431.841

# Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

(OREA)

del 9 giugno 2017 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3^bis^della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale[^1](LStat);<br />visti gli articoli 5 e 6 della legge del 5 ottobre 2007[^2]sulla geoinformazione (LGI),[^3]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo del Registro federale degli edifici e delle abitazioni {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--1}
1. L’Ufficio federale di statistica (UST) tiene per scopi di statistica, ricerca o pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) come sistema informativo di riferimento.
2. Il REA serve anche alla gestione comune dei dati di base della Confederazione e all’esecuzione di altri compiti legali.[^4]

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--2}
Nella presente ordinanza si intende per:
a.[^5] *progetto di costruzione:* oggetto che richiede un’autorizzazione edilizia secondo l’articolo 22 della legge del 22 giugno 1979[^6]sulla pianificazione del territorio oppure oggetto simile che non richiede un’autorizzazione edilizia ma è soggetto all’obbligo di notifica;
b. *edificio:* costruzione immobiliare duratura, coperta, ben ancorata al terreno, in grado di accogliere persone e che serve per l’abitazione, il lavoro, la formazione, la cultura, lo sport o per qualsiasi altra attività umana; se si tratta di case abbinate, a gruppi o a schiera è considerata edificio indipendente ogni costruzione dotata di una propria entrata dall’esterno e separata dalle altre costruzioni da un muro divisorio verticale portante dal piano terra al tetto;
b^bis^.[^7] *oggetto simile a un edificio:* oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui alla lettera b;
c. *abitazione:* insieme di locali secondo la definizione dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 marzo 2015[^8]sulle abitazioni secondarie (LASec);
c^bis^.[^9] *oggetto simile a un’abitazione:* oggetto che soddisfa solo alcuni dei criteri della definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 LASec;
d. *entrata dell’edificio:* accesso all’edificio dall’esterno; l’entrata è identificata dall’indirizzo dell’edificio;
e. *indirizzo dell’edificio:* indicazione dell’indirizzo secondo l’articolo 26*b* dell’ordinanza del 21 maggio 2008[^10]sui nomi geografici (ONGeo) e coordinate dell’indirizzo dell’edificio;
f.[^11] *dati di base degli edifici* e*delle abitazioni:* dati che fungono da base per l’identificazione, l’attribuzione di categorie e caratteristiche di edifici e abitazioni nonché di oggetti simili a edifici e abitazioni.

## **Sezione 2:** Organizzazione, gestione e contenuto del REA {#sec_2}
##### **Art. 3** Compiti dell’UST {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--3}
1. L’UST gestisce, aggiorna e pubblica regolarmente un catalogo delle caratteristiche del REA che contiene le modalità, le nomenclature e le liste di codici. A questo scopo collabora con i servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano il REA.
2. Dopo avere consultato i Cantoni definisce le esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare.
3. Definisce, per gli identificatori e le caratteristiche contenuti nel REA, le modalità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti.
4. Emana, in collaborazione con l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale e l’Ufficio federale di topografia, una direttiva sulla definizione degli edifici di cui all’articolo 2 lettera b, allo scopo di garantire una gestione standardizzata dei dati contenuti del REA.
5. Disciplina in una convenzione organizzativa scritta con ciascun Cantone i compiti, compreso il loro concreto adempimento, le competenze e le responsabilità dei rispettivi servizi cantonali di coordinamento.[^12]
6. Garantisce che i dati di base degli edifici e delle abitazioni siano gratuitamente a disposizione dei servizi amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per l’adempimento dei loro compiti legali.[^13]

##### **Art. 4** Collaborazione dell’UST con altri servizi {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--4}
L’UST lavora in collaborazione con:
a. i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
b. gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni;
c. i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
d. i servizi cantonali di coordinamento;
e. i servizi cantonali e comunali incaricati dei registri riconosciuti;
f.[^14] i servizi dell’energia e dell’ambiente della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

##### **Art. 5** Compiti dei Cantoni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--5}
1. Ogni Cantone designa un servizio responsabile del coordinamento delle attività connesse al REA e comunica all’UST quali sono i servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati.
2. D’intesa con l’UST e in conformità con la convenzione organizzativa, il servizio cantonale di coordinamento si assicura che i servizi cantonali o comunali responsabili dell’aggiornamento del REA attualizzino periodicamente i dati del REA (art. 7), li aggiornino (art. 10) e li controllino e correggano (art. 12).[^15]

##### **Art. 6** Registri cantonali e comunali riconosciuti {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--6}
1. L’UST può delegare ai Cantoni o alle grandi città che gestiscono un registro (riconosciuto) il controllo della qualità e il supporto ai servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati, a condizione che tale registro:
a. sia fondato su una base legale, cantonale o comunale, che ne disciplini il funzionamento e ne designi il servizio incaricato;
b. sia conforme alle esigenze qualitative minime che i dati devono soddisfare secondo l’articolo 3 capoverso 2;
c. comprenda almeno 25 000 edifici e 100 000 abitazioni o contenga tutti i dati di un Cantone.
2. Se queste condizioni sono adempiute, l’UST stipula una convenzione con il servizio incaricato del registro e versa un’indennità finanziaria annua. Questa indennità è costituta da un importo di base massimo di 5000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e abitazioni, di 15 centesimi per edificio con uso abitativo, 5 centesimi per edificio senza uso abitativo e 1 centesimo per abitazione. Quale importo minimo è garantita l’indennità versata nel 2016.

##### **Art. 7** Oggetti registrati nel REA {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--7}
1. Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:
a.[^16] i progetti di costruzione, al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia;
b.[^17] tutti gli edifici con le loro entrate, compresi gli indirizzi, e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni nonché gli oggetti simili a edifici e quelli simili ad abitazioni;
c. altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.
2. Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del passaggio in giudicato del rilascio dell’autorizzazione edilizia.[^18]
3. L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA.
4. Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 1990[^19]concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

##### **Art. 8** Informazioni registrate nel REA {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--8}
1. Per ogni progetto di costruzione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:
a. identificatore dei progetti di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST;
b. Comune politico;
c. riferimento ai fondi;
d. descrizione del progetto di costruzione;
e. committente;
f. genere di lavori;
g. costi del progetto;
h. stato del progetto (stato di avanzamento del progetto);
i. tipo di deroga all’autorizzazione edilizia;
j. e k[^20] .
2. Per ogni edificio e oggetto simile a un edificio sono registrate nel REA le informazioni seguenti:[^21]
a.[^22] identificatore dell’edificio e di oggetti simili a un edificio (EGID) attribuito dall’UST;
b. numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal comune;
c. identificatore dell’entrata dell’edificio (EDID) attribuito dall’UST;
d. Comune politico;
e. riferimento ai fondi;
f. indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26*a* e 26*b* ONGeo[^23];
g. categoria dell’edificio;
h. stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito);
i. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio;
j. dimensioni dell’edificio (superfici, volumi);
k. struttura dell’edificio (numero di piani);
l.[^24] installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, incluse le informazioni di cui all’art. 16*a* dell’ordinanza del 30 novembre 2012[^25]sul CO~2~, nonché rifugio);
m. appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali;
n.[^26] efficienza dell’involucro dell’edificio (anno di risanamento delle principali parti dell’edificio).
3. Per ogni abitazione e oggetto simile a un’abitazione sono registrate nel REA le informazioni seguenti:[^27]
a.[^28] identificatore dell’abitazione e di oggetti simili a un’abitazione (EWID) attribuito dall’UST;
b. numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal comune;
c. riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani;
d. ubicazione dell’abitazione nell’edificio;
e. data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione;
f. stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito);
g. dimensioni dell’abitazione (superficie);
h. struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani);
i.[^29] destinazione dell’abitazione (secondo la LASec[^30]);
j. limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec).
4. Un’informazione secondo i capoversi 1–3 può essere suddivisa in una o più caratteristiche.
5. Nel catalogo delle caratteristiche l’UST può dichiarare alcune caratteristiche facoltative.
6. L’UST può fare figurare nel REA caratteristiche o indicazioni complementari necessarie a tenere il registro o a effettuare elaborazioni statistiche. Queste informazioni non sono accessibili a terzi.

##### **Art. 8a** Dati di base degli edifici e delle abitazioni {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--8_a}
1. Sono considerati dati di base degli edifici e di oggetti simili a un edificio gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 2 lettere a, c, d, f–h e j–l.
2. Sono considerati dati di base delle abitazioni e di oggetti simili a un’abitazione gli indentificatori e le caratteristiche definite come tali nel catalogo delle caratteristiche dell’UST secondo l’articolo 3 capoverso 1 per i dati del registro degli edifici e delle abitazioni secondo l’articolo 8 capoverso 3 lettere a, d e f–h.

##### **Art. 9** Fonti dei dati {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--9}
1. Le fonti sono in primo luogo i dati ammnistrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, che possono fornire le informazioni di cui all’articolo 8 capoversi 1–3.
2. Per l’aggiornamento delle informazioni registrate nel REA possono essere utilizzate in particolare le fonti seguenti:
a. fascicoli dei Cantoni e dei Comuni concernenti le autorizzazioni edilizie e i collaudi dei lavori;
b. serie di dati di base della misurazione ufficiale;
c. serie di dati di base dei registri fondiari cantonali;
d. dati di riferimento relativi agli edifici e alle abitazioni per la determinazione del valore fiscale;
e. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
f.[^31] banche dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione, dei fornitori di elettricità e di gas nonché dei gestori delle reti di riscaldamento a distanza;
g.[^32] notifiche di committenti, architetti, proprietari, società di gestione immobiliare, assicurazioni e di altre fonti private;
h.[^33] dati di altre rilevazioni statistiche a condizione che l’utilizzo nel REA sia espressamente menzionato nell’allegato 2 dell’ordinanza del 30 aprile 2025[^34]sulla statistica federale;
i. dati rilevati in occasione di controlli cantonali e comunali di impianti di combustione;
j. dati rilevati per il rilascio di certificati energetici cantonali degli edifici (CECE).
3. Per l’aggiornamento del REA i dati dei registri e degli elenchi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi gratuitamente a disposizione dall’UST o da un servizio incaricato di un registro riconosciuto.[^35]
4. Le persone fisiche o giuridiche e le istituzioni con compiti di diritto pubblico sono tenute a fornire le informazioni di cui all’articolo 8.

##### **Art. 10** Aggiornamento dei registri {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--10}
1. I servizi comunali o cantonali responsabili dell’aggiornamento dei dati registrano in modo costante nel REA o in un registro riconosciuto tutte le informazioni relative ai progetti di costruzione, agli edifici e alle abitazioni, nonché agli altri oggetti simili a edifici e a quelli simili ad abitazioni, secondo l’articolo 8. L’aggiornamento deve essere formalmente concluso al più tardi alla fine di ogni trimestre, entro un termine di 30 giorni.
2. I servizi incaricati dei registri riconosciuti trasmettono in modo costante all’UST i dati aggiornati sugli edifici e sulle abitazioni nonché sugli oggetti simili ad edifici e su quelli simili ad abitazioni. La trasmissione e l’importazione dei dati avvengono in modo standardizzato e automatizzato.

##### **Art. 11** Supporto ai Comuni {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--11}
1. In collaborazione con i servizi cantonali di coordinamento, l’UST assicura un supporto ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro non collegato a un registro riconosciuto.
2. Il servizio incaricato di un registro riconosciuto fornisce supporto nella loro attività ai servizi comunali incaricati dell’aggiornamento del registro, i quali aggiornano le loro informazioni nel registro riconosciuto corrispondente, e definisce in quale forma le informazioni necessarie devono essere introdotte nel registro riconosciuto.

##### **Art. 12** Controllo e correzione dei dati {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--12}
1. L’UST verifica la qualità dei dati destinati alla registrazione elettronica nel REA che sono estratti dai registri riconosciuti e da tutte le altre fonti.
2. Mette a disposizione un servizio di verifica automatizzato volto a garantire che i dati trasmessi dai registri riconosciuti soddisfino le esigenze qualitative di cui all’articolo 3 capoverso 2.
3. Verifica inoltre regolarmente la qualità dei dati del REA e notifica al servizio responsabile del loro aggiornamento o al servizio incaricato di un registro riconosciuto, a scopo di rielaborazione, le anomalie e gli errori riscontrati.
4. Se i dati registrati risultano incompleti o errati oppure se presentano anomalie l’UST ne ordina la correzione fissando un termine per provvedervi.
5. Le autorità e i servizi responsabili delle fonti dei dati menzionate nell’articolo 9 capoverso 2 segnalano al servizio responsabile dell’aggiornamento del REA eventuali irregolarità, quali lacune o errori, dei dati di base degli edifici e delle abitazioni.[^36]

##### **Art. 13** Interfacce {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--13}
1. L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati.
2. Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.
3. Mette a disposizione un’interfaccia standardizzata per la segnalazione di irregolarità nei dati di base degli edifici e delle abitazioni nonché di altri dati. Le irregolarità segnalate e la loro correzione sono comunicate ai servizi responsabili dell’aggiornamento del REA a scopo di convalida.[^37]

## **Sezione 3:** Impiego e comunicazione dei dati {#sec_3}
##### **Art. 14** Impiego dei dati per scopi statistici da parte dell’UST {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--14}
1. Il REA funge da base per le rilevazioni statistiche dell’UST.
2. Sulla scorta dei dati del REA l’UST può in particolare:
a. realizzare elaborazioni statistiche;
b. estrarre campioni per rilevazioni in tutti i settori statistici.

##### **Art. 15** Impiego e comunicazione dei dati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione e per l’esecuzione di compiti legali {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--15}
1. L’UST consente di accedere on line ai dati del REA per eseguire lavori statistici, di ricerca e di pianificazione nonché per l’esecuzione di compiti legali:
a. ai servizi statistici e ai centri di ricerca federali, cantonali e comunali;
b. ad altri servizi pubblici, istituzioni di diritto pubblico e terzi incaricati da un servizio pubblico.
2. L’accesso ai dati è possibile previa domanda scritta e motivata indirizzata all’UST.
3. L’accesso è limitato ai dati che riguardano il territorio del servizio secondo il capoverso 1 e ai dati necessari per l’esecuzione di un compito legale.
4. Su richiesta l’UST può trasmettere dati dei livelli di autorizzazione all’accesso A e B secondo l’allegato 1 risultanti da elaborazioni individuali.
5. I dati del livello di autorizzazione all’accesso B secondo l’allegato 1 devono essere distrutti una volta ultimato il compito legale.
6. I servizi che beneficiano di un’autorizzazione d’accesso secondo il capoverso 1 possono comunicare i dati a terzi se la loro legislazione cantonale lo prevede e se i terzi necessitano i dati per scopi di statistica, ricerca, pianificazione o l’esecuzione di un compito legale. Il trattamento dei dati da parte di terzi deve avvenire conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.

##### **Art. 15a** Impiego uniforme dei dati di base degli edifici e delle abitazioni {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--15_a}
1. L’impiego di questi dati è vincolante per le seguenti autorità che necessitano di dati di base sugli edifici e sulle abitazioni per l’adempimento dei loro compiti legali:
a. le autorità federali;
b. le autorità cantonali e comunali nel quadro della comunicazione con la Confederazione.
2. Se le autorità federali, cantonali e comunali accertano discrepanze tra di dati di base degli edifici e delle abitazioni e i propri dati, lo segnalano all’UST utilizzando l’apposita interfaccia di cui all’articolo 13 capoverso 3.

##### **Art. 16** Pubblicazione dei dati del REA {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--16}
L’UST pubblica in Internet e attraverso interfacce standardizzate i dati del REA del livello di autorizzazione all’accesso A secondo l’allegato 1, compresi eventuali dati di base degli edifici e delle abitazioni. Ciò non si applica ai dati protetti dalle disposizioni di leggi speciali.

##### **Art. 17** Emolumenti {#sec_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--17}
1. L’impiego dei dati messi a disposizione in Internet è gratuito.
2. L’accesso ai dati del REA per i servizi che beneficiano di un’autorizzazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 è gratuito.
3. È riscosso un emolumento per il ricevimento di dati del REA risultanti da un’elaborazione individuale.
4. La riscossione degli emolumenti da parte dell’UST è disciplinata nell’ordinanza del 25 giugno 2003[^38]sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

## **Sezione 4:** Sicurezza dei dati {#sec_4}
##### **Art. 18** {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--18}
1. La sicurezza dei dati è disciplinata:
a.[^39] nell’ordinanza del 31 agosto 2022[^40]sulla protezione dei dati (OPDa);
b.[^41] nell’ordinanza dell’8 novembre 2023[^42]sulla sicurezza delle informazioni.
2. L’OPDa si applica per analogia alla sicurezza dei dati delle persone giuridiche.[^43]

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 19** Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#sec_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--19}
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

##### **Art. 20** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--20}
Gli edifici senza uso abitativo che non sono ancora registrati nel REA devono esservi registrati entro il 31 dicembre 2020. L’UST elabora in collaborazione con i Cantoni e i servizi delle misurazioni catastali una procedura per il trasferimento di tali dati.

##### **Art. 21** Entrata in vigore {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--21}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 15 e 16)
### Accesso ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--annex-1}
| Livelli di autorizzazione all’accesso<br>Livello A – dati accessibili al pubblico (*= contengono dati di base degli edifici e delle abitazioni)<br>Livello B – dati accessibili con restrizioni<br>Livello C – dati non accessibili | Livello A / B / C |
| --- | --- |
| Informazioni su edifici e oggetti simili a edifici | |
| Identificatore dell’edificio (EGID) attribuito dall’UST | A* |
| Numero dell’edificio attribuito dal Cantone o dal Comune | A |
| Comune politico | A* |
| Riferimento ai fondi | A |
| Indicazione dell’indirizzo secondo gli articoli 26*a* e 26*b* ONGeo[^44] | A* |
| Categoria dell’edificio | A* |
| Stato dell’edificio (progettato, terminato, demolito) | A* |
| Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’edificio | A |
| Dimensioni dell’edificio (superfici, volumi) | A* |
| Struttura dell’edificio (numero di piani) | A* |
| Installazioni tecniche principali dell’edificio (sistema di riscaldamento, rifugio) | A* |
| Efficienza dell’involucro dell’edificio | A |
| Appartenenza a zone statistiche, quartieri e altre unità territoriali infracomunali | B |
| Persona di riferimento per l’edificio | C |
| Informazioni su abitazioni e oggetti simili ad abitazioni | |
| Identificatore dell’abitazione (EWID) attribuito dall’UST | A* |
| Numero dell’abitazione attribuito dal Cantone o dal Comune | A |
| Riferimento ai fondi nel caso di abitazioni in proprietà per piani | A |
| Ubicazione dell’abitazione nell’edificio | A* |
| Data o periodo di costruzione e data o periodo di demolizione dell’abitazione | A |
| Stato dell’abitazione (progettato, terminato, demolito) | A* |
| Dimensioni dell’abitazione (superficie) | A* |
| Struttura dell’abitazione (numero di locali, equipaggiata di cucina, su più piani) | A* |
| Destinazione dell’abitazione | B |
| Limitazione d’uso dell’abitazione (secondo la LASec[^45]) | B |
| Informazioni concernenti i progetti di costruzione | |
| Identificatore del progetto di costruzione (EPROID) attribuito dall’UST | B |
| Comune politico | B |
| Riferimento ai fondi | B |
| Descrizione del progetto di costruzione | B |
| Committente | C |
| Genere di lavori | B |
| Costi del progetto | B |
| Stato del progetto (stato di avanzamento del progetto) | B |
| Tipo di deroga all’autorizzazione edilizia | B |
| Numero di edifici del progetto di costruzione | B |
| Numero di abitazioni del progetto di costruzione | B |
##### **Allegato 2** {#annex_2}
(art. 19)
### Abrogazione e modifica di altri atti normativi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.841--annex-2}
I

L’ordinanza del 31 maggio 2000[^46]sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

.[^47]

[^1]: RS  **431.01**
[^2]: RS  **510.62**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^6]: RS  **700**
[^7]: Introdotta dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^8]: RS  **702**
[^9]: Introdotta dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^10]: RS  **510.625**
[^11]: Introdotta dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^12]: Introdotto dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^13]: Introdotto dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^14]: Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU  **2025**  248).
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^19]: RS  **510.518.1**
[^20]: Abrogate dalla cifra I dell’O del 27 nov. 2024, con effetto dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^23]: RS  **510.625**
[^24]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025  (RU  **2025**  248).
[^25]: RS  **641.711**
[^26]: Introdotta dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025 (RU  **2024**  760).
[^27]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^28]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^30]: RS  **702**
[^31]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 55 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^33]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 7 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  318).
[^34]: RS  **431.011**
[^35]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025  (RU  **2024**  760).
[^36]: Introdotto dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025 (RU  **2024**  760).
[^37]: Introdotto dal cifra I dell’O del 27 nov. 2024, in vigore dal 15 gen. 2025 (RU  **2024**  760).
[^38]: RS  **431.09**
[^39]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 55 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^40]: RS  **235.11**
[^41]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 26 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^42]: RS  **128.1**
[^43]: Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 55 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^44]: RS  **510.625**
[^45]: RS  **702**
[^46]: [RU  **2000**  1555; **2004**  3367; **2005**  3381; **2007**  3399,6719all. n. 7; **2012**  4707]
[^47]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2017**  3459.