451.41

# Decreto federale che approva due convenzioni dell’UNESCO in materia di protezione del patrimonio culturale e naturale e di conservazione delle zone umide

del 19 giugno 1975 (Stato 19 giugno 1975)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 8 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 1974[^2],

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.41--1}
1. Le seguenti convenzioni sono approvate:
– Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, conclusa a Parigi il 23 novembre 1972[^3];
– Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, conclusa a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e firmata dalla Svizzera il 21 febbraio 1974[^4].
2. Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarle.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--451.41--2}
1. La Svizzera paga al Fondo per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale un contributo biennale che non potrà superare l’1 per cento del proprio contributo al bilancio dell’UNESCO.
2. Il contributo biennale va iscritto nel bilancio di previsione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--451.41--3}
Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1974**  II 541
[^3]: RS  **0.451.41**
[^4]: RS  **0.451.45**