510.514

# Ordinanza sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione

(Ordinanza sulle piazze d’armi e di tiro, OPAT)

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 124 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--1}
La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione e l’amministrazione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--2}
1. Una piazza d’armi consiste di costruzioni, impianti, installazioni e terreni per l’istruzione, l’alloggio, la sussistenza e il tempo libero. Serve prioritariamente all’istruzione militare in scuole e corsi nonché agli impieghi dell’esercito.
2. Le piazze di tiro e d’esercitazione sono zone nelle quali vengono regolarmente effettuati esercizi di tiro o altre istruzioni militari. Possono consistere di zone delle posizioni, settori di movimento, zone degli obiettivi, zone di sicurezza, alloggi e altre infrastrutture.
3. Il Consiglio federale designa le piazze d’armi, le piazze di tiro e le piazze d’esercitazione nel Piano settoriale militare secondo l’articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979[^2]sulla pianificazione del territorio.

##### **Art. 3** Occupazione e utilizzazione militari {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--3}
1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce in maniera centralizzata l’occupazione militare delle infrastrutture d’istruzione per garantirne uno sfruttamento ottimale.
2. Designa un comandante per ogni piazza d’armi, di tiro e d’esercitazione.
3. Il comandante è responsabile della sicurezza dell’infrastruttura d’istruzione e della sua utilizzazione militare in conformità delle prescrizioni. Disciplina l’utilizzazione militare mediante un ordine della piazza d’armi e un ordine della piazza di tiro o della piazza d’esercitazione ed è responsabile del coordinamento dell’utilizzazione militare e dell’esercizio sulla piazza attribuitagli. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.
4. È il primo interlocutore per i comandanti di truppa, le autorità e i privati. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.

##### **Art. 4** Coutilizzazione civile {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--4}
1. Di principio, non sussiste alcun diritto a una coutilizzazione civile. Sempre che le esigenze militari lo consentano e che siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni civili, il DDPS può concordare coutilizzazioni civili contro indennizzo. La priorità delle coutilizzazioni è retta dall’articolo 13 capoverso 2 dell’ordinanza del 5 dicembre 2008[^3]sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
2. Alle piazze d’armi cantonali si applica l’articolo 6 capoverso 2.

##### **Art. 5** Zone vietate {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--5}
1. Alla truppa non è consentito utilizzare le zone vietate. Sono considerate zone vietate ai sensi della presente ordinanza:
a. il Parco nazionale svizzero;
b. le torbiere alte e le paludi, le zone golenali di importanza nazionale e le bandite di caccia federali.
2. Il DDPS può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, designare zone secondo il capoverso 1 lettera b come zone a utilizzazione limitata.
3. Le zone a utilizzazione limitata possono essere utilizzate dalla truppa soltanto rispettando le condizioni concordate.

##### **Art. 6** Piazze d’armi cantonali {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--6}
1. La Confederazione può utilizzare, contro indennizzo, le piazze d’armi cantonali, compresi le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni cantonali destinati a scopi militari.
2. Per le piazze d’armi cantonali il DDPS stipula con i Cantoni contratti che disciplinano l’utilizzazione militare e civile, le competenze, l’esercizio, l’indennizzo nonché i diritti e gli obblighi reciproci.
3. I Cantoni assicurano a proprie spese la manutenzione delle loro piazze d’armi e provvedono a mantenere in buono stato le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i terreni.

##### **Art. 7** Disciplinamento dell’indennizzo {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--7}
1. La Confederazione indennizza i Cantoni per l’affitto delle piazze d’armi cantonali con un tasso d’interesse fisso pari al 3 per cento del valore assicurativo degli stabili. Fornisce inoltre un contributo per l’utilizzazione e la manutenzione dei dintorni delle piazze d’armi. Le prestazioni del Cantone per l’esercizio sono indennizzate separatamente.
2. Il tasso d’interesse viene aumentato o ridotto del 0,5 per cento al massimo in funzione della quota parte della Confederazione agli investimenti globali.
3. Il tasso d’interesse è verificato ogni 10 anni e se necessario ridefinito.

##### **Art. 8** Piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--8}
L’utilizzazione e l’esercizio di piazze di tiro e d’esercitazione non appartenenti alla Confederazione sono disciplinati contrattualmente con i proprietari fondiari.

##### **Art. 9** Esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--9}
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 10** Abrogazione di altri atti normativi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--10}
Sono abrogate:
1. l’ordinanza del 26 giugno 1996[^4]sulle piazze d’armi e di tiro;
2. l’ordinanza del DDPS del 26 giugno 1996[^5]sulle piazze d’armi e di tiro.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.514--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: RS  **700**
[^3]: RS  **172.010.21**
[^4]: [RU  **1996**  1963]
[^5]: [RU  **1996**  1968]