432.301

# Ordinanza concernente l’entrata in vigore parziale della legge sui musei e le collezioni e l’inizio dell’attività del Museo nazionale svizzero

del 30 settembre 2009 (Stato 19 ottobre 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28 e 31 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009[^1]sui musei e<br />le collezioni (LMC),

ordina:

##### **Art. 1** Entrata in vigore parziale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--432.301--1}
Gli articoli 9–14, 15 capoverso 5, 16 capoverso 3, 18 capoverso 3, 19–22 e 28 LMC entrano in vigore il 19 ottobre 2009.

##### **Art. 2** Competenze degli organi del MNS durante l’inizio dell’attività {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--432.301--2}
Gli organi del Museo nazionale svizzero (MNS) sono autorizzati a prendere i dovuti provvedimenti per l’inizio dell’attività del MNS. In particolare possono stipulare allo scopo contratti con terzi.

##### **Art. 3** Finanziamento dell’inizio dell’attività {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--432.301--3}
Dei costi generati durante l’inizio dell’attività del MNS si fa carico l’Ufficio federale della cultura.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--432.301--4}
La presente ordinanza entra in vigore il 19 ottobre 2009.

[^1]: RS  **432.30**