429.1

# Legge federale sulla meteorologia e la climatologia

(LMet)

del 18 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 24^bis^capoverso 2, 24^quinquies^capoverso 2, 24^septies^, 27^sexies^, 37^ter^e 85 numero 1 della Costituzione federale[^1],<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 22 aprile 1998[^2],

decreta:

##### **Art. 1** Compiti federali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--1}
Nei settori della meteorologia e della climatologia la Confederazione adempie i compiti seguenti:
a. rileva permanentemente dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero;
b. partecipa al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
c. mette in guardia contro pericoli meteorologici;
d. appronta informazioni meteorologiche per il servizio e la sicurezza aerei sul territorio svizzero;
e. provvede all’approntamento di informazioni climatologiche e all’attuazione di misure che contribuiscano a garantire a lungo termine un ambiente sano;
f. assicura la sorveglianza della radioattività nell’atmosfera e fornisce basi meteorologiche per il calcolo del grado di diffusione di inquinanti atmosferici;
g. promuove la meteorologia e la climatologia teoriche ed esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati verso la pratica;
h. fornisce altre prestazioni meteorologiche e climatologiche per i bisogni della collettività.

##### **Art. 2** Unità amministrative competenti {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--2}
1. Il Consiglio federale designa le unità amministrative che svolgono i compiti di cui all’articolo 1. Designa in particolare l’ufficio federale che funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale (Ufficio federale); tale ufficio rappresenta la Confederazione Svizzera presso l’Organizzazione meteorologica mondiale.
2. Nell’adempiere i loro compiti, le autorità amministrative competenti tengono conto dei bisogni delle diverse parti e regioni linguistiche del Paese.

##### **Art. 3** Offerta di base in materia di prestazioni {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--3}
1. Nell’ambito dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 1, il Consiglio federale stabilisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche adeguata ai bisogni degli utilizzatori. Ne definisce inoltre le condizioni di utilizzazione.
2. L’Ufficio federale provvede a stabilire l’offerta di base, mette a disposizione di terzi i dati e le informazioni raccolti nell’ambito dei compiti della Confederazione e fornisce informazioni e consulenza.
3. Nell’ambito dell’offerta di base l’Ufficio federale fornisce le seguenti prestazioni gratuitamente:
a. appronta i dati di cui all’articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 2023[^3]concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
b. diffonde informazioni meteorologiche e climatologiche di interesse per la collettività nel quadro dei compiti di cui all’articolo 1 lettere c, e ed h, in particolare la messa in guardia contro pericoli meteorologici, le previsioni meteorologiche e i dati sull’evoluzione climatica.[^4]
4. L’Ufficio federale può riscuotere emolumenti per l’approntamento di:
a. dati che sono utilizzati soltanto da un numero limitato di utenti e la cui preparazione o messa a disposizione richiede considerevoli risorse materiali o di personale supplementari (art. 10 cpv. 2 lett. c LMeCA); il Consiglio federale stabilisce quali sono questi dati e ne disciplina la verifica periodica; a tal fine, tiene conto del progresso tecnico e degli standard internazionali rilevanti;
b. dati e prestazioni dell’offerta di base generati sulla base di mandati previsti in leggi speciali o su richiesta.[^5]
5. Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti. A tal fine, tiene conto dei principi dell’equivalenza e della copertura dei costi.[^6]
6. La riscossione degli emolumenti per il trattamento e l’approntamento di dati e prestazioni secondo l’articolo 1 lettera d è retta dalle disposizioni di leggi speciali.[^7]

##### **Art. 4** Prestazioni supplementari {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--4}
1. L’Ufficio federale può trattare dati meteorologici e climatologici, risultati o altre informazioni per soddisfare desideri particolari di clienti e utilizzarli commercialmente.
2. L’offerta di prestazioni supplementari dev’essere strettamente connessa con quella di base e non deve pregiudicarla.
3. L’Ufficio federale offre le prestazioni supplementari in base al diritto privato. Ne fissa i prezzi secondo le condizioni di mercato e rende note le tariffe. Il prezzo delle prestazioni supplementari non può essere inferiore al costo di produzione né essere ridotto grazie ai proventi derivanti dall’offerta di base.

##### **Art. 5** Collaborazione e partecipazioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--5}
1. Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio federale può collaborare con organizzazioni svizzere, estere o internazionali di diritto pubblico o privato. Può dichiarare che la Confederazione Svizzera vi aderisce o vi partecipa.
2. Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere trattati internazionali in materia. Può delegare questa competenza all’Ufficio federale qualora detti trattati contengano esclusivamente disposizioni tecniche.

##### **Art. 5a** Contributi per la partecipazione a programmi internazionali {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--5_a}
1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare contributi per la partecipazione della Svizzera a programmi di organizzazioni e istituzioni internazionali nel campo della meteorologia e climatologia a livello internazionale.
2. Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi e disciplina la procedura.
3. In merito alle prestazioni, il Consiglio federale può stipulare con terzi appositi accordi; vi stabilisce il genere della partecipazione e l’entità delle prestazioni.

##### **Art. 6** Esecuzione di compiti da parte di terzi {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--6}
Il Consiglio federale può, mediante contratto, trasferire interamente o in parte a terzi determinati compiti previsti nella presente legge.

##### **Art. 7** Esecuzione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--7}
Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.

##### **Art. 8** Diritto previgente: abrogazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--8}
Sono abrogati:
a. la legge federale del 27 giugno 1901[^8]concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;
b. il decreto federale del 9 dicembre 1921[^9]concernente l’ingrandimento del Servizio della Stazione centrale svizzera di meteorologia a Zurigo.

##### **Art. 9** Referendum ed entrata in vigore {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--429.1--9}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° aprile 2000[^10]

[^1]: [CS **1** 3;RU  **1957**  1065; **1971**  905; **1973**  1049; **1976**  715]. Vedi ora gli art. 64, 74, 76, 87, 118 e 173 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS  **101** ).
[^2]: FF **1998** 3243
[^3]: RS  **172.019**
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di  mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  682;FF  **2022**  804).
[^5]: Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi  elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  682;FF  **2022**  804).
[^6]: Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi  elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  682;FF  **2022**  804).
[^7]: Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 17 mar. 2023 concernente l’impiego di mezzi  elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  682;FF  **2022**  804).
[^8]: [CS **4** 276;RU  **1957**  283art. 3]
[^9]: [CS **4** 278]
[^10]: DCF del 23 feb. 2000.