431.903

# Ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

(ORIS)[^1]

del 30 giugno 1993 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 10 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 1992[^2]<br />sulla statistica federale (legge),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--1}
Il Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) è destinato a scopi statistici nonché a compiti di interesse pubblico inerenti alle persone, segnatamente alla messa a disposizione di dati di base delle imprese alle unità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni, come pure a privati per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

##### **Art. 2** Organizzazione e competenze {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--2}
1. L’Ufficio federale di statistica (UST) è responsabile della tenuta del RIS. Esso collabora con i servizi di statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni e tiene conto nella misura del possibile delle loro esigenze. Dopo averli consultati, emana le necessarie istruzioni tecniche.[^3]
2. Possono partecipare al RIS:
a. le unità amministrative e gli organi menzionati nell’articolo 2 della legge;
b. i servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni;
c. altri servizi ufficiali che eseguono compiti di interesse pubblico;
d.[^4] l’Ufficio statistico della Commissione europea (Eurostat) per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità.

##### **Art. 2a** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--2_a}
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. *unità locale:* uno stabilimento o una struttura come un laboratorio, una fabbrica, un negozio, un ufficio, una cava o un deposito in un determinato luogo; un’unità locale ha un numero RIS e fa sempre parte di un’unità legale;
b. *unità legale:* persona giuridica o persona fisica che esercita un’attività economica come indipendente soggetta alla LIDI e iscritta nel registro IDI;
c. *impresa:* una combinazione di unità legali;
d. *dati di base delle imprese:* dati che servono a identificare e categorizzare imprese, unità locali e unità legali.

## **Sezione 2:** Contenuto, accesso alle fonti dei dati ed elaborazione dei dati {#sec_2}
##### **Art. 3** Dati registrati e dati di base delle imprese {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--3}
1. Il RIS si estende a tutte le unità locali, unità legali e imprese di diritto pubblico e privato che hanno sede in Svizzera o che devono essere identificate in applicazione del diritto svizzero o per scopi amministrativi.[^5]
2. Il RIS contiene i dati seguenti:[^6]
a.[^7] la ragione sociale o il nome, la sede o il domicilio nonché l’indirizzo dell’impresa e dello stabilimento;
b. il numero di Comune della località in cui ha sede l’impresa secondo l’«Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera»;
c. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero RIS) dello stabilimento;
d. il numero di persone occupate, in funzione del sesso e del grado di occupazione;
e. il genere dell’attività economica;
f. la forma giuridica;
g. la data di iscrizione nel RIS;
h. la data dell’iscrizione e della radiazione nel Registro di commercio;
i. la data in cui è stata resa nota la chiusura dell’impresa o dello stabilimento;
j. il capitale sociale delle società anonime;
k.[^8] per gli stabilimenti sottoposti alla legge del 29 aprile 1998[^9]sull’agricoltura, alla legge del 1° luglio 1966[^10]sulle epizoozie, alla legge del 16 dicembre 2005[^11]sulla protezione degli animali o alla legge del 9 ottobre 1992[^12]sulle derrate alimentari: il nome e l’indirizzo dello stabilimento e del gestore o detentore di animali nonché il nome, la professione e l’anno di nascita della persona responsabile;
 k^bis^.[^13]per le aziende agricole, oltre ai dati di cui alla lettera k: la struttura dello stabilimento;
l.[^14] .
m. un numero di identificazione che non fornisce altre indicazioni (numero ENTID) dell’impresa;
n. il numero di identificazione di riferimento che non fornisce altre indicazioni (numero REF-ENT);
o. i codici «stato d’attività»;
p. l’indicazione delle fonti;
q.[^15] il numero d’identificazione delle imprese (IDI).[^16]
3. Il RIS può contenere i seguenti dati:[^17]
a. il numero telefonico;
b.[^18] l’indirizzo elettronico;
c. le coordinate degli edifici
d.[^19] l’appartenenza a zone del catasto della produzione agricola e zone di pianificazione;
e. il numero di apprendisti;
f. il settore istituzionale;
g.[^20] la struttura dell’impresa (sede principale, filiale, gruppo di imprese);
h. connessioni internazionali;
i. la cifra d’affari;
j.[^21] codici per rilevazioni statistiche;
k.[^22] partecipazioni finanziarie di maggioranza ad altre imprese in percentuale (gruppo di imprese);
l.[^23] l’indicazione che precisa se l’unità è «importatrice»;
m.[^24] l’indicazione che precisa se l’unità è «esportatrice».[^25]
4. Sono considerati dati di base delle imprese:
a. i dati del RIS conformemente ai capoversi 2 lettere a, c, e–f, h e o–q nonché 3 lettere b, c, f–h e k–m;
b. la classe di grandezza in funzione delle persone occupate calcolata sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 lettera d.[^26]

##### **Art. 3a** Dati per la tenuta del registro {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--3_a}
1. Sempre che ciò sia necessario per la tenuta del registro, il RIS può utilizzare in particolare i seguenti dati supplementari:
a. gli identificatori delle fonti di cui all’articolo 4;
b. le indicazioni su mutazioni nelle fonti di cui all’articolo 4;
c. le indicazioni sul capo azienda, in particolare il nome, l’anno di nascita, il sesso e il numero AVS[^27];
d. le indicazioni su collegamenti giuridici ed economici tra imprese e stabilimenti;
e. le indicazioni sulle persone occupate nell’impresa o nello stabilimento, in particolare l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il numero AVS, l’attività accessoria, il salario o reddito e la durata dell’attività.
2. Tali dati supplementari possono essere scambiati solo con la rispettiva fonte di cui all’articolo 4.
3. I dati del registro IVA sono accessibili mediante una procedura di richiamo.[^28]

##### **Art. 4** Fonti {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--4}
I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:
a.[^29] le indagini di aggiornamento del RIS, conformemente all’ordinanza del 30 aprile 2025[^30]sulla statistica federale;
b. ulteriori rilevazioni statistiche presso le imprese e gli stabilimenti;
c. Registro di commercio;
d. Registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (RCCC);
e.[^31] comunicazioni del personale di distribuzione della Posta Svizzera;
f.[^32] elenchi ufficiali di indirizzi;
g.[^33] comunicazioni di imprese, di stabilimenti e di associazioni;
h.[^34] comunicazioni di utenti di dati del registro;
i.[^35] Registri delle casse di compensazione cantonali (CCC);
j.[^36] Registri delle casse di compensazione professionali (CCP):
k.[^37] Banche dati d’imprese private;
l.[^38] sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) per l’imposta sul valore aggiunto;
m.[^39] sistemi d’informazione dell’AFC per i dati concernenti l’imposta preventiva e le tasse di bollo;
n.[^40] Sistema d’informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG);
o.[^41] registro IDI dell’UST;
p.[^42] sistema dell’Amministrazione federale delle finanze per la gestione dei dati di base per i processi di supporto*Master Data Governance* .

##### **Art. 5** Accesso alle fonti dei dati da parte dell’UST {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--5}
L’accesso dell’UST alle fonti dei dati di cui all’articolo 4 avviene attraverso un’interfaccia tra il RIS e il sistema di fonti interessato.

##### **Art. 6** Registrazione e modificazione dei dati {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--6}
1. I dati sono ripresi dall’UST[^43], registrati nel RIS e modificati previa la necessaria verifica.[^44]
2. …[^45]

##### **Art. 7** Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--7}
1. I dati sono conservati per trent’anni dall’ufficio incaricato della loro elaborazione tecnica e successivamente distrutti.
2. I dati in forma anonima che sono stati elaborati a scopi statistici possono essere conservati per un più lungo periodo di tempo.
3. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale sull’archiviazione.

## **Sezione 3:** Utilizzazione e comunicazione dei dati {#sec_3}
##### **Art. 8** Utilizzazione a scopi statistici da parte dell’UST {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--8}
1. Il RIS svolge la funzione di elenco di indirizzi per le rilevazioni statistiche dell’UST presso le imprese e gli stabilimenti.
2. L’UST può effettuare campionature basandosi sui dati del RIS.
3. Il RIS serve in particolare all’UST per studi statistici sulle imprese e sugli stabilimenti.
4. Per poter svolgere le sue attività statistiche, per un periodo di tempo limitato, l’UST può completare informazioni statistiche con i dati contenuti nel RIS, conformemente all’articolo 4 della legge.

##### **Art. 9** Comunicazione dei dati a scopi statistici {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--9}
1. Per consentire ai servizi definiti nell’articolo 2 capoverso 2 lettera a come pure a Cantoni, Comuni e privati l’esecuzione di lavori statistici, conformemente all’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale l’UST può rendere noti i dati contenuti nel RIS, ad eccezione della cifra d’affari.[^46]
2. Per la statistica dei gruppi di imprese multinazionali e delle loro unità, l’UST comunica a Eurostat i dati obbligatori secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 11 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 177/2008[^47].
3. Per quanto concerne il formato, la riservatezza, la sicurezza e la trasmissione dei dati che l’UST comunica a Eurostat si applicano gli articoli 11 capoverso 3, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 177/2008 nonché i regolamenti (CE) n. 192/2009[^48]e (UE) n. 1097/2010[^49].
4 e^5^. .[^50]

##### **Art. 9a** Comunicazione dei dati di base delle imprese a scopi amministrativi {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--9_a}
1. I dati di base delle imprese possono essere resi noti a tutte le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché a privati, sempre che i dati siano necessari per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2. L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020^[^51]^sulla protezione dei dati (LPD).[^52]

##### **Art. 10** Comunicazione dei dati ad altri scopi {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--10}
1. L’UST può rendere noti in generale i numeri d’identificazione, il genere dell’attività economica nonché la struttura dell’impresa, a meno che gli interessati lo vietino espressamente.
2. I dati sono resi noti su richiesta, attraverso un’interfaccia.
3. L’elaborazione dei dati è disciplinata dalle disposizioni della LPD^[^53]^.[^54]

##### **Art. 11** Servizi autorizzati ad accedere ai dati {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--11}
1. I servizi statistici cantonali e comunali, per scopi statistici, sono collegati al sistema attraverso un’interfaccia.
2. L’accesso ai dati di base delle imprese avviene attraverso un’interfaccia.
3. L’UST tiene un elenco dei servizi aventi diritto d’accesso.

##### **Art. 12** Pubblicazione dei dati {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--12}
I dati del RIS che consentono di trarre conclusioni sulla situazione di determinate imprese o stabilimenti non possono essere pubblicati, ad eccezione del codice dell’attività economica.

##### **Art. 13** Emolumenti {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--13}
1. Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
2. La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
3. Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 1993[^55]sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

## **Sezione 4:** Protezione e sicurezza dei dati, disposizioni penali {#sec_4}
##### **Art. 14** Diritti delle persone interessate {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--14}
1. I diritti degli interessati, segnatamente il diritto di accesso, rettifica e distruzione, sono retti dalle disposizioni della LPD[^56].[^57]
2. I dati inesatti devono essere rettificati.

##### **Art. 15** Sicurezza dei dati {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--15}
1. La sicurezza dei dati è disciplinata:[^58]
a.[^59] dall’ordinanza del 31 agosto 2022^[^60]^sulla protezione dei dati (OPDa);
b.[^61] dall’ordinanza dell’8 novembre 2023[^62]sulla sicurezza delle informazioni.
2. La sicurezza dei dati di persone giuridiche è disciplinata per analogia dall’OPDa.[^63]

##### **Art. 16** Disposizioni penali {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--16}
La violazione dell’obbligo d’informare, della protezione dei dati e il perseguimento penale sono disciplinati nella legge.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 17** Abrogazione del diritto vigente {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--17}
L’ordinanza del 12 dicembre 1988[^64]sulla tenuta di un registro delle imprese e degli stabilimenti è abrogata.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--431.903--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1993.

[^1]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU  **2010**  3945).
[^2]: RS  **431.01**
[^3]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^4]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU  **2012**  1779).
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^6]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^7]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^8]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^9]: RS  **910.1**
[^10]: RS  **916.40**
[^11]: RS  **455**
[^12]: [RU  **1995**  1469; **1996**  1725all. n. 3; **1998**  3033all. n. 5; **2001**  2790all. n. 5; **2002**  775; **2003**  4803all. n. 6; **2004**  3553; **2005**  971; **2006**  2197all. n. 94,2363cifra II; **2008**  785; **2011**  5227cifra I n. 2.8; **2013**  3095all. 1 n. 3.RU  **2017**  249all. cifra I.]. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS  **817.0** ).
[^13]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018  (RU  **2018**  4137).
[^14]: Abrogata dalla cifra I dell’O del 7 nov. 2018, con effetto dal 1° dic. 2018  (RU  **2018**  4137).
[^15]: Introdotta dall’all. n. 5 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle  imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU  **2011**  533).
[^16]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009  (RU  **2009**  4145).
[^17]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^18]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU  **2001**  1703).
[^19]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945).
[^20]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022  (RU  **2022**  176).
[^21]: Originaria lett. e. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal  1° ott. 2010 (RU  **2010**  3945).
[^22]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU  **2000**  1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^23]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU  **2009**  4145).
[^24]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU  **2009**  4145).
[^25]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU  **2001**  1703).
[^26]: Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^27]: Nuova espr. giusta l’all. n. II 16 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  800). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[^28]: Introdotto dalla cifra II n. 2 dell’O dell’8 mar. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019  (RU  **2019**  911).
[^29]: Nuovo testo giusta l’all. 3 n. 8 dell’O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU  **2025**  318).
[^30]: RS  **431.011**
[^31]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU  **1997**  2779).
[^32]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU  **1997**  2779).
[^33]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU  **1997**  2779).
[^34]: Nuovo testo giusta la cifra II n. 25 dell’O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU  **1997**  2779).
[^35]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000  (RU  **2000**  1735).
[^36]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000  (RU  **2000**  1735).
[^37]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000  (RU  **2000**  1735).
[^38]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU  **2000**  1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^39]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 giu. 2000 (RU  **2000**  1735). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^40]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004 (RU  **2004**  3373). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 15 dic. 2014 (RU  **2014**  3677).
[^41]: Introdotta dal n. 5 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU  **2011**  533).
[^42]: Introdotta dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^43]: Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010  (RU  **2010**  3945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^44]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° set. 2009  (RU  **2009**  4145).
[^45]: Abrogato dalla cifra I dell’O del 29 giu. 1994, con effetto dal 1° ago. 1994  (RU  **1994**  1585).
[^46]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mar. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^47]: Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, versione della GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.
[^48]: Regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14.
[^49]: Regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici, versione della GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1.
[^50]: Abrogati dalla cifra I dell’O del 4 mar. 2022, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU  **2022**  176).
[^51]: RS  **235.1**
[^52]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^53]: RS  **235.1**
[^54]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^55]: [RU  **1993**  2243; **1995**  153all. 1 n. 3; **2000**  667,1555art. 18.RU  **2003**  2197art. 23].  Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi  statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS  **431.09** ).
[^56]: RS  **235.1**
[^57]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^58]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^59]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati,  in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^60]: RS  **235.11**
[^61]: Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 27 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  735).
[^62]: RS  **128.1**
[^63]: Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 56 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  568).
[^64]: [RU  **1988**  2187, **1990**  521]