451.51

# Legge federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

del 3 maggio 1991 (Stato 1° agosto 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 78 capoverso 3 della Costituzione federale[^1];[^2]<br />esaminata l’iniziativa parlamentare del 26 novembre 1990[^3];<br />visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 1991[^4],

decreta:

##### **Art. 1** Principio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--1}
1. La Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.[^5]
2. Essa istituisce un fondo apposito.

##### **Art. 2** Oggetto {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--2}
L’aiuto finanziario è accordato per l’esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a:
a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali;
b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali;
c. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale;
d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

##### **Art. 3** Beneficiari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--3}
I beneficiari dell’aiuto finanziario possono essere:
a. i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico;
b. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

##### **Art. 4** Entità {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--4}
L’aiuto finanziario ammonta, a seconda dell’importanza del provvedimento, fino all’80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

##### **Art. 5** Concessione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--5}
1. L’aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.
2. Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l’aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l’articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 1990[^6]sui sussidi.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--6}

##### **Art. 7** Rapporto con altri sussidi {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--7}
L’aiuto finanziario previsto dalla presente legge può essere concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--8}

##### **Art. 9** Commissione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--9}
1. Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell’aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati.
2. Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che sottostà all’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni[^7].
3. Il personale della segreteria è assunto in base a contratti di diritto privato e retribuito dal fondo.[^8]

##### **Art. 10** Fondo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--10}
1. Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell’aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.
2. Il fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.
3. Il fondo è gestito dalla Commissione.
4. Il saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità della presente legge sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all’articolo 1.[^9]

##### **Art. 10a** Gestione degli attivi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--10_a}
L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità del fondo nell’ambito della sua tesoreria centrale.

##### **Art. 11** Referendum e entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--451.51--11}
1. Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
2. Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.
3. La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2011.[^10]
4. La validità del presente decreto è prorogata sino al 31 luglio 2021.[^11]
5. La validità della presente legge è prorogata sino al 31 luglio 2031.[^12]

[^1]: RS  **101**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU  **2010**  4999;FF  **2009**  65876603).
[^3]: FF  **1991**  I 723
[^4]: FF **1991** 1186
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU  **2010**  4999;FF  **2009**  65876603).
[^6]: RS  **616.1**
[^7]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione  dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU  **2004**  4937).
[^8]: Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2019**  2337;FF  **2018**  59455959).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2019**  2337;FF  **2018**  59455959).
[^10]: Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU  **2000**  935; FF **1999** 818 837).
[^11]: Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU  **2010**  4999;FF  **2009**  65876603).
[^12]: Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU  **2019**  2337;FF  **2018**  59455959).