444.12

# Ordinanza sull’Elenco federale dei beni culturali

(OEBC) (Stato 1° luglio 2014)

del 21 maggio 2014 (Stato 1° luglio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 2003[^1]sul trasferimento<br />dei beni culturali (LTBC),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. i criteri per l’iscrizione dei beni culturali mobili di proprietà della Confederazione nell’Elenco federale dei beni culturali (Elenco TBC);
b. la procedura di:
        1. iscrizione di beni culturali mobili nell’Elenco TBC,
        2. cancellazione di iscrizioni dall’Elenco TBC.

##### **Art. 2** Iscrizione nell’Elenco TBC {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--2}
1. Nell’Elenco TBC sono iscritti beni culturali mobili d’importanza significativa per il patrimonio culturale.
2. È considerato d’importanza significativa per il patrimonio culturale un bene culturale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
a. importanza artistica, storica o scientifica;
b. unicità o rarità;
c. valore artigianale;
d. importanza iconografica;
e. importanza storica;
f. importanza nel contesto della collezione;
g. valore materiale.

##### **Art. 3** Segnatura dei beni culturali iscritti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--3}
1. Ogni bene culturale iscritto nell’Elenco TBC è contraddistinto con una segnatura*.* 
2. La segnatura è composta conformemente all’allegato.

##### **Art. 4** Descrizione dei beni culturali iscritti {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--4}
Per ogni bene culturale sono riportate nell’Elenco TBC le seguenti indicazioni, se conosciute:
a. segnatura;
b. data dell’iscrizione;
c. nome dell’istituzione della Confederazione cui appartiene;
d. tipo di oggetto;
e. materiale;
f. tecnica;
g. dimensioni e peso;
h. unità, numero di pezzi o volume;
i. soggetto;
j. iscrizione;
k. contrassegno e caratteristiche particolari, segnatamente danni e restauri;
l. epoca o data di creazione;
m. autore;
n. titolo;
o. indicazioni possibilmente precise sulla provenienza e sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento;
p. riferimenti bibliografici con indice delle illustrazioni, se disponibili;
q. una fotografia o un’altra raffigurazione dell’oggetto.

##### **Art. 5** Responsabilità dell’Elenco TBC {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--5}
1. Il Servizio specializzato dell’Ufficio federale della cultura (Servizio specializzato) gestisce l’Elenco TBC in forma di banca dati elettronica e lo pubblica sul sito Internet dell’Ufficio federale della cultura.
2. Il Servizio specializzato decide sulle domande di iscrizione di beni culturali nell’Elenco TBC e di cancellazione di iscrizioni.

##### **Art. 6** Domanda di iscrizione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--6}
1. L’istituzione della Confederazione presenta al Servizio specializzato una domanda di iscrizione nell’Elenco TBC per il bene culturale di sua proprietà.
2. La domanda deve riportare le indicazioni di cui all’articolo 4 ed essere presentata in forma elettronica.
3. Se approva la domanda, il Servizio specializzato registra il bene culturale nella banca dati elettronica.

##### **Art. 7** Momento dell’iscrizione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--7}
I beni culturali sono considerati iscritti al momento della loro registrazione nella banca dati elettronica. La data di iscrizione è riportata nell’Elenco TBC.

##### **Art. 8** Cancellazione di iscrizioni {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--8}
1. Nei casi di cui all’articolo 3 capoverso 3 LTBC, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale può chiedere al Servizio specializzato la cancellazione dell’iscrizione. La domanda va motivata.
2. Se approva la domanda, il Servizio specializzato procede alla cancellazione dell’iscrizione dalla banca dati elettronica.

##### **Art. 9** Accesso all’Elenco TBC {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--9}
L’accesso all’Elenco TBC è gratuito.

##### **Art. 10** Modifica di un altro atto normativo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--10}
L’ordinanza del 13 aprile 2005[^2]sul trasferimento dei beni culturali è modificata come segue:

…[^3]

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

(art. 3 cpv. 2)
### Composizione della segnatura dei beni culturali iscritti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--annex-1}
1. Le prime due-tre posizioni della segnatura designano, in base alle seguenti abbreviazioni, l’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale:
    SNM Museo nazionale svizzero costituito dal Museo nazionale di Zurigo, dal Castello di Prangins, dal Forum della storia svizzera di Svitto e dal Centro delle collezioni di Affoltern am Albis
    NB Biblioteca nazionale svizzera con l’Archivio svizzero di letteratura,<br /> il Gabinetto delle stampe e il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel
    SOR Museo della collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur
    MVL Museo Vela di Ligornetto
    MMS Museo degli automi musicali di Seewen
    ETH Politecnico federale di Zurigo con le sue collezioni
    GKS Collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gottfried Keller
    BKS Collezione d’arte della Confederazione
2. La quarta e quinta posizione designano, in base ai codici seguenti, il tipo di bene culturale:
    00 collezioni ed esemplari rari di zoologia, botanica, mineralogia e anatomia, come pure oggetti di interesse paleontologico
    01 beni riguardanti la storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica,<br /> la storia militare e sociale, come pure la vita di personalità di spicco della scienza e dell’arte e avvenimenti di interesse nazionale
    02 prodotti di scavi archeologici o scoperte archeologiche
    03 elementi provenienti da monumenti artistici o storici o da luoghi archeologici, smembrati
    04 oggetti antichi, quali iscrizioni, monete e sigilli incisi, risalenti a oltre cento anni fa
    05 oggetti di interesse etnologico
    61 beni di interesse artistico, quali quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi tipo di supporto e con qualsiasi materiale (escl. disegni industriali e manufatti decorati a mano)
    62 lavori originali di arte statuaria e di scultura realizzati con qualsiasi<br /> materiale
    63 beni d’interesse artistico, quali incisioni, stampe e litografie originali
    64 beni d’interesse artistico, quali assemblaggi e montaggi artistici originali realizzati con qualsiasi materiale
    07 manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), isolati o parte di collezioni
    08 francobolli, bolli fiscali e simili, isolati o parte di collezioni
    09 archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici
    10 mobili risalenti a oltre cento anni fa e vecchi strumenti musicali
3. L’istituzione della Confederazione cui appartiene il bene culturale aggiunge posizioni supplementari.

[^1]: RS  **444.1**
[^2]: RS  **444.11**
[^3]: La mod. può essere consultata allaRU  **2014**  1451.