442.124

# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti

del 30 gennaio 2025 (Stato 15 marzo 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009[^1]sulla promozione della cultura (LPCu)

ordina:

## **Sezione 1:** Obiettivo e ambiti di promozione {#sec_1}
##### **Art. 1** Obiettivo di promozione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--1}
Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali professionisti ha lo scopo di promuovere le associazioni professionali attive a livello nazionale che si impegnano a favore del miglioramento della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura, compresa l’integrità fisica e psichica, e a favore della sostenibilità, delle pari opportunità e della diversità, che rappresentano i loro membri all’esterno e che assicurano una retribuzione adeguata agli operatori culturali professionisti.

##### **Art. 2** Ambiti di promozione {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--2}
1. Possono essere concessi aiuti finanziari:
a. per attività inerenti a una disciplina specifica svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari specifici);
b. per attività multidisciplinari svolte dalle organizzazioni di operatori culturali professionisti (aiuti finanziari multidisciplinari).
2. Un’organizzazione può ricevere solo uno dei due aiuti finanziari di cui al capoverso 1.
3. Non sono sostenute:
a. le organizzazioni il cui scopo è prevalentemente didattico, formativo o scientifico;
b. le organizzazioni attive in ambito culturale che si occupano prevalentemente della promozione e della mediazione di operatori culturali o della raccolta e della salvaguardia di beni culturali.
4. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

## **Sezione 2:** Requisiti di promozione {#sec_2}
##### **Art. 3** Requisiti di promozione per aiuti finanziari specifici {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--3}
1. Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario specifico le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:
a. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
b. disporre di una rappresentanza appropriata di membri provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
c. disporre nel loro comitato di rappresentanti provenienti dalle tre maggiori regioni linguistiche;
d. essere rappresentative all’interno di una delle discipline arti visive, design, cinema, letteratura, musica, danza, teatro e media interattivi;
e. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni;
f. disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività;
g. disporre di una segreteria reperibile almeno tre giorni lavorativi alla settimana a orari fissi.
2. Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:
a. informare i membri sui loro diritti nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
b. consigliare i membri in modo personalizzato e regolare;
c. informare il pubblico e le cerchie interessate sulle attività dell’organizzazione;
d. rappresentare la disciplina e tutelarne gli interessi a livello nazionale e internazionale.

##### **Art. 4** Requisiti di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--4}
1. Per essere sostenute mediante un aiuto finanziario multidisciplinare le organizzazioni devono soddisfare i requisiti di promozione seguenti:
a. essere attive in tutte le discipline di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d;
b. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu;
c. essere in grado di fornire le prestazioni stabilite nel bando di concorso.
2. Per ottenere un sostegno devono inoltre fornire le prestazioni seguenti:
a. informare in merito ai diritti degli operatori culturali nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro;
b. consigliare in modo personalizzato e regolare.

## **Sezione 3:** Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari {#sec_3}
##### **Art. 5** Criteri di promozione per aiuti finanziari specifici {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--5}
1. Ai fini del sostegno con aiuti finanziari specifici, l’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni in base ai criteri seguenti:
a. l’importo di base fissato dall’UFC per ogni disciplina;
b. il numero di membri professionisti ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 2011[^2]sulla promozione della cultura;
c. l’entità delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2.
2. Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione in una disciplina di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d, l’UFC ripartisce l’importo di base in parti uguali, tenendo conto che un’organizzazione può ricevere un importo di base in un’unica disciplina.

##### **Art. 6** Criteri di promozione per aiuti finanziari multidisciplinari {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--6}
Tra i richiedenti che adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari multidisciplinari l’UFC sceglie un’organizzazione in base ai criteri seguenti:
a. comprovata conoscenza specialistica nell’ambito della sicurezza sociale e delle condizioni di lavoro nel settore della cultura;
b. comprovata esperienza nella fornitura di prestazioni e nella consulenza nel settore della cultura;
c. comprovata collaborazione con le organizzazioni rilevanti per la fornitura delle prestazioni di cui alla presente ordinanza, gli istituti di previdenza, i partner statali e gli organizzatori di manifestazioni culturali;
d. entità e redditività dell’offerta di prestazioni e capacità di attuarla.

##### **Art. 7** Calcolo degli aiuti finanziari {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--7}
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 70 per cento dei costi per la fornitura delle prestazioni di cui all’articolo 3 capoverso 2 e all’articolo 4 capoverso 2. Per le organizzazioni attive nelle singole discipline l’UFC può stabilire un importo massimo in franchi svizzeri per beneficiario di aiuti finanziari o membro.

## **Sezione 4:** Procedura e ulteriori disposizioni {#sec_4}
##### **Art. 8** Procedura {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--8}
1. L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari.
2. Può farsi coadiuvare da esperti per la valutazione specialistica delle richieste.
3. Indice bandi di concorso per l’erogazione degli aiuti finanziari. In merito, può fissare una priorità tematica. Nel bando comunica la priorità tematica e il termine per la presentazione delle richieste.
4. Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.
5. L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l’ammontare degli aiuti finanziari, le prestazioni che i beneficiari devono fornire, l’entità minima delle prestazioni sostenute e il rendiconto.
6. Il versamento degli aiuti finanziari può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nel corso dell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto nel contratto di prestazioni.

##### **Art. 9** Ponderazione e regola di priorità per gli aiuti finanziari specifici {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--9}
1. Nel decidere circa il sostegno si ponderano i criteri di promozione per aiuti finanziari specifici di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c.
2. Se più organizzazioni adempiono i requisiti di promozione per gli aiuti finanziari specifici nella stessa disciplina, ricevono un aiuto finanziario solo le organizzazioni i cui membri sono operatori culturali professionisti secondo l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 2011[^3]sulla promozione della cultura.

##### **Art. 10** Oneri {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--10}
I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’aiuto finanziario concesso;
c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dell’attività.

##### **Art. 11** Scambio {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--11}
1. Una volta all’anno l’UFC invita i singoli beneficiari di aiuti finanziari a un incontro per un bilancio generale.
2. L’UFC può organizzare altri incontri.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--12}
L’ordinanza del DFI del 5 luglio 2016[^4]concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali professionisti è abrogata.

##### **Art. 13** Disposizioni transitorie {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--13}
1. I contratti di prestazioni conclusi in base al diritto anteriore sono retti da tale diritto fino alla loro scadenza.
2. Le organizzazioni che negli anni 2020–2025 beneficiano di un contributo e che pur avendo presentato una nuova richiesta di aiuti finanziari non adempiono più i requisiti di cui all’articolo 3 della presente ordinanza possono ricevere un contributo unico per l’anno 2026. L’UFC decide in merito all’ammontare del contributo tenendo conto delle prestazioni fornite di cui all’articolo 3 capoverso 2.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.124--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: RS  **442.11**
[^3]: RS  **442.11**
[^4]: [RU  **2016**  2815; **2020**  1169]