443.116

# Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero

del 30 settembre 2004 (Stato 1° dicembre 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 2001[^1]sul cinema (LCin),

ordina:

## **Sezione 1:** Oggetto {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--1}
La presente ordinanza disciplina la messa a concorso annua del Premio del cinema svizzero, le condizioni di partecipazione, nonché la procedura di nomina dei candidati e di designazione dei vincitori.

## **Sezione 2:** Scopo e bando di concorso {#sec_2}
##### **Art. 2** Scopo {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--2}
Il Premio del cinema svizzero si prefigge di:
a. premiare film svizzeri eccellenti suscitando l’interesse dei media e del pubblico nei loro confronti allo scopo di ottenere un effetto promozionale;
b. premiare contributi artistici e tecnici eccellenti a un film;
b^bis^.[^2] premiare i migliori film di diploma realizzati nell’ambito della formazione cinematografica allo scopo di facilitare ai registi l’ingresso nella vita professionale;
c. premiare un’opera completa o un impegno d’importanza determinante per la produzione o la cultura cinematografica svizzera.

##### **Art. 3** Bando di concorso {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--3}
1. L’Ufficio federale della cultura (UFC) mette a concorso ogni anno un Premio del cinema svizzero.
2. Il bando di concorso indica segnatamente:
a. le categorie di premio;
b. il numero di persone e di film da nominare;
c. l’ammontare dei premi attribuiti alle persone e ai film nominati;
d. l’ammontare dei premi destinati ai vincitori.
3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet dell’UFC.[^3]

## **Sezione 3:** Condizioni di partecipazione {#sec_3}
##### **Art. 4** Film ammessi {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--4}
1. Sono ammessi i film svizzeri di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCin e le coproduzioni riconosciute realizzate da un regista svizzero o domiciliato in Svizzera.
2. I film televisivi di produzione indipendente sono ammessi soltanto se sono stati commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.
2bis. I film realizzati come lavori di diploma al termine di una formazione cinematografica in Svizzera o all’estero sono ammessi se sono di produzione o coproduzione indipendente e se è garantita una commercializzazione indipendente. I film di diploma di produzione o coproduzione non indipendente o per i quali non è garantita una commercializzazione indipendente sono ammessi soltanto in una categoria di premio separata.[^4]
3. I film devono, in linea di principio nel corso dell’anno civile precedente quello della premiazione, essere stati selezionati nel programma principale di un festival cinematografico svizzero o di un importante festival estero, oppure commercializzati in una sala cinematografica in Svizzera.
4. Un film può partecipare soltanto una volta al Premio del cinema svizzero.

##### **Art. 5** Premio per prestazioni individuali {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--5}
1. Sono ammesse le persone di cittadinanza svizzera e le persone domiciliate in Svizzera.[^5]
2. Il bando di concorso indica le esigenze relative ai film e ai contributi artistici e tecnici che possono essere premiati.[^6]

## **Sezione 4:** Commissione di nomina {#sec_4}
##### **Art. 6** Composizione e nomina {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--6}
1. La Commissione di nomina (Commissione) è composta di cinque periti che, per la loro funzione, hanno una visione d’insieme della produzione cinematografica svizzera.
2. I membri della Commissione sono nominati dal Dipartimento federale dell’interno ogni volta che viene bandito il Premio del cinema svizzero. Il loro mandato è rinnovabile.
3. Non possono essere nominate persone che partecipano a un film candidato al Premio del cinema svizzero o che potrebbero avere una prevenzione per altre ragioni.
4. Le istituzioni che partecipano all’organizzazione del Premio del cinema svizzero sono consultate per la scelta dei periti.

##### **Art. 6a** Modalità di lavoro e segreteria {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--6_a}
1. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo onorifico.
2. Un rappresentante dell’UFC partecipa alle sedute della Commissione e le dirige. In caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.
3. La segreteria della Commissione è assunta dall’UFC.

##### **Art. 7** {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--7}
Abrogato

## **Sezione 5:** Procedura {#sec_5}
##### **Art. 8** Selezione dei nominati {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--8}
1. L’UFC allestisce l’elenco dei film e delle persone che adempiono le condizioni di partecipazione.
2. L’elenco è sottoposto alla Commissione.
3. La Commissione presenta per scritto all’UFC le sue proposte di nomina.
4. La Commissione si riunisce per selezionare le persone e i film nominati nelle categorie di premio previste dal bando di concorso.
5. La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.
6. Le persone e i film nominati sono sottoposti all’UFC per la designazione dei vincitori.[^7]

##### **Art. 9** Designazione dei vincitori {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--9}
1. L’UFC designa un vincitore per ogni categoria di premio prevista dal bando di concorso.
2. Può far capo alla consulenza di organizzazioni e persone idonee a tale scopo (art. 57 della L del 21 mar. 1997[^8]sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

##### **Art. 10** {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--10}

## **Sezione 6:** Premi attribuiti ai film {#sec_6}
##### **Art. 11** {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--11}
1. I premi attribuiti ai film vengono suddivisi in parti uguali tra il produttore e il regista, salvo accordo contrario.
2. I premi per i film di diploma di cui all’articolo 4 capoverso 2^bis^secondo periodo sono versati al regista.

## **Sezione 7:** Entrata in vigore {#sec_7}
##### **Art. 12** {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--443.116--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

[^1]: RS  **443.1**
[^2]: Introdotta dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015  (RU  **2015**  4141).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014  (RU  **2014**  2993).
[^4]: Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015  (RU  **2015**  4141).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 16 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015  (RU  **2015**  4141).
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI dell’8 set. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014  (RU  **2014**  2993).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 30 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013  (RU  **2013**  3545).
[^8]: RS  **172.010**