431.09

# Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

del 25 giugno 2003 (Stato 1° settembre 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 2 e 21 della legge federale del 9 ottobre 1992[^1]<br />sulla statistica federale (LStat),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--1}
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:[^2]
a. pubblicazioni (art. 18 LStat);
b. comunicazione di risultati non pubblicati (art. 18 cpv. 1 LStat);
c. esecuzione di elaborazioni statistiche particolari (art. 19 cpv. 1 LStat);
d.[^3] comunicazione di dati personali e di dati di persone giuridiche anonimizzati, nonché di dati anonimizzati del Registro delle imprese e degli stabilimenti e del Registro federale degli edifici e delle abitazioni dell’Ufficio federale di statistica (art. 19 cpv. 2 LStat);
e. compiti di ricerca, analisi e consulenza (art. 19 cpv. 3 LStat);
f. autorizzazioni per l’utilizzazione di risultati statistici a scopo di lucro (art. 20 cpv. 2 LStat);
g.[^4] utilizzazione della piattaforma d’informazione e comunicazione Sedex per servizi al di fuori dell’armonizzazione dei registri (art. 4 cpv. 2 LStat);
h.[^5] informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2010[^6]sul numero d’identificazione delle imprese.

##### **Art. 2** Obbligo di pagare gli emolumenti e le indennità {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--2}
1. Chi chiede una delle prestazioni indicate nell’articolo 1 è tenuto a pagare un emolumento e le spese. Chi chiede una tale prestazione a scopo commerciale deve versare un’indennità.
2. Se l’emolumento per una prestazione è dovuto da più persone, queste rispondono solidalmente.

##### **Art. 3** Fatturazione e preventivo {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--3}
1. Le prestazioni sono fatturate dalle unità amministrative che le hanno fornite.
2. Qualora siano chieste prestazioni per le quali si prevede che gli emolumenti e le spese superino l’importo di 500 franchi, le unità amministrative ne informano anticipatamente il richiedente; in tal caso le prestazioni devono essere chieste per scritto, su carta o per posta elettronica.

##### **Art. 4** Pagamento anticipato {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--4}
In casi giustificati (ad es. domicilio all’estero, morosità, ecc.), le unità amministrative possono esigere il pagamento anticipato.

##### **Art. 5** Decisione {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--5}
Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.

##### **Art. 6** Scadenza {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--6}
1. Gli emolumenti scadono:
a. al momento della fatturazione;
b. con il passaggio in giudicato della decisione sugli stessi o della decisione su ricorso.
2. Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla scadenza. In casi particolari, le unità amministrative possono prorogare il termine di pagamento.

##### **Art. 7** Prescrizione {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--7}
1. Il diritto all’emolumento si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza.
2. La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo volto a far valere la pretesa nei confronti del debitore.

## **Sezione 2:** Tariffe {#sec_2}
##### **Art. 8** Emolumenti per servizi non in linea {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--8}
1. Gli emolumenti per i servizi forniti fuori dell’ambito in linea sono riscossi per:
a. unità d’informazione (v. allegato);
b. unità di tempo impiegate (v. allegato);
c. spese secondo l’articolo 9.
2. Gli emolumenti per unità d’informazione e gli emolumenti per le unità di tempo impiegate possono essere calcolati insieme o separatamente.

##### **Art. 9** Spese {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--9}
1. Le spese sono fatturate separatamente.
2. Per spese s’intendono tutti i costi supplementari dovuti ai singoli servizi non in linea, segnatamente:
a. le spese di porto, telefono e fax in caso di comunicazioni con l’estero;
b. i costi dei lavori che le unità amministrative fanno eseguire da terzi;
c. i costi di materiale e di distribuzione (v. allegato).

##### **Art. 10** Emolumenti per servizi in linea {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--10}
1. Gli emolumenti per i servizi forniti nell’ambito in linea sono riscossi per:
a. la registrazione unica;
b. unità d’informazione (v. allegato);
c. abbonamenti annuali per l’utilizzazione del servizio in linea:
        1. per tutti i settori della statistica, segnatamente per l’Enciclopedia statistica della Svizzera;
        2. per singoli settori tematici della statistica.
2. La tassa di registrazione è di 50 franchi al massimo; essa decade per gli abbonamenti annuali secondo il capoverso 1 lettera c.
3. La tassa forfettaria per un abbonamento annuale è di 1500 franchi al massimo. È riscossa al posto degli emolumenti per unità d’informazione.

##### **Art. 11** Indirizzi {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--11}
Gli emolumenti per gli elenchi di indirizzi e gli indirizzi su etichette sono calcolati per indirizzo (v. allegato).

##### **Art. 12** Richiami {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--12}
Per i richiami di libri dati in prestito, è riscosso un emolumento per il secondo richiamo e per ogni richiamo ulteriore. L’emolumento è di 10 franchi per il secondo richiamo e di 20 franchi per ogni richiamo ulteriore.

## **Sezione 3:** Utilizzazione dei risultati statistici {#sec_3}
##### **Art. 13** Utilizzazione per scopi commerciali {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--13}
1. Chi utilizza risultati statistici per produrre un valore aggiunto commerciale abbisogna di un’autorizzazione ed è tenuto a versare un’indennità. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri. L’unità amministrativa che fornisce le prestazioni emana la relativa decisione.
2. La decisione indica l’ammontare dell’indennità e stabilisce almeno i seguenti oneri:
a. la determinazione della portata dell’utilizzazione;
b. l’obbligo di:
        1. non modificare il contenuto dei dati;
        2. designare come pubblicazione non ufficiale il prodotto commerciale offerto;
        3. indicare in modo visibile la fonte dei dati.
3. L’indennità può essere stabilita sotto forma di importo forfettario unico o annuale. L’importo forfettario annuale comprende:
a. cinque volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti non supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
b. dieci volte l’emolumento riscosso per prestazioni secondo il capoverso 2, se la parte dei dati ricevuti supera il 50 per cento del prodotto messo in commercio;
4. La decisione può prevedere il pagamento anticipato di tutto o di parte dell’importo.
5. Se i diritti di utilizzazione sono concessi a istituzioni o persone che non perseguono uno scopo di lucro, l’unità amministrativa che ha preso la decisione può rinunciare all’indennità.
6. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968[^7]sulla procedura amministrativa.

##### **Art. 14** Utilizzazione per scopi non commerciali {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--14}
1. Chi utilizza risultati statistici per scopi non commerciali, non ha bisogno di autorizzazione e non è tenuto a versare un’indennità.
2. La fonte dei dati deve essere indicata in modo visibile.

## **Sezione 4:** Esenzione e riduzione degli emolumenti {#sec_4}
##### **Art. 15** Esenzione {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--15}
Sono esenti da emolumenti:
a. l’offerta di base di pubblicazioni in esemplari singoli per l’informazione del pubblico (offerta di servizio pubblico);
b. le informazioni e i di cui all’articolo 1 lettere b–e forniti oralmente (offerta individualizzata) fino alla durata di un quarto d’ora;
c. le offerte selezionate su Internet ai fini della promozione di servizi accessibili rapidamente e semplicemente;
d. la consultazione di documenti presso i centri di documentazione delle unità amministrative;
e. le offerte delle unità amministrative a scopo pubblicitario, fatta salva la tassa di protezione secondo l’allegato.

##### **Art. 16** Riduzione {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--16}
1. Possono essere stabilite tariffe d’abbonamento più vantaggiose per utenti che si avvalgono ripetutamente di pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti informatici), risultati statistici o analisi speciali. La riduzione è del 20 per cento al massimo.
2. In caso di acquisto di più esemplari di una stessa pubblicazione (stampata o offerta non in linea su supporti informatici) è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal decimo esemplare.
3. Uno sconto del 40 per cento è accordato ai rivenditori delle pubblicazioni (stampate o offerte non in linea su supporti non informatici).
4. Gli emolumenti per le utilizzazioni a più riprese di offerte digitali sono calcolati in modo decrescente secondo il numero di utenti (v. allegato).
5. Le riduzioni sulle prestazioni di servizi non sono cumulabili.

##### **Art. 17** Esenzione dal pagamento delle spese {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--17}
In caso di esenzione o riduzione degli emolumenti si può rinunciare anche alla riscossione delle spese.

##### **Art. 18** Esenzione per determinati utenti {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--18}
L’unità amministrativa competente fornisce gratuitamente pubblicazioni in singoli esemplari ai seguenti utenti:
a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998^4^[^8]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
b. ai Servizi del Parlamento;
c. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
f. alle biblioteche e medioteche pubbliche;
g. alle ambasciate estere in Svizzera;
h. ai giornalisti.

##### **Art. 19** Riduzione per determinati utenti {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--19}
1. L’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 50 per cento alle scuole e ai centri di formazione di tutti i livelli.
2. Fornisce pubblicazioni in singoli esemplari con una riduzione del 20 per cento:
a. ad allievi e studenti;
b. alle autorità cantonali e comunali;
c. alle organizzazioni di utilità pubblica, ai partiti e alle organizzazioni politiche.
3. L’autorità amministrativa competente presta i servizi di cui all’articolo 1 lettere b–e gratuitamente fino a dieci ore di tempo impiegato e con una riduzione del 20 per cento per il tempo supplementare ai seguenti utenti:
a. alle unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 25 novembre 1998[^9]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
b. ai Servizi del Parlamento;
c. ai membri dell’Assemblea federale e delle Commissioni federali;
d. ai servizi statistici soggetti parzialmente o interamente alla LStat;
e. agli uffici e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni.

##### **Art. 20** Riduzione per determinati utenti in caso di richiesta o utilizzazione ripetute {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--20}
1. In caso di richiesta o utilizzazione ripetute di pubblicazioni non in linea, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli esemplari è accordato uno sconto del 20 per cento a partire dal secondo esemplare.
2. In caso di richiesta o utilizzazione ripetuta di offerte digitali, agli utenti che beneficiano di un’esenzione o di una riduzione sui singoli servizi è conteggiata la tariffa per l’utilizzazione ripetuta di offerte digitali (v. allegato).

##### **Art. 21** Uffici di statistica esteri e organizzazioni intergovernative {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--21}
Per gli uffici di statistica esteri e le organizzazioni intergovernative, l’unità amministrativa competente fornisce pubblicazioni in singoli esemplari conformemente agli accordi di scambio.

##### **Art. 22** Esenzione e riduzione degli emolumenti in caso di collaborazione {#sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--22}
1. I servizi amministrativi cantonali e comunali come pure le imprese o organizzazioni che forniscono senza compenso dati o prestazioni di sostegno per una statistica possono ottenere gratuitamente una selezione dei risultati di questa statistica.
2. Si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:
a. è garantita la reciprocità;
b. il servizio è necessario per adempiere un mandato dell’Amministrazione federale;
c. vengono svolti compiti nell’interesse della Confederazione.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 23** Diritto previgente: abrogazione {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--23}
L’ordinanza del 30 giugno 1993[^10]sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

##### **Art. 24** Entrata in vigore {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--24}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2003

### Tariffe degli emolumenti e delle spese {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1}
Nei casi in cui mancano altre indicazioni si intendono i prezzi per copia/unità.

#### Emolumenti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1/lvl_u1}
| Posizione | |
| --- | --- |
| Emolumenti per unità d’informazione | |
| 1 Sono considerate unità d’informazione: | |
| – le celle di una tabella – i parametri secondo cui è<br>strutturata una banca dati | L’emolumento per cella<br>o parametro è al massimo di fr. -.005. |
| – le pagine di una prestazione fornita in pagine | L’emolumento per pagina è al massimo di fr. –.50. |
| Emolumento in base al tempo impiegato | |
| 2 Personale amministrativo | fr. 90.– all’ora |
| 3 Personale scientifico | fr. 130.– all’ora |
| 4 Tariffa al minuto della telefonia a pagamento<br>(numeri business) | Tariffe secondo i fornitori di telecomunicazioni,<br>al massimo fr. 1.50 |
| Emolumenti per indirizzi (estratti da registri) | |
| 5 Elenchi di indirizzi (stampati) | fr. –.30 per indirizzo |
| 6 Indirizzi su etichette autoadesive | fr. –.50 per indirizzo |
| 7 Indirizzi elettronici | fr. 1.– per indirizzo |
| Tassa di protezione | |
| A partire da 10 esemplari | almeno fr. 2.–<br>al massimo fr. 5.– <br>per esemplare |
| Tariffa per utilizzazione ripetuta di offerte digitali | |
| 9 2–5 utenti | Fattore 2 della tassa<br>per un’utilizzazione<br>senza (art. 16. cpv. 4) o con sconto (art. 20 cpv. 2) |
| 10 6–10 utenti | Fattore 3 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. |
| 11 11–20 utenti | Fattore 5 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. |
| 12 21–50 utenti | Fattore 7 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. |
| 13 51–100 utenti | Fattore 8 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. |
| 14 Oltre 100 utenti | Almeno fattore 10 e al massimo fattore 50 della tassa per un’utilizzazione senza sconto. |

#### Posizione {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1/lvl_u2}
| Posizione | |
| --- | --- |
| Costi di materiale e di distribuzione | |
| 50 Fotocopie b/n A4 | fr. –.20 |
| Fotocopie b/n A3 | fr. –.50 |
| Fotocopie a colori A4 | fr. 1.– |
| Fotocopie a colori A3 | fr. 2.– |
| Tabulati b/n A4 | fr. –.20 |
| Tabulati b/n A3 | fr. –.50 |
| Invio fax A4 | fr. –.40 |
| Invio fax A3 | fr. –.80 |
| Carte plotter A4 | fr. 10.– |
| Carte plotter A3 | fr. 15.– |
| Carte plotter >A3 | fr. 60.– |
| Dischetti | fr. 1.– |
| CD-R/RW | fr. 2.– |
| Costi di distribuzione | fr. 5.– |
| Fotocopie b/n A3 | fr. –.20 |

[^1]: RS  **431.01**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU  **2011**  533).
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 54 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in  vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^4]: Introdotta dal n. 6 dell’all. all’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  6719).
[^5]: Introdotta dal n. 9 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU  **2011**  533).
[^6]: RS  **431.03**
[^7]: RS  **172.021**
[^8]: RS  **172.010.1**
[^9]: RS  **172.010.1**
[^10]: [RU  **1993**  2243, **1995**  153all. 1 n. 3, **2000**  6671555art. 18]RU  **1993**  2243; **1995**  153; **2000**  667; **2000**  1555