442.1

# Legge federale sulla promozione della cultura

(Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

dell’11 dicembre 2009 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 67*a* capoversi 1 e 3, 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3<br />della Costituzione federale[^1],[^2]<br />visti i messaggi del Consiglio federale dell’8 giugno 2007 concernenti la legge sulla promozione della cultura[^3]e la legge Pro Helvetia[^4],

decreta:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--1}
La presente legge disciplina:
a. la promozione della cultura da parte della Confederazione nei settori seguenti:
        1.[^5] salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale,
        2. creazione artistica e culturale, compresa la promozione delle nuove leve,
        3.[^6] mediazione dell’arte e della cultura,
        4. scambi tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera,
        5. scambi culturali con l’estero;
b. l’organizzazione della Fondazione Pro Helvetia.

##### **Art. 2** Campo d’applicazione {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--2}
1. È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le leggi speciali seguenti:
a. legge del 18 dicembre 1992[^7]sulla Biblioteca nazionale;
b. legge del 12 giugno 2009[^8]sui musei e le collezioni;
c. legge federale del 6 ottobre 1995^[^9]^sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
d. legge del 14 dicembre 2001[^10]sul cinema;
e. legge del 20 giugno 2003[^11]sul trasferimento dei beni culturali;
f. legge federale del 1° luglio 1966[^12]sulla protezione della natura e del paesaggio;
g.[^13] legge del 21 marzo 2014[^14]sulle scuole svizzere all’estero.
2. Sono tuttavia applicabili le disposizioni concernenti il finanziamento di cui all’articolo 27.

##### **Art. 3** Scopi {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--3}
La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue gli scopi seguenti:
a. rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
b. promuovere un’offerta culturale variata e di alta qualità;
c. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali e per le istituzioni e organizzazioni culturali;
d. permettere e facilitare alla popolazione l’accesso alla cultura;
e. far conoscere all’estero la creazione culturale svizzera.

##### **Art. 4** Sussidiarietà {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--4}
Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

##### **Art. 5** Coordinamento e collaborazione {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--5}
1. La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo conto della politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni e, per quanto necessario, collabora con loro.
2. Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

## **Capitolo 2:** Promozione della cultura {#chap_2}
### **Sezione 1:** Condizioni generali {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 6** Interesse nazionale {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--6}
1. Fatto salvo l’articolo 12, la Confederazione sostiene soltanto progetti, istituzioni e organizzazioni d’interesse nazionale.[^15]
2. L’interesse nazionale è dato segnatamente se:
a. un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
b. un progetto ha una portata sovraregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;
c. il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
d. un’organizzazione fornisce un contributo essenziale all’interattività fra operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
e.[^16] un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della mediazione culturale;
f. una manifestazione culturale è unica nel suo genere e ha rilevanza a livello nazionale o internazionale;
g. un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

##### **Art. 7** Progetti accessibili al pubblico {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--7}
La Confederazione sostiene soltanto progetti accessibili al pubblico.

##### **Art. 8** Progetti prioritari {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--8}
La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:
a. permettono o facilitano alla popolazione l’accesso alla cultura;
b. contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

### **Sezione 2:** Misure promozionali e di sostegno {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 9** Sicurezza sociale degli operatori culturali {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--9}
1. La Confederazione e la Fondazione Pro Helvetia versano una percentuale degli aiuti finanziari da loro assegnati agli operatori culturali:
a. alla cassa pensioni dell’operatore culturale che riceve l’aiuto finanziario; o
b. a un’altra forma previdenziale dello stesso ai sensi dell’articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982[^17]sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2. Il Consiglio federale stabilisce la percentuale di cui al capoverso 1.

##### **Art. 9a** Partecipazione culturale {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--9_a}
La Confederazione può sostenere progetti volti a rafforzare la partecipazione della popolazione alla vita culturale.

##### **Art. 10** Misure di salvaguardia del patrimonio culturale {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--10}
1. La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari per le spese d’esercizio e i costi di progetti. In caso di esposizioni d’importanza nazionale, può contribuire al pagamento dei premi di assicurazione per le opere in prestito.
2. La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

##### **Art. 11** Promozione delle nuove leve {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--11}
La Confederazione può promuovere le nuove leve culturali e artistiche mediante misure che favoriscano l’acquisizione e l’approfondimento dell’esperienza necessaria.

##### **Art. 12** Promozione della formazione musicale {#chap_2/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--12}
1. La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni.
2. Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica.[^18]
3. Può affidare a terzi l’attuazione del programma Gioventù e Musica.[^19]
4. Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche.[^20]

##### **Art. 12a** Tariffe delle scuole di musica {#chap_2/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--12_a}
1. Le scuole di musica sostenute da Cantoni o Comuni prevedono per tutti i bambini e giovani fino alla conclusione del livello secondario II tariffe chiaramente inferiori a quelle applicate agli adulti.
2. Nel fissare le tariffe tengono conto della situazione economica dei genitori o di altre persone che hanno un obbligo di mantenimento e del maggiore fabbisogno formativo dei talenti musicali.

##### **Art. 13** Premi, riconoscimenti e acquisti {#chap_2/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--13}
La Confederazione può:
a. assegnare premi;
b. conferire riconoscimenti per prestazioni artistiche eccezionali e meriti culturali;
c. acquistare opere d’arte.

##### **Art. 14** Sostegno di organizzazioni culturali {#chap_2/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--14}
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

##### **Art. 15** Promozione della lettura e della letteratura {#chap_2/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--15}
La Confederazione può prendere misure destinate a promuovere la lettura e la letteratura.

##### **Art. 16** Manifestazioni culturali e progetti {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--16}
1. La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.
2. Può sostenere progetti che:
a. nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
b. sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.

##### **Art. 17** Jenisch, Sinti e stile di vita nomade {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--17}
La Confederazione può prendere misure al fine di promuovere la cultura degli Jenisch e dei Sinti e di permettere lo stile di vita nomade.

##### **Art. 18** {#chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--18}

##### **Art. 19** Promozione della mediazione artistica {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--19}
La Confederazione può prendere misure affinché un’opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.

##### **Art. 20** Creazione artistica {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--20}
La Confederazione promuove la creazione artistica, segnatamente mediante:
a. contributi per la realizzazione di opere;
b. committenze;
c. contributi per la realizzazione di progetti.

##### **Art. 21** Sostegno degli scambi culturali {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--21}
1. La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all’interno del Paese.
2. Essa può presentare all’estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.
3. Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali la Svizzera intrattiene scambi privilegiati.

### **Sezione 3:** Competenza e coordinamento {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 22** Collaborazione internazionale {#chap_2/sec_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--22}
Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato concernenti:
a. la collaborazione culturale;
b. la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.

##### **Art. 23** Misure di sostegno {#chap_2/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--23}
1. Le misure di cui agli articoli 9*a* , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché le misure di mediazione a esse direttamente connesse sono di competenza dell’Ufficio federale della cultura.[^21]
2. Le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b, 19, 20 e 21 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia (art. 31–45).

##### **Art. 24** Coordinamento delle misure all’estero {#chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--24}
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) coordinano le loro attività culturali all’estero e disciplinano i dettagli della loro collaborazione.

### **Sezione 4:** Forme di sostegno e procedura {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 25** Aiuti finanziari e altre forme di sostegno {#chap_2/sec_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--25}
1. Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.[^22]
2. Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.
3. Gli aiuti finanziari possono essere accordati anche mediante un contratto di prestazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990[^23]sui sussidi.

##### **Art. 26** Disposizioni procedurali {#chap_2/sec_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--26}
1. Fatto salvo il capoverso 2, la procedura per gli aiuti finanziari di oltre 100 000 franchi è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. In caso di ricorsi concernenti aiuti finanziari fino a 100 000 franchi, si applica una procedura semplificata e abbreviata che comporti oneri amministrativi e spese nettamente inferiori.
2. Nella procedura di ricorso non può essere invocata l’inadeguatezza.

### **Sezione 5:** Finanziamento e controllo {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 27** Priorità nella promozione culturale e finanziamento {#chap_2/sec_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--27}
1. Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione; vi definisce le sue priorità per il quadriennio.
2. La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.
3. L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:
a.[^24] limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9*a* , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18 nonché per le misure di cui agli articoli 11, 16 capoverso 2 lettera b e 19–21;
b. limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
c. un credito d’impegno[^25]secondo l’articolo 16*a* della legge federale del 1° luglio 1966[^26]sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.
d.[^27] un credito d’impegno secondo gli articoli 3 e 4 della legge del 14 dicembre 2001[^28]sul cinema.

##### **Art. 28** Strategie promozionali {#chap_2/sec_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--28}
1. Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9*a* , 10, 12–15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18.[^29]
2. Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.
3. Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all’articolo 27 capoverso 3.

##### **Art. 29** Autorità specializzata e coordinamento {#chap_2/sec_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--29}
1. Quale autorità specializzata, l’Ufficio federale della cultura attua la politica culturale della Confederazione e coordina le attività dei servizi federali competenti.
2. Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività nel campo della politica culturale internazionale.

##### **Art. 30** Statistica e valutazione {#chap_2/sec_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--30}
1. L’Ufficio federale di statistica tiene una statistica della cultura. La stessa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.
2. La Confederazione esamina periodicamente l’efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.
3. I risultati dell’esame sono pubblicati. L’Ufficio federale della cultura dà alle cerchie interessate l’opportunità di pronunciarsi sugli stessi.

## **Capitolo 3:** Fondazione Pro Helvetia {#chap_3}
### **Sezione 1:** Disposizioni generali {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 31** Forma giuridica e sede {#chap_3/sec_1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--31}
1. La Fondazione Pro Helvetia (Fondazione) è una fondazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica.
2. La Fondazione si organizza autonomamente e tiene una contabilità propria.
3. Essa ha sede a Berna.

##### **Art. 32** Compiti {#chap_3/sec_1/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--32}
1. La Fondazione promuove la varietà della creazione artistica, fa conoscere la creazione artistica e culturale svizzera, promuove la cultura popolare e intrattiene scambi culturali.
2. La Fondazione adempie i suoi compiti autonomamente.

### **Sezione 2:** Organi e personale {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 33** Organi {#chap_3/sec_2/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--33}
Gli organi della Fondazione sono:
a. il consiglio di fondazione;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.

##### **Art. 34** Consiglio di fondazione {#chap_3/sec_2/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--34}
1. Il consiglio di fondazione è composto di sette a nove membri qualificati.
2. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di fondazione per un mandato di quattro anni. Persegue un’adeguata rappresentanza delle quattro regioni linguistiche. Ogni membro può essere rieletto una volta.
3. Il Consiglio federale può revocare i membri del consiglio di fondazione per gravi motivi.
4. I membri del consiglio di fondazione tutelano gli interessi dellafondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza al consiglio di fondazione.
5. Il consiglio di fondazione ha i compiti seguenti:
a. provvede all’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale e riferisce allo stesso sul loro adempimento;
b. adotta il preventivo;
c. adotta il rapporto di gestione e lo pubblica dopo che è stato approvato dal Consiglio federale;
d. nomina il direttore;
e. nomina gli altri membri della direzione su proposta del direttore;
f. controlla la gestione;
g. nomina i membri della commissione di esperti;
h. disciplina le condizioni di assunzione, fatta salva l’approvazione del Consiglio federale;
i. emana il regolamento interno e l’ordinanza sui sussidi della Fondazione.
6. L’articolo 6*a* della legge del 24 marzo 2000[^30]sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

##### **Art. 35** Direzione {#chap_3/sec_2/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--35}
1. La direzione è l’organo operativo. Svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi.
2. I membri della direzione tutelano gli interessi della Fondazione. Il membro che si trova in conflitto d’interessi deve astenersi. Un conflitto d’interessi permanente esclude l’appartenenza alla direzione.
3. Il direttore presiede la direzione. Egli:
a. assume il personale della Fondazione;
b. rappresenta la Fondazione verso l’esterno;
c. decide, su proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di considerevole entità e ai programmi di una certa importanza propri alla Fondazione; le decisioni divergenti dalla proposta devono essere motivate.
4. Il regolamento interno disciplina i dettagli.

##### **Art. 36** Ufficio di revisione {#chap_3/sec_2/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--36}
1. L’ufficio di revisione è nominato dal Consiglio federale.
2. Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto dell’ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727–731*a* del Codice delle obbligazioni[^31], fatto salvo il capoverso 3.
3. L’ufficio di revisione rende conto del risultato della sua verifica al consiglio di fondazione e al Consiglio federale.
4. Il Consiglio federale può revocare l’ufficio di revisione per gravi motivi.

##### **Art. 37** Commissione di esperti {#chap_3/sec_2/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--37}
1. La commissione di esperti è composta di tredici membri al massimo.
2. I membri della commissione di esperti sono nominati per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti una volta.
3. La commissione di esperti valuta le richieste di aiuti finanziari di considerevole entità e i programmi di una certa importanza propri alla Fondazione.
4. L’organizzazione e il funzionamento della commissione di esperti sono definiti nel regolamento interno della Fondazione.

##### **Art. 38** Segreteria {#chap_3/sec_2/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--38}
1. La Fondazione dispone di una segreteria in Svizzera e di uffici all’estero.
2. La segreteria decide, senza proposta della commissione di esperti, in merito agli aiuti finanziari di minore entità e ai programmi di minore importanza propri alla Fondazione.

##### **Art. 39** Personale {#chap_3/sec_2/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--39}
1. Il personale della Fondazione e i membri della direzione sono assunti in base a contratti di diritto privato.
2. La Fondazione tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers[^32].
3. L’articolo 6*a* LPers si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.
4. La rimunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali sono disciplinate nel regolamento del personale.
5. Il personale della Fondazione è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA).

### **Sezione 3:** Finanze {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 40** Finanziamento {#chap_3/sec_3/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--40}
1. La Fondazione dispone di un patrimonio intangibile di 100 000 franchi.
2. La Confederazione accorda alla Fondazione contributi annuali nei limiti dei fondi stanziati conformemente all’articolo 27 capoverso 3 lettera a.
3. Le liberalità di terzi non vincolate a uno scopo particolare sono accreditate al patrimonio della Fondazione.

##### **Art. 41** Tesoreria {#chap_3/sec_3/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--41}
1. L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della Fondazione nell’ambito della tesoreria centrale.
2. L’Amministrazione federale delle finanze concede alla Fondazione mutui alle condizioni di mercato per garantirle la solvibilità necessaria all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 23 capoverso 2.
3. I dettagli sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e la Fondazione.

##### **Art. 42** Presentazione dei conti {#chap_3/sec_3/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--42}
1. La presentazione dei conti della Fondazione ha lo scopo di esporre la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.
2. La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.
3. Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.
4. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti della Fondazione.

##### **Art. 43** Imposte {#chap_3/sec_3/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--43}
1. La Fondazione è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
2. Sono fatte salve le imposte federali seguenti:
a. l’imposta sul valore aggiunto;
b. l’imposta preventiva;
c. le tasse di bollo.

### **Sezione 4:** Tutela degli interessi della Confederazione {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 44** Vigilanza {#chap_3/sec_4/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--44}
1. La Fondazione sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
2. Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare nominando il consiglio di fondazione, approvando il rapporto di gestione e il regolamento del personale e dando scarico al consiglio di fondazione.

##### **Art. 45** Obiettivi strategici {#chap_3/sec_4/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--45}
1. Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Fondazione. Provvede affinché il consiglio di fondazione sia previamente consultato. Tiene conto della libertà operativa e artistica della Fondazione.
2. Il Consiglio federale verifica annualmente l’adempimento degli obiettivi strategici basandosi sul rapporto del consiglio di fondazione e su eventuali altre verifiche.

## **Capitolo 4:** Disposizioni finali {#chap_4}
##### **Art. 46** Esecuzione {#chap_4/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--46}
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

##### **Art. 47** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#chap_4/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--47}
L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

##### **Art. 48** Referendum ed entrata in vigore {#chap_4/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--48}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2012[^33]<br />Art. 9: 1° gennaio 2013[^34]

(art. 47)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--442.1--annex-1}
I

Sono abrogati:
1. la legge federale del 19 dicembre 2003[^35]sull’erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2. la legge federale del 20 marzo 2008[^36]sull’erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
3. la legge federale del 16 dicembre 2005[^37]sull’erogazione di aiuti finanziari all’Associazione Memoriav;
4. la risoluzione federale del 22 dicembre 1887[^38]per il promovimento e l’incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
5. il decreto federale del 18 dicembre 1917[^39]sull’incoraggiamento e l’incremento dell’arte applicata (arte decorativa e industriale);
6. la legge federale del 17 dicembre 1965[^40]concernente la Fondazione «Pro Helvetia»;
7. la legge federale del 7 ottobre 1994[^41]concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

.[^42]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^3]: FF  **2007**  4421
[^4]: FF  **2007**  4459
[^5]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021  (RU  **2021**  49;FF  **2020**  2813).
[^6]: Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^7]: RS  **432.21**
[^8]: RS  **432.30**
[^9]: [RU  **1996**  22802514.RU  **2009**  6605all. cifra I]
[^10]: RS  **443.1**
[^11]: RS  **444.1**
[^12]: RS  **451**
[^13]: Introdotta cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^14]: RS  **418.0**
[^15]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^16]: Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS  **171.10** ).
[^17]: RS  **831.40**
[^18]: Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^19]: Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^20]: Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU  **2021**  49;FF  **2020**  2813).
[^21]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^22]: Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  654;FF  **2020**  6109).
[^23]: RS  **616.1**
[^24]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^25]: Nuova espr. giusta l’all. n. 2 della L del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022  (RU  **2021**  662;FF  **2020**  333).
[^26]: RS  **451**
[^27]: Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU  **2025**  663;FF  **2024**  753).
[^28]: RS  **443.1**
[^29]: Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5587;FF  **2015**  447).
[^30]: RS  **172.220.1**
[^31]: RS  **220**
[^32]: RS  **172.220.1**
[^33]: DCF del 20 dic. 2011
[^34]: DCF del 7 nov. 2012 (RU  **2012**  6077).
[^35]: [RU  **2004**  2077, **2008**  319]
[^36]: [RU  **2008**  3517]
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[^38]: [CS **4** 202]
[^39]: [CS **4** 215;RU  **1991**  857appendice n. 6]
[^40]: [RU  **1966**  685, **1981**  821, **1993**  879all. 3 n. 10, **2006**  2197all. n. 42]
[^41]: [RU  **1996**  3040]
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