442.130

# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale

del 23 dicembre 2024 (Stato 1° febbraio 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009[^1]sulla promozione della cultura,

ordina:

## **Sezione 1:** Obiettivi di promozione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--1}
Il sostegno di organizzazioni e progetti nell’ambito della partecipazione culturale ha lo scopo di:
a. promuovere il confronto con la cultura, il coinvolgimento attivo nell’impostazione della vita culturale e la partecipazione alle attività culturali per il maggior numero possibile di persone nonché rimuovere gli ostacoli alla partecipazione alla vita culturale;
b. potenziare lo scambio di conoscenze, l’interconnessione, il coordinamento e l’acquisizione di competenze da parte degli attori nonché approfondire le basi concettuali per il rafforzamento della partecipazione culturale.

## **Sezione 2:** Principi e ambiti di promozione {#sec_2}
##### **Art. 2** Principi {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--2}
1. La Confederazione può sostenere organizzazioni con contributi d’esercizio e progetti di terzi con contributi a progetti nonché realizzare progetti propri.
2. La promozione secondo la presente ordinanza è sussidiaria ad altre disposizioni di sovvenzionamento della Confederazione in ambito culturale.
3. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
4. I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi per la sostenibilità, le pari opportunità, la diversità e una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.
5. I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore di condizioni quadro adeguate per l’impiego del volontariato nei progetti di partecipazione culturale.

##### **Art. 3** Ambiti di promozione {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--3}
1. Possono essere sostenuti le organizzazioni e i progetti seguenti:
a. organizzazioni attive nell’ambito della partecipazione culturale;
b. progetti che promuovono il coinvolgimento attivo della popolazione nell’impostazione della vita culturale e facilitano l’accesso alla vita culturale;
c. progetti che contribuiscono allo scambio di conoscenze, all’interconnessione, al coordinamento e all’acquisizione di competenze nell’ambito della partecipazione culturale.
2. Le organizzazioni che beneficiano già di contributi d’esercizio non possono richiedere ulteriori contributi per progetti.

## **Sezione 3:** Requisiti di promozione {#sec_3}
##### **Art. 4** Requisiti di promozione per le organizzazioni {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--4}
Per usufruire di un sostegno, le organizzazioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. sono d’interesse nazionale;
b. contribuiscono con le loro attività principali a raggiungere gli obiettivi di promozione;
c. dispongono comprovatamente di partenariati ed esperienze nel settore di attività pertinente;
d. sono di pubblica utilità;
e. dispongono di una struttura finanziaria adeguata per lo svolgimento delle proprie attività.

##### **Art. 5** Requisiti di promozione per i progetti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--5}
Per usufruire di un sostegno, i progetti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. sono d’interesse nazionale o hanno carattere di modello;
b. hanno per obiettivo il coinvolgimento attivo dei partecipanti nell’impostazione della vita culturale;
c. sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere;
d. si svolgono al di fuori dell’insegnamento scolastico regolare;
e. non sono a scopo di lucro;
f. sono scientificamente fondati;
g. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata;
h. i loro costi complessivi sono proporzionati rispetto al numero di persone coinvolte;
i. gli eventuali costi di partecipazione sono stabiliti in base ai gruppi target.

##### **Art. 6** Requisiti di promozione per i progetti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--6}
Per usufruire di un sostegno, i progetti secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. sono d’interesse nazionale o hanno carattere di modello;
b. sono scientificamente fondati;
c. non sono a scopo di lucro;
d. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

##### **Art. 7** Interesse nazionale {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--7}
Le organizzazioni e i progetti sono d’interesse nazionale se:
a. sono di essenziale importanza per la Svizzera o per diverse comunità linguistiche e culturali o gruppi di popolazione in Svizzera; o
b. coinvolgono persone di diverse regioni linguistiche e culturali e ne favoriscono l’incontro.

##### **Art. 8** Carattere di modello {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--8}
I progetti hanno carattere di modello se intraprendono nuove vie o nuovi partenariati per rafforzare la partecipazione culturale e, in particolare, se coinvolgono persone per le quali è più difficile accedere alla cultura e contribuire attivamente all’impostazione della vita culturale.

## **Sezione 4:** Criteri di promozione {#sec_4}
##### **Art. 9** {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--9}
L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le organizzazioni e i progetti in base ai criteri seguenti:
a. qualità contenutistica e specialistica delle attività e dei processi di partecipazione previsti;
b. grado di partecipazione attiva delle persone coinvolte nelle attività e nei processi di partecipazione;
c. rilevanza delle attività e dei processi di partecipazione per le persone coinvolte;
d. interconnessione e cooperazioni con altri partner nel settore di pertinenza.

## **Sezione 5:** Calcolo degli aiuti finanziari {#sec_5}
##### **Art. 10** Calcolo dei contributi d’esercizio {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--10}
1. I contributi d’esercizio alle organizzazioni ammontano al massimo al 50 per cento dei costi operativi correnti da loro sostenuti per svolgere le attività volte a raggiungere gli obiettivi di promozione.
2. L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari degli aiuti finanziari. Vi fissa in particolare l’ammontare degli aiuti finanziari e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
3. In caso di contratti di prestazioni pluriennali, le organizzazioni devono presentare all’UFC un programma di attività annuale in cui spiegano per quali attività sono impiegati gli aiuti finanziari dell’UFC.

##### **Art. 11** Calcolo dei contributi a progetti {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--11}
1. I contributi a progetti ammontano al massimo al 50 per cento dei costi di un progetto.
2. Il volontariato può essere computato come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi.
3. I progetti che hanno carattere di modello possono essere sostenuti al massimo tre volte.

## **Sezione 6:** Procedura e ulteriori disposizioni {#sec_6}
##### **Art. 12** Procedura {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--12}
1. L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.
2. Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFC.
3. Per l’assegnazione degli aiuti finanziari l’UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. Nei bandi può stabilire una priorità tematica. Tale priorità tematica e i termini per la presentazione delle richieste sono indicati nel bando di concorso.
4. Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie in merito ai criteri di promozione.

##### **Art. 13** Ordine di priorità {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--13}
È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

##### **Art. 14** Oneri {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--14}
I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;
b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’organizzazione o il progetto sostenuto;
c. comunicare senza indugio all’UFC cambiamenti sostanziali nell’organizzazione o nel progetto sostenuto;
d. garantire per quanto possibile l’assenza di barriere in occasione di tutti gli eventi aperti al pubblico;
e. presentare all’UFC un rapporto finale e un conto di chiusura entro tre mesi dalla conclusione dell’anno d’esercizio o del progetto.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 15** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--15}
L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020[^2]concernente il regime di promozione sul rafforzamento della partecipazione culturale è abrogata.

##### **Art. 16** Disposizione transitoria {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--16}
Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

##### **Art. 17** Entrata in vigore {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--17}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º febbraio 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RU  **2020**  5937]