442.131

# Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica

del 23 dicembre 2024 (Stato 1° luglio 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 2009[^1]sulla promozione della cultura,

ordina:

## **Sezione 1:** Obiettivi di promozione {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--1}
1. Il programma Gioventù e Musica (G+M) si propone di avvicinare bambini e giovani all’attività musicale e promuovere così globalmente la loro crescita e il loro sviluppo.
2. Sono promosse in particolare le attività musicali rivolte a bambini e giovani per i quali la formazione musicale è difficilmente accessibile.

## **Sezione 2:** Principi e ambiti di promozione {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--2}
1. La Confederazione può sostenere con aiuti finanziari i seguenti ambiti di promozione:
a. la formazione e la formazione continua dei monitori G+M;
b. lo svolgimento di corsi e campi di musica (offerte G+M) per bambini e giovani;
c. l’attuazione di misure di accompagnamento per fare conoscere il programma G+M.
2. Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
3. I beneficiari di aiuti finanziari si impegnano a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

## **Sezione 3:** Formazione e formazione continua dei monitori G+M {#sec_3}
##### **Art. 3** Formazione di monitore G+M {#sec_3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--3}
1. Per ottenere un certificato di monitore G+M, occorre concludere con successo una formazione che comprenda almeno gli ambiti seguenti:
a. informazioni generali sul programma G+M;
b. pedagogia musicale.
2. Chi è in possesso di una formazione equivalente o dell’esperienza corrispondente può essere dispensato dalla parte sulla pedagogia musicale di cui al capoverso 1 lettera b. L’Ufficio federale della cultura (UFC) stabilisce quali formazioni sono considerate equivalenti.
3. L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono le formazioni e quelli relativi al contenuto e alla durata della formazione.

##### **Art. 4** Requisiti per l’ammissione alla formazione {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--4}
1. Possono assolvere la formazione di monitore G+M le persone che sono:
a. maggiorenni o raggiungono la maggiore età nell’anno civile della formazione;
b. domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein oppure in possesso di un permesso per frontalieri valido; e
c. idonee a condurre offerte G+M.
2. L’UFC stabilisce i requisiti che una persona deve soddisfare per essere considerata idonea a condurre offerte G+M, in particolare per quanto concerne le competenze musicali e l’esperienza con bambini e giovani.

##### **Art. 5** Procedura di ammissione alla formazione {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--5}
1. La segreteria G+M decide in merito all’ammissione dei candidati alla formazione di monitore G+M e a un’eventuale dispensa dalla parte sulla pedagogia musicale. Per la valutazione tecnica la segreteria G+M può avvalersi di esperti.
2. Le richieste di ammissione alla formazione di monitore G+M possono essere presentate all’UFC in qualsiasi momento.
3. Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti per l’ammissione alla formazione.

##### **Art. 6** Formazione continua {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--6}
1. I monitori G+M sono tenuti ad assolvere una formazione continua ogni tre anni.
2. L’UFC stabilisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono la formazione continua e quelli relativi al contenuto e alla durata della stessa.

##### **Art. 7** Aiuto finanziario per l’istituzione di offerte di formazione e formazione continua {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--7}
1. L’UFC può sostenere le organizzazioni con un aiuto finanziario una tantum per l’istituzione di formazioni G+M e formazioni continue G+M.
2. La segreteria G+M decide in merito alla concessione dell’aiuto finanziario.

##### **Art. 8** Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--8}
1. La segreteria G+M può concludere contratti di prestazioni con le organizzazioni. Le organizzazioni devono fornire un determinato numero, stabilito dall’UFC, di offerte di formazione e formazione continua che soddisfano i requisiti secondo l’articolo 3 capoverso 3 o l’articolo 6 capoverso 2.
2. L’UFC indennizza le organizzazioni con un contributo per giorno di corso e per partecipante G+M. L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari.
3. Le offerte di formazione e formazione continua organizzate dalla segreteria G+M sono gratuite per i monitori G+M.

##### **Art. 9** Sospensione e revoca del certificato {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--9}
La segreteria G+M può sospendere o revocare il certificato quale monitore G+M se:
a. la persona interessata trasgredisce all’obbligo di assolvere una formazione continua secondo l’articolo 6 capoverso 1;
b. sussistono dubbi circa l’idoneità della persona interessata al ruolo di monitore G+M.

## **Sezione 4:** Offerte G+M {#sec_4}
##### **Art. 10** Durata e luogo di svolgimento {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--10}
1. È considerata un’offerta G+M una sequenza d’insegnamento da 5 a 20 lezioni dedicata principalmente alla pratica musicale.
2. Una lezione dura 45 minuti.
3. Per le offerte a cui partecipano bambini e giovani con un maggiore bisogno di custodia o con esigenze pedagogiche particolari, l’UFC può nel caso specifico prevedere eccezioni ai capoversi 1 e 2.
4. I corsi G+M si svolgono in Svizzera o nel Liechtenstein. La segreteria G+M può autorizzare eccezioni.

##### **Art. 11** Finanziamento {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--11}
1. È sostenuta con aiuti finanziari la partecipazione a offerte G+M da parte di bambini e giovani che:
a. sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein oppure di nazionalità svizzera o del Liechtenstein; e
b. nell’anno di calendario in cui si svolge l’offerta G+M compiono al massimo 25 anni.
2. A un’offerta G+M devono partecipare almeno cinque bambini o giovani che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1.

##### **Art. 12** Ente promotore {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--12}
1. Chi intende proporre offerte G+M (ente promotore) deve:
a. essere una persona giuridica di diritto privato o pubblico;
b. essere costituito secondo il diritto svizzero o del Liechtenstein;
c. avere la propria sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
2. Le scuole di musica e le scuole possono ricevere aiuti finanziari soltanto per offerte G+M che si tengono al di fuori del normale orario scolastico. L’UFC stabilisce i relativi requisiti.

##### **Art. 13** Condizioni di custodia {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--13}
1. Per lo svolgimento di un’offerta G+M è necessaria la presenza di almeno un monitore G+M certificato e maggiorenne.
2. L’UFC stabilisce il numero delle altre persone maggiorenni preposte alla custodia.

##### **Art. 14** Procedura {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--14}
1. La segreteria G+M decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.
2. Gli enti promotori devono presentare all’UFC le richieste di aiuti finanziari. La segreteria G+M stabilisce i termini d’inoltro.
3. Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti.
4. L’UFC stabilisce l’ammontare degli aiuti finanziari. Può fissare un numero massimo di decisioni positive per ente promotore e anno civile.
5. Gli aiuti finanziari, unitamente ai contributi dei partecipanti, degli enti promotori e di terzi, possono coprire al massimo i costi delle offerte G+M.

##### **Art. 15** Ordine di priorità {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--15}
Se le richieste degli enti promotori superano i mezzi finanziari disponibili, l’UFC stabilisce un ordine di priorità.

## **Sezione 5:** Misure di accompagnamento {#sec_5}
##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--16}
1. Sono considerate misure di accompagnamento le presentazioni, le manifestazioni, le formazioni, le offerte di consulenza e le altre misure di comunicazione che contribuiscono a far conoscere il programma G+M al grande pubblico e alle organizzazioni potenzialmente interessate.
2. L’UFC decide in merito all’adeguatezza delle misure di accompagnamento. Esse sono attuate dalla segreteria G+M.

## **Sezione 6:** Segreteria G+M {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--17}
1. L’UFC nomina la segreteria G+M in applicazione del diritto in materia di appalti pubblici della Confederazione.
2. L’UFC conclude un contratto di prestazioni con la segreteria G+M.

## **Sezione 7:** Disposizioni finali {#sec_7}
##### **Art. 18** Abrogazione di un altro atto normativo {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--18}
L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020[^2]concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica è abrogata.

##### **Art. 19** Disposizione transitoria {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--19}
Alle richieste presentate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

##### **Art. 20** Entrata in vigore {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--20}
La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RU  **2020**  5943]