443.1

# Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche

(Legge sul cinema, LCin)

del 14 dicembre 2001 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 71 e 93 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 2000[^2],

decreta:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Scopo {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--1}
La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica.

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--2}
1. Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un’impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato.
2. Per film svizzero si intende un film:
a. realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera;
b. prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un’impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e
c. realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera.

## **Capitolo 2:** Promozione della cinematografia {#chap_2}
### **Sezione 1:** Settori di promozione {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 3** Creazione cinematografica svizzera {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--3}
La Confederazione sostiene l’irradiamento culturale, l’efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all’elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:
a. film svizzeri;
b. film coprodotti con l’estero.

##### **Art. 4** Pluralità e qualità dell’offerta cinematografica {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--4}
Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell’offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

##### **Art. 5** Cultura cinematografica {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--5}
La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:
a. la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
b. i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
c. l’archiviazione e il restauro di film;
d. la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
e. altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l’innovazione cinematografiche in Svizzera;
f. la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.

##### **Art. 6** Formazione continua {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--6}
La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia.

### **Sezione 2:** Strumenti di promozione {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 7** Riconoscimenti {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--7}
La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

##### **Art. 8** Promozione cinematografica {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--8}
1. Gli aiuti finanziari sono accordati:
a. sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);
b. sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);
c. sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
d. in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell’offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).[^3]
2. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all’obbligo di reinvestire, e la procedura.

##### **Art. 9** Delega della promozione della cinematografia {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--9}
1. La Confederazione può delegare a un’istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.
2. Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il DFI[^4]stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.
3. La Confederazione conclude con l’istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l’organizzazione e gli aventi diritto.

##### **Art. 10** Contratti di prestazioni {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--10}
1. La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.
2. È esclusa la concessione periodica di sussidi d’esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.[^5]

### **Sezione 3:** Principi della promozione e valutazione {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 11** Principi della promozione {#chap_2/sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--11}
1. Il DFI disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.
2. I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3–6 e, per i riconoscimenti, conformemente all’articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.
3. I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

##### **Art. 12** Valutazione {#chap_2/sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--12}
1. L’adeguatezza e l’efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.
2. I risultati della valutazione sono pubblicati.
3. Il DFI disciplina la procedura di valutazione.

### **Sezione 4:** Aiuti finanziari e altre forme di sostegno {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 13** Forma degli aiuti finanziari {#chap_2/sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--13}
1. Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.[^6]
2. Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l’assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

##### **Art. 14** Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno {#chap_2/sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--14}
1. Le decisioni in merito all’assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall’Ufficio federale della cultura (UFC)[^7].
2. Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l’UFC fa esaminare le domande da commissioni d’esperti o da esperti incaricati.
3. .[^8]

##### **Art. 15** Concessione e ripartizione dei mezzi {#chap_2/sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--15}
1. Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 2009^[^9]^sulla promozione della cultura.[^10]
2. Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell’offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:
a. ai compiti di cui agli articoli 3–6;
b. ai compiti connessi con la riscossione della tassa;
c. ai compiti connessi con l’esecuzione del capitolo 3*a* .[^11]
3. L’UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3–6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

### **Sezione 5:** Esclusione dalla promozione cinematografica {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 16** {#chap_2/sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--16}
1. Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:
a. a scopo pubblicitario;
b. con una finalità essenzialmente didattica;
c. su ordinazione.
2. Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:
a. ledono la dignità umana;
b. propongono un’immagine avvilente dell’uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;
c. esaltano o minimizzano la violenza;
d. hanno un carattere pornografico.

## **Capitolo 3:** Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati in pubblico {#chap_3}
### **Sezione 1:** Provvedimenti a favore della pluralità dell’offerta {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 17** Principio {#chap_3/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--17}
1. Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell’offerta nell’ambito della loro attività per mezzo:
a. della loro politica aziendale;
b. dei provvedimenti del settore.
2. Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell’offerta cinematografica.
3. Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell’offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al DFI la possibilità di esprimere un parere.

##### **Art. 18** Pluralità dell’offerta {#chap_3/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--18}
La pluralità dell’offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

##### **Art. 19** Pluralismo linguistico {#chap_3/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--19}
1. I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.
2. Un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.[^12]
3. È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 2006[^13]sulla radiotelevisione.[^14]

##### **Art. 19a** Accesso al patrimonio cinematografico {#chap_3/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--19_a}
1. I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cineteca svizzera».
2. Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.

##### **Art. 20** Valutazione e miglioramenti {#chap_3/sec_1/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--20}
1. Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all’articolo 24, l’UFC valuta l’efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all’articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l’articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.
2. Se nell’ambito della valutazione constata che in una determinata regione non vi è pluralità d’offerta, l’UFC invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta, impartendo loro un termine adeguato.
3. L’attuazione dei mandati di cui all’articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all’associazione responsabile. Quest’ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta entro un termine adeguato.

### **Sezione 2:** Tassa volta a promuovere la pluralità dell’offerta {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 21** Tassa {#chap_3/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--21}
1. Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il DFI decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).
2. L’importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l’articolo 22, quest’ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.
3. I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d’esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell’offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.
4. La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

##### **Art. 22** Esenzione dalla tassa {#chap_3/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--22}
1. Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell’offerta cinematografica in una determinata regione.
2. In caso di inadempimento colpevole dell’obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

### **Sezione 3:** Obbligo di registrazione e di notifica {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 23** Obbligo di registrazione {#chap_3/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--23}
1. Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l’attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.
2. Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.
3. Se l’impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all’UFC.

##### **Art. 24** Obbligo di notifica {#chap_3/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24}
1. .[^15]
2. Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.
3. Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente – le altre imprese di proiezione, mensilmente – i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.
3bis. .[^16]
4. Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un’organizzazione da lei riconosciuta.
5. I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.[^17]

## **Capitolo 3a:** Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell’offerta cinematografica al di fuori dei cinema {#chap_3_a}
### **Sezione 1:** Pluralità dell’offerta cinematografica {#chap_3_a/sec_1}
##### **Art. 24a** {#chap_3_a/sec_1/art_24_a omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24a}
1. Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell’offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.
2. L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
3. Il Consiglio federale esenta le imprese dall’obbligo di cui al capoverso 1 se:
a. non raggiungono una determinata cifra d’affari minima;
b. offrono film soltanto occasionalmente; o
c. l’obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell’orientamento tematico dell’offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.

### **Sezione 2:** Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente {#chap_3_a/sec_2}
##### **Art. 24b** Principio {#chap_3_a/sec_2/art_24_b omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24b}
1. Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.
2. L’obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all’estero che si rivolgono al pubblico svizzero.
3. La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).
4. Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l’entità dell’obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all’obbligo di investimento o di versare la tassa.

##### **Art. 24c** Spese computabili {#chap_3_a/sec_2/art_24_c omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24c}
1. Sono computabili le spese sostenute per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall’articolo 2.
2. Sono computabili le spese per:
a. l’acquisto dei diritti di commercializzazione dell’offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l’utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 1992[^18]sul diritto d’autore;
b. la realizzazione di film su ordinazione;
c. la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell’ambito di un accordo internazionale;
d. la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all’anno e per programma televisivo;
e. le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall’UFC.
3. Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.

##### **Art. 24d** Proventi lordi {#chap_3_a/sec_2/art_24_d omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24d}
1. Per le imprese con sede all’estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.
2. Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.

##### **Art. 24e** Procedura {#chap_3_a/sec_2/art_24_e omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24e}
1. Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d’affari.
2. Le imprese sono esentate dall’obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se:
a. non raggiungono una determinata cifra d’affari minima;
b. mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o
c. l’obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell’orientamento tematico dell’offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.

##### **Art. 24f** Assistenza amministrativa {#chap_3_a/sec_2/art_24_f omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24f}
Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all’UFC i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

### **Sezione 3:** Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica {#chap_3_a/sec_3}
##### **Art. 24g** Obbligo di registrazione {#chap_3_a/sec_3/art_24_g omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24g}
1. Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.
2. Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.
3. Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all’UFC.

##### **Art. 24h** Obbligo di fare rapporto {#chap_3_a/sec_3/art_24_h omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24h}
1. Le imprese di cui all’articolo 24*g* capoverso 1 devono ogni anno:
a. presentare all’UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 24*a* capoverso 1;
b. notificare all’UFC i dati necessari al controllo dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 24*b* , segnatamente l’importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l’acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l’estero.
2. Le imprese esentate in virtù dell’articolo 24*a* capoverso 3 o 24*e* capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l’esenzione sono mutate.

##### **Art. 24i** Obbligo di notifica {#chap_3_a/sec_3/art_24_i omnilex-key=ch-fedlex--443.1--24i}
1. Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.
2. I dati sono pubblicati periodicamente.

## **Capitolo 4:** Commissioni {#chap_4}
##### **Art. 25** Commissione federale della cinematografia {#chap_4/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--25}
1. Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l’esecuzione della presente legge.
2. La Commissione del cinema dev’essere consultata segnatamente in merito:
a. alle disposizioni d’esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;
b. alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;
c. ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell’offerta e la pluralità linguistica.
3. Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.
4. Il DFI disciplina l’organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

##### **Art. 26** Commissioni di esperti {#chap_4/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--26}
1. Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.
2. Il DFI ne disciplina l’organizzazione e la procedura.

## **Capitolo 5:** Disposizioni penali {#chap_5}
##### **Art. 27** Infrazioni all’obbligo di registrazione {#chap_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--27}
1. Chiunque, intenzionalmente, non adempie l’obbligo di registrazione di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24*g* capoversi 1 e 2, è punito con la multa.[^19]
2. In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

##### **Art. 28** Infrazione all’obbligo di notifica {#chap_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--28}
1. Chiunque, come membro della direzione di un’impresa, omette di notificare i dati che ha l’obbligo di notificare conformemente all’articolo 24 capoversi 2 e 3, 24*h* o 24*i* capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.[^20]
2. In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

##### **Art. 29** Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico {#chap_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--29}
1. Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un’impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.
2. In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

##### **Art. 30** Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse {#chap_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--30}
1. Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l’articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell’importo in questione.
2. Se l’infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all’importo in questione.
3. Se non è possibile stabilirlo precisamente, l’importo della tassa viene stimato.
4. Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

##### **Art. 31** Competenza in materia penale {#chap_5/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--31}
1. Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974^[^21]^sul diritto penale amministrativo.
2. L’autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il DFI.

## **Capitolo 6:** Procedura e cooperazione internazionale {#chap_6}
##### **Art. 32** Procedura e protezione giuridica {#chap_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--32}
1. Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
2. .[^22]
3. Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l’inadeguatezza.

##### **Art. 33** Cooperazione internazionale {#chap_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--33}
Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:[^23]
a. le coproduzioni;
b. la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;
c. la promozione di film;
d. iniziative culturali nel settore cinematografico;
e. la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali;
f.[^24] la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.

## **Capitolo 7:** Disposizioni finali {#chap_7}
##### **Art. 34** Esecuzione {#chap_7/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--34}
1. Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un’altra istanza.
2. Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

##### **Art. 35** Diritto previgente: abrogazione {#chap_7/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--35}
La legge federale del 28 settembre 1962^[^25]^sulla cinematografia è abrogata.

##### **Art. 36** Modifica del diritto vigente {#chap_7/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--36}
I seguenti testi di legge sono modificati come segue:

.[^26]

##### **Art. 37** Referendum ed entrata in vigore {#chap_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--443.1--37}
1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° agosto 2002[^27]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2000**  4725
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^4]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5637;FF  **2015**  447). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^6]: Nuovo testo giusta n. I 2 della LF del 19 marzo 2021 concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  654;FF  **2020**  6109).
[^7]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate  nella RU.
[^8]: Abrogato dall’all. n. 43 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU  **2006**  21971069;FF  **2001**  3764).
[^9]: RS  **442.1**
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della  cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  6127;FF  **2007**  44214459).
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5637;FF  **2015**  447).
[^13]: RS  **784.40**
[^14]: Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5637;FF  **2015**  447).
[^15]: Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^16]: Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015 (RU  **2015**  5637;FF  **2015**  447). Abrogato dal n. I della LF del 1° ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^18]: RS  **231.1**
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^20]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^21]: RS  **313.0**
[^22]: Abrogata dall’all. n. II 3 della LF dell’11 dic. 2009 sulla promozione della cultura,  con effetto dal 1° gen. 2012 (RU  **2011**  6127;FF  **2007**  44214459).
[^23]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^24]: Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  531;FF  **2020**  2813).
[^25]: [RU  **1962**  1789, **1969**  784II cpv. 1 n. 6, **1970**  509, **1974**  1857all. n. 4, **1975**  1801, **1987**  1579, **1991**  857all. n. 7, **1992**  288all. n. 18]
[^26]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2002**  1904.
[^27]: DCF del 3 lug. 2002.