451.46

# Decreto federale relativo alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

del 14 dicembre 1994 (Stato 1° luglio 1995)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale[^1];<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1994[^2]

decreta:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.46--1}
1. La Convenzione del 23 giugno 1979[^3]sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica è approvata.
2. Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l’adesione alla Repubblica federale di Germania, Stato depositario della Convenzione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--451.46--2}
1. Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare gli emendamenti apportati ulteriormente agli Allegati della Convenzione.
2. Inoltre, il Consiglio federale è autorizzato a firmare e ad aderire agli accordi internazionali regionali nonché ai loro Allegati, stabiliti sotto l’egida della Convenzione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--451.46--3}
Il presente decreto non sottostà al referendum.

[^1]: [CS **1** 3]
[^2]: FF  **1994**  III 841
[^3]: RS  **0.451.46**