510.35

# Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie

del 25 ottobre 1955 (Stato 1° gennaio 1990)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 147 capoverso 1 dell’organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907[^1], e gli articoli 34 e 167 del decreto dell’Assemblea<br />federale del 30 marzo 1949[^2]concernente l’amministrazione dell’esercito svizzero,

ordina:

## **I.** Misure di protezione {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--1}
1. Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell’esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell’esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive.
2. Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate.

##### **Art. 2** {#lvl_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--2}
1. Sono in particolare considerate misure di protezione:
a. il sequestro sanitario;
b. la quarantena;
c. il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari;
d. la chiamata di personale dell’Ufficio federale militare di sanità[^3]e dello Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale[^4], nei limiti degli obblighi legali di servizio.
2. I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera*d* , saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione.

##### **Art. 3** {#lvl_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--3}
1. In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato:
a. l’Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie;
b. lo Stato maggiore dell’aggruppamento dello stato maggiore generale[^5], se si tratta di misure veterinarie.
2. Questi Servizi[^6]possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene.
3. Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario).510.35

##### **Art. 4** {#lvl_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--4}
1. L’ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a:
a. vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla;
b. vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla;
c. vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi;
d. vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
e. vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione;
f. vietare l’impiego, fuori della regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.);
g. vietare l’impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell’esercito e di autoveicoli militari provenienti dall’esterno;
h. limitare il traffico postale militare.
2. Nell’ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso.

##### **Art. 5** {#lvl_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--5}
1. Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva.
2. Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L’isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena.

##### **Art. 6** {#lvl_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--6}
Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell’Ufficio federale della sanità pubblica[^7]dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria[^8], rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell’anno che entra in conto.

##### **Art. 7** {#lvl_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--7}
1. La truppa deve osservare le misure civili di protezione.
2. I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell’esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione.

##### **Art. 8** {#lvl_I/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--8}
1. Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche:
a. gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere;
b. gli esercizi di tiro fuori servizio;
c. le ispezioni delle armi e dell’equipaggiamento nei Comuni, come pure le ispezioni complementari;
d. il reclutamento;
e. le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli.
2. Le date dell’entrata in vigore e dell’abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale.

##### **Art. 9** {#lvl_I/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--9}
1. Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato:
a. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia:
 all’ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l’ordine di marcia;
b. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa:
 al loro comandante.
2. Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all’articolo 18[^9], il militare ne informa immediatamente l’ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella lettera*a* ) o il suo comandante (caso indicato nella lettera*b* ).

##### **Art. 10** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--10}
I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante:
a. se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa;
b. se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa.

##### **Art. 11** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--11}
I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse.

##### **Art. 12** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--12}
1. Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d’esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l’articolo 107 del Codice penale militare[^10], a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice.
2. È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero[^11].

## **II.** Effetti sull’adempimento del servizio {#lvl_II}
##### **Art. 13 a 19** {#lvl_II/art_13_19 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--13–19}

## **III.** Disposizioni finali {#lvl_III}
##### **Art. 20** {#lvl_III/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--20}
L’articolo 16 del regolamento del 26 giugno 1934[^12]per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso:

.

##### **Art. 21** {#lvl_III/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--510.35--21}
1. A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1° gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955.
2. Il Dipartimento militare federale è incaricato dell’esecuzione.

[^1]: [CS **5** 3;RU  **1948**  365art. 1–3, **1949** 1525 art. 1 **–** 3 e 5 1537 art. 1, **1952** 339 346 art. 1 e 2, **1959** 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, **1961** 241, **1968** 74 n. III, **1970** 46 n. II, **1972** 1069 art. 15 n. 3, **1975** 11, **1979** 114 art. 72 lett. e 679, **1984** 1324, **1990** 1882, **1991** 857 all. n. 10 1412, **1992** 288 all n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, **1993** 901 all. n. 5 3043, **1994** 1622 art. 22 cpv. 2.RU  **1995**  4093appendice n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS  **510.10** ).
[^2]: RS  **510.30** . Ora: DF concernente l’amministrazione dell’esercito.
[^3]: Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU  **1990**  3).
[^5]: Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990  (RU  **1990**  3).
[^6]: Nuova denominazione giusta l’art. 6 dell’O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell’Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1° gen. 1990  (RU  **1990**  3).
[^7]: Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).
[^8]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto  dal 1° gen. 2014.
[^9]: Art. abrogato.
[^10]: RS  **321.0**
[^11]: RS  **311.0**
[^12]: [CS **5** 165; RU **1950** I 313, **1952** 1113 art. 6 cpv. 2 lett. e, **1953** 1048 art. 37, **1958** 709.RU  **1959**  2143art. 71 cpv. 2]