431.012.13

# Ordinanza del DFI sul collegamento di dati statistici

(Ordinanza sul collegamento di dati)

dell’11 aprile 2025 (Stato 1° giugno 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 29 capoverso 3, 30 capoverso 3 e 39 capoverso 7 dell’ordinanza del 30 aprile 2025[^1]sulla statistica federale (OStatF),

ordina:

##### **Art. 1** Requisiti in materia di sicurezza dei dati {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--1}
1. L’Ufficio federale di statistica (UST) crea uno pseudo-identificatore per ogni progetto di collegamento di dati provenienti da fonti diverse e genera le chiavi necessarie.
2. Le chiavi sono conservate in modo centralizzato e protetto.
3. Ciascuna assegnazione di chiave è registrata.

##### **Art. 2** Domanda di collegamento di dati {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--2}
1. La domanda di collegamento di dati (art. 39 cpv. 1 OStatF) deve essere motivata; è da inoltrare per via elettronica.
2. Per un collegamento di set di dati non amministrati dall’UST con dati dell’UST, il richiedente deve allegare alla domanda le prove di cui all’articolo 39 capoverso 3 OStatF nonché il consenso da parte del servizio competente per questi set di dati.
3. L’UST esamina la domanda e decide in merito.

##### **Art. 3** Partecipazione dei richiedenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--3}
1. Il richiedente trasmette all’UST i dati necessari per il collegamento.
2. L’UST trasmette al richiedente i dati ai quali ha assegnato uno pseudo-identificatore specifico del progetto. Il richiedente congiunge i dati (*matching* ).
3. L’UST stabilisce in quali casi i compiti secondo l’articolo 39 capoverso 4 OStatF debbano essere svolti in un posto di lavoro protetto presso l’UST.

##### **Art. 4** Servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--4}
1. I principi e gli standard statistici di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera c OStatF si considerano rispettati quando i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni svolgono tutte le operazioni statistiche tutelando l’indipendenza professionale, l’obiettività, l’imparzialità, l’affidabilità, il segreto e l’efficacia dei costi.
2. L’indipendenza professionale dei servizi statistici dagli organi esecutivi secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera e OStatF si considera rispettata se i servizi statistici sono partner del sistema della statistica federale o soddisfano una delle condizioni seguenti:
a. dispongono di una base legale che disciplina la loro organizzazione e riserva loro un’attività esclusivamente statistica, indipendente da attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione;
b. hanno sottoscritto la Carta del 31 maggio 2012[^2]della statistica pubblica svizzera.

##### **Art. 5** Entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--5}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

[^1]: RS  **431.011**
[^2]: La Carta può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Ufficio federale di statistica all’indirizzowww.bfs.admin.ch> Chi siamo > Impegno per la qualità > Ambito nazionale.