443.11

# Ordinanza sulla cinematografia

(OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 2001[^1]sul cinema (LCin),[^2]

ordina:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la valutazione della pluralità dell’offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
b. l’introduzione di una tassa di promozione;
c.[^3] l’obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione;
d.[^4] l’obbligo di notifica per le imprese di distribuzione e proiezione;
e.[^5] gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

##### **Art. 2** Definizioni {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--2}
Nella presente ordinanza s’intende per:
a. *regione cinematografica* : un gruppo di cinema in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica;
b. *commercializzazione* : l’utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:
        1. la proiezione in un cinema registrato,
        2. la vendita su supporti audiovisivi come DVD o video,
        3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

## **Capitolo 2:** Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell’offerta cinematografica {#chap_2}
### **Sezione 1:** Valutazione della pluralità dell’offerta {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 3** Valutazioni {#chap_2/sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--3}
1. L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell’offerta nelle singole regioni cinematografiche.[^6]
2. Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell’offerta in una data regione cinematografica, l’UFC[^7]procede a una valutazione intermedia.
3. L’UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l’associazione responsabile di un accordo di cui all’articolo 17 capoverso 2 della LCin[^8]ne facciano richiesta.

##### **Art. 4** Consultazioni per le valutazioni {#chap_2/sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--4}
1. L’UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:
a. alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 della LCin;
b. alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
c. alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
d. a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.
2. Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 e 3.[^9]

##### **Art. 5** Invito a ripristinare la pluralità dell’offerta {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--5}
1. L’UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell’offerta.
2. L’UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell’offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

### **Sezione 2:** Tassa di promozione {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 6** Mandato per l’introduzione della tassa {#chap_2/sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--6}
1. Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell’offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l’UFC può chiedere al Dipartimento federale dell’interno (DFI[^10]) l’introduzione di una tassa. Nella domanda l’UFC precisa l’ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all’articolo 21 capoverso 3 della LCin.
2. Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

##### **Art. 7** Calcolo della tassa {#chap_2/sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--7}
Il DFI stabilisce l’importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell’offerta in una determinata regione cinematografica.

##### **Art. 8** Riscossione della tassa {#chap_2/sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--8}
1. Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.
2. L’UFC emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.
3. Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

##### **Art. 9** Nascita del credito fiscale {#chap_2/sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--9}
Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.

##### **Art. 10** Prescrizione {#chap_2/sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--10}
Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.

##### **Art. 11** Destinazione dei proventi della tassa {#chap_2/sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--11}
La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell’UFC o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.

##### **Art. 12** Soppressione della tassa {#chap_2/sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--12}
Nel momento in cui la pluralità dell’offerta prevista dalla LCin è ripristinata, il DFI sopprime l’obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

##### **Art. 13** Esenzione dall’obbligo della tassa {#chap_2/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--13}
1. L’esenzione dall’obbligo della tassa, conformemente all’articolo 22 della LCin, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l’UFC.
2. Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell’offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell’articolo 17 della LCin, in particolare mediante:
a. la promozione di una pluralità dell’offerta superiore alla media;
b. la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure
c. la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell’offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.
3. L’UFC comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

## **Capitolo 3:** Obbligo di registrazione e di notifica {#chap_3}
### **Sezione 1:** Obbligo di registrazione {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 14** Registro {#chap_3/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--14}
L’UFC tiene il registro pubblico di cui all’articolo 23 LCin.

##### **Art. 14a** Registrazione {#chap_3/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--14_a}
1. Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione sono tenute a notificarsi spontaneamente all’UFC.
2. Nella notifica indicano nome, indirizzo, scopo aziendale, sede e numero d’identificazione dell’impresa e, per le persone giuridiche, i membri del comitato direttivo.
3. Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio.
4. Ogni cambiamento concernente i dati di cui ai capoversi 2 e 3 dev’essere notificato spontaneamente all’UFC entro 30 giorni.

##### **Art. 14b** Comunicazione degli obblighi delle imprese registrate {#chap_3/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--14_b}
1. Una volta effettuata la registrazione, l’UFC verifica a quali obblighi legali è soggetta l’impresa e glieli comunica.
2. Se un’impresa non è d’accordo, l’UFC emana una decisione impugnabile.

### **Sezione 2:** Obbligo di notifica {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 15** Obbligo di notifica per le imprese di distribuzione {#chap_3/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--15}
1. Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di distribuzione notificano:
a. il titolo originale e il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera;
b. i numeri SUISA e ISAN;
c. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
        1. il regista,
        2. il produttore e i coproduttori,
        3. gli interpreti principali;
d. il genere di film;
e. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e il Paese con la maggiore quota di finanziamento;
f. la lingua originale;
g. l’anno di realizzazione;
h. la data della prima visione svizzera;
i. la durata in minuti, il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;
j. il titolare dei diritti di proiezione;
k. il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.
2. Il capoverso 1 lettera c numero 2 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero.

##### **Art. 16** Obbligo di notifica per le imprese di proiezione {#chap_3/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--16}
Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:
a. il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
b. le versioni linguistiche proiettate;
c. gli schermi in esercizio;
d. il numero delle proiezioni.

##### **Art. 16a** {#chap_3/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--16_a}

## **Capitolo 4:** Organi esecutivi {#chap_4}
##### **Art. 17** Rilevazione di dati e statistica {#chap_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--17}
1. La rilevazione dei dati conformemente all’articolo 24 LCin e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza è di competenza dell’Ufficio federale di statistica.[^11]
2. L’Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un’organizzazione privata. Quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata.[^12]
3. L’Ufficio federale di statistica raccoglie i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell’offerta e li trasmette in forma anonima all’UFC.[^13]
4. Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l’organo incaricato della raccolta dei dati.

##### **Art. 18** Composizione della Commissione federale della cinematografia {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--18}
La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti del settore audiovisivo, segnatamente dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, del diritto cinematografico, delle nuove tecnologie, della cultura cinematografica e del mercato cinematografico.

##### **Art. 18a** Delega di compiti esecutivi a privati {#chap_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--18_a}
Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.

## **Capitolo 5:** Disposizioni finali {#chap_5}
##### **Art. 19** Abrogazione del diritto vigente {#chap_5/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--19}
L’ordinanza del 24 giugno 1992[^14]sulla cinematografia e l’ordinanza del 25 novembre 1992[^15]concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.

##### **Art. 20** Modifica del diritto vigente {#chap_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--20}
.[^16]

##### **Art. 21** Disposizioni transitorie {#chap_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--21}
1. Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all’obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
2. L’obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.

##### **Art. 21a** Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 {#chap_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--21_a}
L’obbligo di notifica di cui all’articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.

##### **Art. 21b** Disposizione transitoria della modifica del 6 settembre 2023 {#chap_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--21_b}
1. Le imprese già registrate devono notificare gli ulteriori dati necessari secondo l’articolo 14*a* capoverso 2 a seguito della modifica del 6 settembre 2023 entro 90 giorni dall’entrata in vigore di tale modifica.
2. Per i film commercializzati fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema è retto dal diritto previgente.

##### **Art. 22** Entrata in vigore {#chap_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--443.11--22}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

[^1]: RS  **443.1**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  532).
[^5]: Introdotta dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU  **2015**  5639).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  532).
[^7]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^8]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  532).
[^10]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^11]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2023**  532).
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016  (RU  **2015**  5639).
[^13]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  532).
[^14]: [RU  **1992**  1554; **1993**  2001; **1996**  2243n. I 25,3262]
[^15]: [RU  **1992**  2487]
[^16]: La mod. può essere consultata allaRU  **2002**  1915.