432.22

# Ordinanza sulla Biblioteca Am Guisanplatz

(OBiG)

del 9 ottobre 2013 (Stato 1° novembre 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997[^1]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

## **Sezione 1:** In generale {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--1}
La presente ordinanza disciplina il mandato in materia di collezione, prestazioni e coordinamento della Biblioteca Am Guisanplatz (BiG).

##### **Art. 2** Statuto {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--2}
La BiG è la biblioteca di riferimento dell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata e dell’Esercito svizzero.

## **Sezione 2:** Collezioni e prestazioni {#sec_2}
##### **Art. 3** Mandato di collezione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--3}
1. La BiG colleziona informazioni specialistiche su stampati o su altri supporti d’informazione:
a. utili all’adempimento dei compiti dell’Amministrazione federale o dell’Esercito svizzero; o
b. pubblicate dall’Amministrazione federale o dall’Esercito svizzero.
2. Le pubblicazioni di interesse generale dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero devono essere fornite alla BiG spontaneamente e gratuitamente in ragione di un esemplare per ciascuna versione linguistica disponibile; tali pubblicazioni comprendono segnatamente studi, pubblicazioni informative, rapporti annuali e regolamenti.

##### **Art. 4** Acquisizione della collezione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--4}
1. La BiG amplia la sua collezione mediante:
a. acquisizioni nel quadro dei crediti appositamente previsti;
b. ricevimento dei documenti pubblicati dall’Amministrazione federale e dall’Esercito svizzero;
c. liberalità di terzi secondo l’articolo 64 dell’ordinanza del 5 aprile 2006[^2]sulle finanze della Confederazione;
d. acquisizioni straordinarie di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti.
2. Per l’acquisizione di collezioni o di altri oggetti particolarmente importanti la BiG può:
a. accettare l’aiuto finanziario di altri servizi della Confederazione o dei Cantoni;
b. rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati;
c. impiegare le liberalità accettate in virtù dell’articolo 64 dell’ordinanza 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.
3. Su richiesta di altre istituzioni che possiedono collezioni rilevanti per la BiG, il Consiglio federale può integrare tali collezioni nella BiG.

##### **Art. 5** Preservazione della collezione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--5}
1. La BiG provvede alla preservazione dei fondi, segnatamente al loro restauro e alla loro conservazione a regola d’arte.
2. Allo scopo di salvaguardare e preservare gli originali, la BiG può trasferire i propri fondi su altri supporti e media.

##### **Art. 6** Accesso alla collezione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--6}
1. La BiG repertoria i propri fondi nel catalogo online della rete di biblioteche Alexandria, accessibile al pubblico.
2. Conformemente ai regolamenti relativi all’utilizzo, i fondi possono essere presi in prestito o consultati nei locali della biblioteca:
a. da collaboratori dell’Amministrazione federale;
b. da militari;
c. dal mondo scientifico e dal pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
3. Quando la preservazione dell’opera lo richiede, l’accesso può essere limitato.
4. Per determinata letteratura specialistica la BiG può creare abbonamenti personali destinati a collaboratori dell’Amministrazione federale e dell’Esercito svizzero oppure mettere a loro disposizione tale letteratura sotto forma di esemplari di servizio.

##### **Art. 7** Ricerca {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--7}
1. Sulla base di mandati di documentazione, mandati di ricerca e mandati scientifici la BiG fornisce conoscenze specialistiche:
a. all’Amministrazione federale e all’Esercito svizzero;
b. al mondo scientifico e al pubblico, per quanto le risorse a disposizione della BiG lo consentano.
2. Assiste i suoi clienti nell’approfondimento delle ricerche:
a. mettendo a disposizione l’infrastruttura per l’utilizzo dei suoi fondi;
b. permettendo l’accesso a infrastrutture di istituzioni e imprese esterne;
c. fornendo letteratura specialistica attraverso il prestito interbibliotecario.
3. La BiG può pubblicare lavori scientifici nell’ambito delle proprie collane di pubblicazioni.

##### **Art. 8** Servizio degli archivi {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--8}
La BiG gestisce, d’intesa con le unità amministrative interessate, il Servizio degli archivi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dell’Esercito svizzero.

## **Sezione 3:** Coordinamento e collaborazione {#sec_3}
##### **Art. 9** Servizio bibliotecario dell’Amministrazione federale {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--9}
1. La BiG gestisce e coordina le biblioteche dell’Amministrazione federale.
2. Provvede alla collaborazione in seno all’Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

##### **Art. 10** Conferenza di documentazione della Confederazione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--10}
1. La Conferenza di documentazione della Confederazione (CDC) è l’organo di coordinamento dell’Amministrazione federale negli ambiti specialistici dell’informazione e della documentazione secondo l’articolo 55 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Essa serve segnatamente a:
a. fornire assistenza specialistica alla BiG;
b. avviare progetti comuni negli ambiti specialistici;
c. garantire uno scambio regolare di informazioni.
2. La CDC si compone:
a. del capo della BiG quale presidente della CDC;
b. di un rappresentante di ciascun dipartimento e della Cancelleria federale.
3. Possono partecipare con voto consultivo alle sedute della CDC:
a. un rappresentante della Biblioteca nazionale svizzera;
b. un rappresentante dei Servizi del Parlamento;
c. un rappresentante di altre unità amministrative interessate.
4. La BiG gestisce la segreteria della CDC.

##### **Art. 11** Rete di biblioteche Alexandria {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--11}
Nell’ambito della rete di biblioteche Alexandria la BiG ha i compiti seguenti:
a. assiste i partner sotto il profilo tecnico;
b. gestisce il catalogo online accessibile al pubblico;
c. definisce e dirige l’impiego dell’informatica.

##### **Art. 12** Collaborazione con terzi {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--12}
1. Per adempiere i suoi compiti, la BiG può collaborare con istituzioni svizzere ed estere che adempiono compiti analoghi o complementari.
2. Essa contribuisce allo sviluppo del servizio bibliotecario in Svizzera.

## **Sezione 4:** Entrata in vigore {#sec_4}
##### **Art. 13** {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--432.22--13}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **611.01**