. Se non si raggiunge alcun accordo con le parti sociali si applicano le disposizioni in materia di ristrutturazione e riorganizzazione secondo la OPers[^33]; rimane salvo l’articolo 15 capoverso 1.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 17** Disposizione transitoria {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--17}
Gli anni di servizio svolti nel quadro di rapporti di lavoro presso l’Amministrazione federale trasferiti direttamente a Innosuisse in virtù dell’articolo 28 LASPI sono compresi nel calcolo degli anni di servizio.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--420.232--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2

[^1]: RS  **172.220.1**
[^2]: RS  **420.2**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del  22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^4]: RS  **220**
[^5]: RS  **412.10**
[^6]: RS  **172.220.111.3**
[^7]: RS  **172.220.111.31**
[^8]: RS  **172.220.111.4**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^10]: Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^11]: Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del  22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^13]: Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^14]: RS  **172.220.111.4**
[^15]: Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 20 set. 2017, approvato dal CF il 12 nov. 2017 (RU  **2017**  6641). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^16]: Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^17]: Introdotto dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^18]: www.innosuisse.ch
[^19]: RS  **172.220.111.3**
[^20]: RS  **172.220.111.3**
[^21]: RS  **220**
[^22]: RS  **172.220.111.3**
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del  22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^24]: Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^25]: RS  **172.220.12**
[^26]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del  22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^27]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del  22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^28]: RS  **172.220.111.3**
[^29]: RS  **172.220.111.31**
[^30]: Abrogato dal n. I dell’O del consiglio d’amministrazione di Innosuisse del 22 ago. 2023, approvato dal CF il 15 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU  **2024**  5).
[^31]: RS  **172.220.111.3**
[^32]: RS  **172.220.111.3**
[^33]: RS  **172.220.111.3**