510.511

# Ordinanza del DDPS concernente la messa fuori servizio di immobili del DDPS

(OMFSI)

del 14 aprile 2021 (Stato 1° giugno 2021)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione<br />e dello sport (DDPS),

visto l’articolo 130*a* capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1](LM),

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--1}
La presente ordinanza disciplina la messa fuori servizio di immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS di cui all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008[^2]sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) che non sono più necessari per scopi militari.

##### **Art. 2** Criteri per la messa fuori servizio {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--2}
1. Gli immobili inclusi nel portafoglio immobiliare del DDPS sono messi fuori servizio, quando non sono più necessari per scopi militari o non rivestono più un interesse strategico.
2. Non sono messi fuori servizio gli immobili che:
a. sono necessari al DDPS per l’adempimento dei suoi compiti;
b. continuano rivestire per il DDPS un interesse strategico, come per la loro particolare funzione o ubicazione; o
c. continuano a rivestire per la Confederazione un interesse strategico, come per il futuro fabbisogno proprio o motivi ecologici.

##### **Art. 3** Messa fuori servizio {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--3}
1. In caso di messa fuori servizio, i contratti di immobili locati o affittati sono disdetti conformemente alle disposizioni contrattuali. In occasione della restituzione degli immobili, per le misure di cui all’ordinanza del 26 agosto 1998[^3]sui siti contaminati (OSiti) occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.
2. In caso di messa fuori servizio, gli immobili di proprietà della Confederazione sono:
a. ceduti a un altro organo della costruzione e degli immobili (OCI) secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC[^4], in caso di fabbisogno proprio della Confederazione;
b. venduti;
c. chiusi definitivamente; o
d. smantellati.
3. Gli immobili che rientrano nel campo d’applicazione della legge federale del 23 giugno 1950[^5]concernente la protezione delle opere militari sono messi fuori servizio se non figurano più nell’elenco secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 2 maggio 1990[^6]concernente la protezione delle opere militari.

##### **Art. 4** Collaborazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--4}
1. L’Ufficio federale dell’armamento informa periodicamente gli altri OCI secondo l’articolo 8 capoverso 1 OILC[^7]e i Cantoni in merito al parco immobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2.
2. I Cantoni e i Comuni sono invitati a esprimere il proprio parere sulle possibili utilizzazioni di questi immobili.

##### **Art. 5** Vendita {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--5}
1. Quando l’Ufficio federale dell’armamento intende vendere un immobile, la procedura è retta dagli articoli 130*b* capoverso 1 LM e 13 capoverso 2 OILC[^8].
2. La vendita di immobili a Cantoni e Comuni per scopi pubblici può avvenire senza previa offerta sul mercato. In questo caso il prezzo di vendita è stabilito sulla base di stime. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
3. Se i Cantoni e i Comuni rinunciano all’acquisto, gli immobili utilizzabili sono offerti sul mercato a privati a prezzi di mercato. Sono possibili deroghe qualora, per motivi di interesse pubblico (ad. es. infrastrutture di trasporto) o a causa delle particolari circostanze (ad. es. permuta di terreni), risulti necessaria una vendita a un determinato privato. Nel contratto di vendita occorre prevedere una regolamentazione per la partecipazione agli utili e la compensazione del valore aggiunto a favore della Confederazione.
4. Gli immobili possono essere venduti a privati solo se esistono le necessarie autorizzazioni di diritto pianificatorio per l’utilizzazione prevista.
5. Limitazioni di utilizzazione nonché spese necessarie in vista dell’utilizzazione prevista possono essere anticipate o prese in considerazione nella determinazione del prezzo.
6. Gli immobili ubicati in zone di protezione della natura e del paesaggio o che sono meritevoli di protezione secondo gli inventari di riferimento del DDPS o un inventario cantonale delle costruzioni, possono essere venduti a istituzioni pubbliche o private idonee. Al momento della vendita occorre porre condizioni per garantire gli obiettivi di protezione.
7. In occasione della vendita, per le misure di cui all’OSiti[^9]occorre garantire che sia disciplinata l’assunzione dei costi.

##### **Art. 6** Chiusura definitiva e smantellamento {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--6}
1. Gli immobili che non possono essere venduti, sono chiusi definitivamente e sottoposti a manutenzione o smantellati con il minor dispendio possibile.
2. Un immobile è smantellato dopo aver ponderato tutti gli interessi in questione nella misura in cui:
a. sia necessario sulla base di obblighi legali o contrattuali;
b. sia economico; o
c. sia necessario in virtù di interessi superiori.

##### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.511--7}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2021.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: RS  **172.010.21**
[^3]: RS  **814.680**
[^4]: RS  **172.010.21**
[^5]: RS  **510.518**
[^6]: RS  **510.518.1**
[^7]: RS  **172.010.21**
[^8]: RS  **172.010.21**
[^9]: RS  **814.680**