425.15

# Ordinanza sugli emolumenti e le indennità dell’Istituto svizzero di diritto comparato

del 9 ottobre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1 e 17 capoverso 1 della legge federale del<br />28 settembre 2018[^1]sull’Istituto svizzero di diritto comparato (LISDC),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--1}
La presente ordinanza:
a. disciplina gli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC);
b. stabilisce gli onorari e le prestazioni accessorie dei membri del Consiglio d’Istituto.

##### **Art. 2** Altro diritto applicabile {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--2}
1. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti:
a. agli emolumenti di cui all’articolo 1 lettera a si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004[^2](OgeEm);
b. alle indennità di cui all’articolo 1 lettera b si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni[^3].
2. È applicabile l’ordinanza del 19 dicembre 2003[^4]sulla retribuzione dei quadri.

## **Sezione 2:** Emolumenti {#sec_2}
##### **Art. 3** Prestazioni {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--3}
(Art. 3 LISDC)
L’ISDC riscuote emolumenti per:
a. la redazione di pareri giuridici, studi, pareri e altre informazioni scritte;
b. la fornitura di estese informazioni bibliografiche;
c. la collaborazione del personale dell’ISDC in caso di utilizzazione di sue installazioni o nell’ambito di progetti di ricerca.

##### **Art. 4** Sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto (Art. 3 cpv. 1 lett. b LISDC) {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--4}
1. I compiti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC comprendono in particolare la redazione di studi di diritto comparato.
2. Sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LISDC in particolare:
a. le istituzioni svizzere, straniere e internazionali di diritto pubblico;
b. le organizzazioni di pubblica utilità svizzere, straniere e internazionali di diritto privato.

##### **Art. 5** Base di calcolo {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--5}
L’emolumento è stabilito secondo il dispendio di tempo.

##### **Art. 6** Tariffe orarie {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--6}
1. La tariffa oraria è compresa:
a. tra 150 e 400 franchi per le prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a;
b. tra 100 e 200 franchi per le altre prestazioni.
2. Se i costi della prestazione possono essere rifatturati a una persona per la quale, se l’avesse ricevuta direttamente, la prestazione sarebbe stata una prestazione commerciale (art. 22 LISDC), le tariffe orarie sono aumentate come segue:
a. al massimo del 40 per cento se l’interesse finanziario non eccede 500 000 franchi;
b. al massimo del 70 per cento se l’interesse finanziario è compreso tra 500 000 e 1 milione di franchi;
c. del 100 per cento se l’interesse finanziario è superiore a 1 milione di franchi.

##### **Art. 7** Esborsi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--7}
1. Sono considerati esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OgeEm[^5]anche i costi per l’utilizzazione di fonti estere di informazioni come biblioteche e banche dati.
2. Per gli importi inferiori a 400 franchi l’ISDC può fatturare esborsi forfettari.

##### **Art. 8** Supplemento {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--8}
L’ISDC può maggiorare gli emolumenti calcolati secondo le tariffe orarie di un supplemento del 50 per cento al massimo per:
a. le prestazioni particolarmente difficili;
b. le prestazioni che, su richiesta, sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro.

##### **Art. 9** Riduzione {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--9}
(Art. 17 cpv. 2 e 3 LISDC)
1. Le tariffe orarie per la fornitura di informazioni e pareri giuridici a tribunali e autorità cantonali sono ridotte del 50 per cento.
2. L’ISDC può ridurre le tariffe orarie per i pareri giuridici destinati a organizzazioni internazionali in funzione dell’interesse pubblico del parere giuridico in questione.
3. Se i costi per le prestazioni secondo i capoversi 1 e 2 possono essere rifatturati a persone che non hanno diritto a riduzioni, gli emolumenti sono fatturati a tariffa piena.

##### **Art. 10** Adeguamento al rincaro {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--10}
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’evoluzione dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, se l’aumento dell’indice è almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

##### **Art. 11** Preventivo {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--11}
Su richiesta l’ISDC informa in anticipo sui probabili emolumenti ed esborsi.

##### **Art. 12** Fatture parziali e interruzione delle prestazioni in caso di mora {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--12}
1. L’ISDC può fatturare prestazioni parziali per i lavori a lungo termine o in altri casi giustificati.
2. Nei casi di mora può interrompere la fornitura della prestazione.

## **Sezione 3:** Indennità per i membri del Consiglio d’Istituto {#sec_3}
##### **Art. 13** Indennità giornaliere e prestazioni accessorie {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--13}
1. I membri del Consiglio d’Istituto sono indennizzati come segue:
a. indennità giornaliera per seduta del presidente: 2500 franchi;
b. indennità giornaliera per seduta degli altri membri: 2000 franchi.
2. L’indennità giornaliera per seduta comprende la mole di lavoro per i lavori preparatori e successivi a quest’ultima.
3. Il risarcimento degli esborsi è retto dalle corrispondenti disposizioni applicabili al personale federale. Sono segnatamente considerati esborsi i costi di viaggio, di alloggio e di vitto.

##### **Art. 14** Mole di lavoro supplementare straordinaria {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--14}
1. Un membro che, su incarico del Consiglio d’Istituto o della Direzione, svolge un lavoro straordinario in aggiunta ai lavori preparatori e successivi alla seduta può essere indennizzato alla tariffa oraria di 120 franchi.
2. La mole di lavoro va provata alla Direzione.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 15** Abrogazione di altri atti normativi {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--15}
Sono abrogati:
1. l’ordinanza del 19 dicembre 1979[^6]sull’Istituto svizzero di diritto comparato;
2 l’ordinanza del 4 ottobre 1982[^7]sugli emolumenti dell’Istituto svizzero di diritto comparato.

##### **Art. 16** Entrata in vigore {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--425.15--16}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

[^1]: RS  **425.1**
[^2]: RS  **172.041.1**
[^3]: RS  **220**
[^4]: RS  **172.220.12**
[^5]: RS  **172.041.1**
[^6]: [RU  **1980**  59]
[^7]: [RU  **1982**  1858, **1988**  1713, **1995**  3673, **2002**  3869, **2006**  5703]