451.13

# Ordinanza riguardante l’inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

(OIVS)

del 14 aprile 2010 (Stato 1° giugno 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 1966[^1]<br />sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--1}
La presente ordinanza disciplina:
a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale;
b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunica-zione storiche della Svizzera.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--2}
1. Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti:
a. *vie di comunicazione storiche* *:* le vie, le strade e le vie d’acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche;
b. *oggetti:* interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;
c. *sostanza delle vie di comunicazione storiche* , segnatamente:
        1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d’acqua nel terreno,
        2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi,
        3. i manufatti,
        4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,
        5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.
2. Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

## **Sezione 2:** Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale {#sec_2}
##### **Art. 3** Inventario federale {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--3}
1. Le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.
2. L’inventario federale è gestito dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
3. L’inventario federale contiene l’elenco degli oggetti d’importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell’articolo 5 capoverso 1 LPN.
4. Gli oggetti sono suddivisi in due categorie:
a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»;
b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».

##### **Art. 4** Pubblicazione {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--4}
1. Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004[^2]sulle pubblicazioni ufficiali, l’inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica[^3].
2. L’inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l’USTRA e icompetenti servizi cantonali.

##### **Art. 5** Aggiornamento e modifiche {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--5}
1. L’inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L’esame e l’aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.
2. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l’esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.
3. I servizi cantonali competenti devono essere coinvolti il prima possibile nell’esame e nell’aggiornamento dell’inventario federale ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN come pure nella modifica di lieve entità di descrizioni degli oggetti secondo il capoverso 2. I Cantoni provvedono affinché anche il pubblico sia coinvolto in maniera adeguata.[^4]

##### **Art. 6** Obiettivi di protezione {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--6}
1. Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.
2. Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.
3. I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l’oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest’ultimo.

##### **Art. 7** Interventi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--7}
1. Gli interventi effettuati sugli oggetti nell’adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.
2. Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l’oggetto.
3. Pregiudizi gravi sono ammessi, nell’adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l’oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch’essi d’importanza nazionale.
4. Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.
5. Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.

##### **Art. 7a** Riparazione dei pregiudizi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--7_a}
1. Le autorità competenti verificano, ogni qualvolta si presenta l’occasione, in quale misura sia possibile ridurre o riparare i pregiudizi esistenti.
2. L’esistenza e l’utilizzo degli edifici e impianti costruiti legalmente rimangono garantiti.

##### **Art. 8** Obbligo di documentazione e comunicazione {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--8}
1. Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d’importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull’oggetto, sulla storia della costruzione e sull’inserimento dell’oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
2. Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all’USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.

##### **Art. 9** Considerazione da parte dei Cantoni {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--9}
1. I Cantoni tengono conto dell’inventario federale nell’ambito delle loro pianificazioni, in particolare nell’allestimento dei piani direttori secondo gli articoli 6–12 della legge del 22 giugno 1979[^5]sulla pianificazione del territorio (LPT).
2. Provvedono affinché l’inventario federale venga preso in considerazione sulla base dei piani direttori cantonali, in particolare nell’ambito dell’elaborazione dei piani di utilizzazione di cui agli articoli 14–20 LPT.

## **Sezione 3:** Prestazioni della Confederazione {#sec_3}
##### **Art. 10** Informazione e consulenza sull’inventario federale {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--10}
L’USTRA provvede all’informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.

##### **Art. 11** Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d’importanza regionale o locale {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--11}
1. I Cantoni possono collegare all’inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d’importanza regionale o locale.
2. A tal fine l’USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.
3. La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale ai sensi dell’articolo 3.

##### **Art. 12** Aiuti finanziari {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--12}
1. Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 1991[^6]sulla protezione della natura e del paesaggio.
2. L’USTRA può vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all’onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.
3. L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

## **Sezione 4:** Disposizioni finali {#sec_4}
##### **Art. 13** Modifica del diritto vigente {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--13}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--14}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

(art. 13)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--451.13--annex-1}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…[^7]

[^1]: RS  **451**
[^2]: RS  **170.512**
[^3]: Cfr. http://ivs-gis.admin.ch
[^4]: Introdotto dal n. 2 dell’all. 2 all’O del 29 mar. 2017 riguardante l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU  **2017**  2815).
[^5]: RS  **700**
[^6]: RS  **451.1**
[^7]: Le modifiche possono essere consultate allaRU  **2010**  1593