432.21

# Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera

(Legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS)

del 18 dicembre 1992 (Stato 1° settembre 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale[^1],[^2]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 1992[^3],

decreta:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--1}
La presente legge disciplina i compiti e l’organizzazione della Biblioteca nazionale svizzera (Biblioteca nazionale).

## **Sezione 2:** Attività della Biblioteca nazionale {#sec_2}
##### **Art. 2** Compito {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--2}
1. La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d’informazione che hanno un legame con la Svizzera.
2. Allestisce e aggiorna l’elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico.[^4]
3. Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazio-nale.

##### **Art. 3** Collezioni {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--3}
1. La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d’informazione che:
a. sono pubblicati in Svizzera;
b. si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
c. sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.
2. Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l’acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d’informazione.

##### **Art. 4** Definizione dell’incarico di collezione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--4}
1. Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi.
2. Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che:
a. sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
b. rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
c. si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.

##### **Art. 5** Accesso alle collezioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--5}
La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.

##### **Art. 6** Archivio letterario svizzero {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--6}
1. La Biblioteca nazionale gestisce l’Archivio letterario svizzero.
2. L’Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.

##### **Art. 7** Elenco delle banche dati {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--7}
La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l’elenco delle banche dati accessibili al pubblico che:[^5]
a. sono gestite in Svizzera;
b. sono gestite all’estero, ma contengono dati che hanno un’importanza particolare per la Svizzera.

##### **Art. 8** Servizi {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--8}
La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell’ambito della diffusione dell’informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.

##### **Art. 8a** Prestazioni commerciali {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--8_a}
1. La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2. Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.

##### **Art. 9** Altri compiti {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--9}
Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2.

##### **Art. 10** Collaborazione e coordinamento {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--10}
1. Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audiovisivo e degli altri nuovi supporti d’informazione.
2. Essa persegue una ripartizione dei compiti.
3. Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell’ambito dell’automazione delle biblioteche.

## **Sezione 3:** Emolumenti {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--11}
1. La Biblioteca nazionale può riscuotere emolumenti per le proprie prestazioni.
2. Il Consiglio federale stabilisce le prestazioni soggette ad emolumento ed il relativo ammontare.

## **Sezione 4:** Aiuti finanziari e rapporti con altre istituzioni {#sec_4}
##### **Art. 12** Aiuti finanziari {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--12}
1. La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:
a.[^6] .
b. possiedono e completano importanti fondi di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
2. Il versamento degli aiuti finanziari può avere come condizione che gli stampati o gli altri supporti d’informazione acquistati o prodotti con l’aiuto della Confederazione siano resi accessibili al pubblico.
3. Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990[^7]sui sussidi.[^8]

##### **Art. 13** Annessione di istituzioni {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--13}
1. La Confederazione può eccezionalmente, su richiesta, rilevare ed annettere alla Biblioteca nazionale le istituzioni che possiedono importanti collezioni di stampati o di altri supporti d’informazione che rientrano nell’incarico di collezione.
2. Il Consiglio federale decide in merito alla rilevazione.

## **Sezione 5:** . {#sec_5}
##### **Art. 14** {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--14}

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 15** Esecuzione {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--15}
1. Il Consiglio federale esegue la presente legge. Esso emana le disposizioni d’esecuzione.
2. Può concludere accordi di collaborazione internazionale relativi alle attività della Biblioteca nazionale.

##### **Art. 16** Diritto vigente: abrogazione {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--16}
La legge federale del 29 settembre 1911[^9]sulla Biblioteca nazionale svizzera è abrogata.

##### **Art. 17** Referendum ed entrata in vigore {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--432.21--17}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1°giugno 1993[^10]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Lemma introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021  (RU  **2021**  47;FF  **2020**  2813).
[^3]: FF  **1992**  II 1205
[^4]: La mod. giusta l’all. 1 n. II 37 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo tedesco (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^5]: La mod. giusta l’all. 1 n. II 37 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023, concerne soltanto il testo tedesco (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^6]: Abrogata dall’all. n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura,  con effetto dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  6127;FF  **2007**  44214459).
[^7]: RS  **616.1**
[^8]: Introdotto dall’all. n. II 1 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura,  in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  6127;FF  **2007**  44214459).
[^9]: [CS **4** 187 197 art. 3 cpv. 2]
[^10]: DCF del 21 mag. 1993.