432.304

# Ordinanza concernente il Fondo del museo dell’Ufficio federale della cultura

del 4 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 25 capoverso 3 della legge del 12 giugno 2009[^1]sui musei e<br />le collezioni (LMC),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo di applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--1}
1. La presente ordinanza disciplina il fondo dei musei direttamente gestiti dall’Ufficio federale della cultura (UFC).
2. Sono direttamente gestiti dall’UFC:
a. il Museo degli automi musicali di Seewen;
b. il Museo Vela di Ligornetto;
c. il Museo della Collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur;
d.[^2] il museo dell’Abbazia di St. Georgen a Stein am Rhein.

##### **Art. 2** Alimentazione {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--2}
1. Il Fondo del museo è alimentato segnatamente dalle seguenti entrate:
a. i contributi dei Cantoni e dei Comuni in cui hanno sede i musei;
b. le liberalità di terzi;
c. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti delle collezioni;
d. le entrate risultanti dalla vendita di oggetti trovati;
e. le entrate risultanti dagli ingressi;
f. le entrate risultanti dalle prestazioni commerciali strettamente connesse con i compiti dei musei e che non ne pregiudicano l’adempimento;
g. le entrate risultanti dalla riscossione di diritti d’autore;
h. i proventi degli interessi sugli averi del Fondo del museo.
2. La vendita di oggetti delle collezioni è ammessa solo in caso di acquisto di nuove collezioni e presuppone l’approvazione della Direzione dell’UFC.

##### **Art. 3** Utilizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--3}
I mezzi del Fondo del museo devono essere utilizzati per progetti strettamente connessi con l’adempimento dei compiti legali dei musei. I mezzi sono attribuiti ai musei che li hanno forniti.

##### **Art. 4** Prelievi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--4}
1. I prelievi dal Fondo del museo sono di competenza del responsabile della sezione Musei e collezioni dell’UFC.
2. Per i prelievi che superano i 100 000 franchi è necessaria l’approvazione della Direzione dell’UFC.

##### **Art. 5** Gestione del patrimonio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--5}
1. Il patrimonio del Fondo del museo è gestito separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze.
2. La rimunerazione del patrimonio del Fondo del museo è retta dall’articolo 70 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 aprile 2006[^3]sulle finanze della Confederazione.
3. I proventi degli interessi sono accreditati annualmente al Fondo del museo.

##### **Art. 6** Entrata in vigore {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--432.304--6}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

[^1]: RS  **432.30**
[^2]: Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  5873).
[^3]: RS  **611.01**