431.03

# Legge federale sul numero d’identificazione delle imprese

(LIDI)

del 18 giugno 2010 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2, 77 capoverso 2,<br />80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1,<br />113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1,<br />118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1 e 130 capoverso 1<br />della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 2009[^2],

decreta:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--1}
Il numero unico d’identificazione delle imprese (IDI) serve a identificare in maniera univoca le imprese allo scopo di rendere facile e sicuro lo scambio di informazioni nei processi amministrativi e statistici.

##### **Art. 2** Oggetto {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--2}
La presente legge disciplina:
a. l’attribuzione e l’utilizzo dell’IDI;
b. la gestione e l’utilizzo del registro d’identificazione delle imprese (registro IDI);
c. l’attribuzione e l’utilizzo del numero amministrativo necessario in relazione all’IDI;
d.[^3] l’attribuzione del numero d’identificazione internazionale unico «Legal Entity Identifier» (LEI) su richiesta dell’unità IDI.

##### **Art. 3** Definizioni {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--3}
1. Ai sensi della presente legge s’intende per:
a. *IDI:* numero non significante e invariabile che identifica in modo univoco un’unità IDI;
b. *complemento IDI:* complemento aggiunto all’IDI per le unità IDI figuranti nel registro di commercio come non cancellate o nel registro IVA come assoggettate;
c. *unità IDI:* 
        1. i soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio,
        2. le persone fisiche e giuridiche non iscritte nel registro di commercio soggette al pagamento delle imposte e delle tasse riscosse dalla Confederazione o dai suoi enti,
        3. le persone fisiche che esercitano un’attività di natura commerciale o una libera professione non contemplate nei numeri 1 e 2; è attribuito l’IDI per ciascuna attività svolta,
        4. le comunità di persone senza capacità giuridica propria che devono essere identificate per scopi amministrativi a causa della loro attività economica,
        5. le persone giuridiche straniere o internazionali che hanno una sede in Svizzera o devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero,
        6. tutte le imprese e le persone soggette alla legislazione in materia di agricoltura, selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali o derrate alimentari e che devono essere identificate per scopi amministrativi,
        7. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono essere identificate a causa dei loro compiti amministrativi o per motivi statistici,
        8. tutte le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico,
        9. le associazioni e le fondazioni non soggette all’IVA e non iscritte nel registro di commercio che versano contributi AVS;
d.[^4] *servizi IDI:* unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, enti di diritto pubblico nonché istituzioni private con compiti di diritto pubblico, che gestiscono banche dati sulle unità IDI in considerazione della loro attività economica;
e. *numero amministrativo:* numero per l’identificazione di unità amministrative che non sono considerate unità IDI ma che devono essere identificate da determinati servizi IDI in adempimento dei loro compiti;
f. *registro IDI:* registro centrale in cui sono iscritte tutte le unità IDI e le unità amministrative;
g.[^5] *LEI:* numero unico non significante secondo le raccomandazioni del «Global Legal Entity Identifier System» (GLEIS) che identifica un’unità IDI e le unità da essa gestite, ad esempio fondi e filiali, in modo univoco a livello internazionale.
2. Il Consiglio federale precisa ulteriormente le unità IDI e i servizi IDI.

## **Sezione 2:** IDI, registro IDI e numero amministrativo {#sec_2}
##### **Art. 4** Attribuzione dell’IDI {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--4}
1. L’Ufficio federale di statistica (UST) attribuisce gratuitamente un IDI unico a ogni unità IDI.
2. Ciascun IDI è attribuito una sola volta.
3. L’attribuzione dell’IDI avviene all’atto della notifica all’UST delle caratteristiche secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a da parte dei servizi IDI.

##### **Art. 5** Utilizzo dell’IDI {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--5}
1. I servizi IDI sono tenuti a:
a. riconoscere l’IDI quale identificatore;
b.[^6] utilizzarlo nelle loro banche dati;
c. utilizzarlo nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI.
2. Il Consiglio federale determina i servizi IDI tenuti a riconoscere l’IDI unicamente quale identificatore.
3. Le unità IDI possono utilizzare il proprio IDI negli scambi tra di loro o con un servizio IDI; rimangono salve disposizioni giuridiche speciali.

##### **Art. 6** Registro IDI {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--6}
1. Il registro IDI è gestito dall’UST.
2. Il registro IDI contiene i dati relativi alle seguenti caratteristiche delle unità IDI (dati IDI):
a. *caratteristiche di base:* 
        1. IDI, status dell’iscrizione nel registro IDI e complemento IDI,
        2. nome, ditta o designazione e indirizzo,
        3. status dell’iscrizione nel registro di commercio,
        4. status dell’iscrizione nel registro IVA con inizio e fine dell’assoggettamento all’IVA,
        5.[^7] LEI associato all’unità IDI e status dell’iscrizione nel registro della fondazione «Global Legal Entity Identifier Foundation» (registro GLEIF);
b. *caratteristiche addizionali:* dati per la distinzione più precisa dell’unità IDI, in particolare designazione dettagliata dell’unità IDI e informazioni sull’attività economica;
c. *caratteristiche del sistema:* dati tecnico-organizzativi necessari per la gestione del registro IDI, in particolare la data d’iscrizione nel registro IDI.
3. Il registro IDI contiene inoltre i dati relativi alle caratteristiche necessarie per l’identificazione delle unità amministrative.
4. Il Consiglio federale designa le caratteristiche addizionali e le caratteristiche del sistema delle unità IDI.

##### **Art. 6a** Identificatore personale nel registro IDI {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--6_a}
L’UST può comunicare il numero AVS ai servizi IDI autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS, se questo è necessario per identificare la persona in-teressata nel registro IDI.

##### **Art. 7** Effetto giuridico dell’IDI {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--7}
L’IDI non ha alcun effetto giuridico ai sensi della legge federale del 19 dicembre 2003[^8]sulla firma elettronica.

##### **Art. 8** Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--8}
1. L’UST acquisisce i dati IDI delle unità IDI:
a. inizialmente, traendoli dal Registro delle imprese e degli stabilimenti conformemente all’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992[^9]sulla statistica federale;
b. successivamente, dalle informazioni notificate dai servizi IDI.
2. Esso aggiorna costantemente i dati IDI delle unità IDI e rende gli aggiornamenti accessibili in maniera adeguata ai servizi IDI.
3. Può utilizzare i dati IDI per aggiornare il Registro delle imprese e degli stabilimenti.

##### **Art. 9** Notifica e rettifica dei dati IDI {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--9}
1. I servizi IDI notificano all’UST:
a. i dati sulle caratteristiche di base e sulle caratteristiche addizionali delle nuove unità IDI;
b. qualsiasi modifica o rettifica dei dati IDI;
c. la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI.
2. I servizi IDI secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono notificare questi dati facoltativamente.
3. I dati del registro di commercio sono ripresi invariati.
4. Il Consiglio federale può designare altri servizi IDI i cui dati sono ripresi invariati.

##### **Art. 10** Numero amministrativo {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--10}
1. L’UST designa i servizi IDI che possono notificare le unità amministrative da iscrivere nel registro IDI. Esso attribuisce i numeri amministrativi.
2. I numeri amministrativi e le relative caratteristiche non sono pubblicati e sono accessibili unicamente ai servizi IDI che ne abbisognano per adempiere i propri compiti.
3. Il Consiglio federale disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo dei numeri amministrativi nonché le caratteristiche necessarie per l’identificazione delle unità amministrative.

## **Sezione 2a:** LEI {#sec_2_a}
##### **Art. 10a** Attribuzione del LEI {#sec_2_a/art_10_a omnilex-key=ch-fedlex--431.03--10a}
1. L’UST attribuisce un LEI a ogni unità IDI che ne faccia richiesta.
2. Le unità IDI che gestiscono unità quali fondi o filiali possono richiedere un LEI per ognuna di queste unità.

##### **Art. 10b** Comunicazione dei dati LEI {#sec_2_a/art_10_b omnilex-key=ch-fedlex--431.03--10b}
L’UST comunica alla GLEIF i dati necessari per l’iscrizione nel registro GLEIF*.*

##### **Art. 10c** Costi {#sec_2_a/art_10_c omnilex-key=ch-fedlex--431.03--10c}
1. L’attribuzione e il rinnovo del LEI sono soggetti a pagamento.
2. L’UST fornisce i propri servizi sulla base di una contabilità analitica; gli importi fatturati devono consentire di coprire i costi.
3. L’UST pubblica le tariffe.

## **Sezione 3:** Comunicazione e cancellazione dei dati IDI, protezione dei dati {#sec_3}
##### **Art. 11** Comunicazione dei dati IDI {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--11}
1. L’UST rende accessibile in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base delle unità IDI. Esso limita le possibilità di consultazione a interrogazioni su singole unità IDI.
2. Il Consiglio federale può rendere pubblicamente accessibile per interrogazioni collettive l’IDI senza ulteriori caratteristiche. Esso disciplina le modalità di consultazione.
3. I dati relativi alle caratteristiche di base di un’unità IDI sono pubblicati unicamente previa autorizzazione da parte di quest’ultima, a meno che un’altra disposizione della legge federale non ne prescriva la pubblicazione. Sino a quando non sia abrogata la legge del 18 dicembre 2020[^10]sulle fideiussioni solidali COVID-19, l’UST pubblica in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI senza la loro autorizzazione.[^11]
4. I dati relativi alle caratteristiche addizionali sono resi accessibili unicamente ai servizi IDI.
5. I dati relativi alle caratteristiche del sistema sono accessibili unicamente all’UST.
6. Il numero AVS[^12]non è pubblico.[^13]

##### **Art. 12** Cancellazione dei dati IDI {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--12}
1. Se un’unità IDI ha cessato la propria attività economica, l’UST la contrassegna come cancellata nel registro IDI a meno che un’altra disposizione della legislazione federale non ne vieti la cancellazione.
2. I dati IDI contrassegnati come cancellati rimangono accessibili in Internet al massimo per altri dieci anni.

##### **Art. 13** Protezione e sicurezza dei dati {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--13}
1. L’utilizzo dell’IDI da parte di terzi è ammesso unicamente se l’IDI è pubblicato nel registro IDI o l’unità IDI interessata ha dato la propria autorizzazione.
2. I servizi IDI sono responsabili della protezione e della sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo dei dati IDI.
3. L’UST adotta le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nell’ambito della gestione e dell’utilizzo del registro IDI.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 14** Disposizioni d’esecuzione {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--14}
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

##### **Art. 15** Esecuzione {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--15}
I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Essi le comunicano al Dipartimento federale dell’interno.

##### **Art. 16** Modifica del diritto vigente {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--16}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 17** Disposizioni transitorie concernenti i termini {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--17}
1. I servizi IDI sono tenuti a utilizzare l’IDI conformemente all’articolo 5 capoversi 1 o 2 e a notificare all’UST i dati IDI ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio federale designa i servizi IDI che devono ottemperare agli obblighi di cui al capoverso 1 già entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’IDI sostituisce tutti i numeri d’identificazione delle unità IDI utilizzati finora negli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI. Il Consiglio federale può prorogare i termini in casi eccezionali.
4. I numeri del registro di commercio e del registro IVA esistenti prima della sostituzione con l’IDI sono iscritti nel registro IDI tra le caratteristiche di base per almeno cinque anni dalla sostituzione.

##### **Art. 18** Disposizione transitoria concernente il servizio di coordinamento {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--18}
Ciascun Cantone designa un servizio che funge da servizio di coordinamento nei confronti dell’UST fino all’introduzione completa dell’IDI.

##### **Art. 19** Disposizioni transitorie concernenti la modifica del numero del registro di commercio {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--19}
1. Il numero del registro di commercio di ogni soggetto giuridico è modificato d’ufficio direttamente nel registro principale. Non è necessaria l’iscrizione nel registro giornaliero.
2. La modifica del numero è pubblicata esclusivamente in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Con questa pubblicazione, il nuovo numero acquisisce validità giuridica.
3. Se a un soggetto giuridico è attribuito un nuovo numero e questo soggetto giuridico è menzionato assieme al numero in qualsiasi forma in iscrizioni di altri soggetti giuridici, queste iscrizioni devono essere adeguate d’ufficio al più tardi in occasione della mutazione successiva.
4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli della modifica.

##### **Art. 20** Referendum ed entrata in vigore {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--20}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2011[^14]

(art. 16)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.03--annex-1}
Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

…[^15]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2009**  6817
[^3]: Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU  **2017**  5155;FF  **2017**  1).
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 36 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^5]: Introdotta dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU  **2017**  5155;FF  **2017**  1).
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 36 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^7]: Introdotto dal n. I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 15 ott. 2017 (RU  **2017**  5155;FF  **2017**  1).
[^8]: [RU  **2004**  5085, **2008**  3437n. II 55.RU  **2016**  4651n. I all.]. Vedi ora la LF del  18 mar. 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre  applicazioni di certificati digitalidel (RS  **943.03** ).
[^9]: RS  **431.01**
[^10]: RS  **951.26**
[^11]: Per. introdotto dall’art. 28 n. 1 della L del 18 dic. 2020 sulle fideiussioni COVID-19, in vigore dal 19 dic. 2020 al 31 dic. 2032 (RU  **2020**  5831;FF  **2020**  74277713).
[^12]: Nuova espressione giusta l’all. n. 12 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  758;FF  **2019**  6043).
[^13]: Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  3575;FF  **2015**  2161).
[^14]: DCF del 27 ott. 2010.
[^15]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2010**  4989.