510.518.1

# Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

del 2 maggio 1990 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950[^1]<br />concernente la protezione delle opere militari (legge),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Scopo {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--1}
La presente ordinanza regola la protezione delle opere militari, segnatamente:
a. la guardia e la sorveglianza;
b. le modalità d’accesso;
c. la rilevazione di informazioni e la loro diffusione;
d. le notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni.

##### **Art. 2** Definizioni {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--2}
1. Sono considerate opere militari nel senso della legge:
a. le costruzioni e installazioni della difesa nazionale, compresi gli accessori che servono alle trasmissioni, alla difesa aerea o alla logistica;
b. le opere fortificate e gli impianti di comando;
c. le parti di opere o edifici a uso militare appartenenti a terzi, secondo accordi particolari;
d. altre installazioni e costruzioni sottoposte alla presente ordinanza dal capo dell'esercito[^2].
2. Sono parimenti considerati opere militari gli impianti di comando sottoposti alla legge dal Consiglio federale.
3. Le opere in corso di pianificazione o in costruzione sono parificate alle opere esistenti.

##### **Art. 3** Zone protette {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--3}
1. Il capo dell'esercito suddivide le opere in una o più zone protette.
2. Vengono distinte le seguenti zone protette con le relative misure di protezione:
a. Zona protetta 1
 Opere, parti d’opera e aree che sono, di regola, visibili dall’esterno e in parte liberamente accessibili. L’organo di gestione può ordinare le misure seguenti:
        1. recinzione, rafforzamento dell’edificio;
        2. sorveglianza;
        3. protezione contro il sabotaggio.
b. Zona protetta 2
 Opere e parti d’opera che, di regola, non sono visibili dall’esterno, non sono accessibili alle persone non autorizzate e la cui distruzione o il cui danneggiamento mette in pericolo l’esercizio e/o lo scopo dell’opera stessa o d’altre opere o parti di esse, oppure il compimento della missione di parti dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:
        1. designazione specifica delle opere e parti d’opera per le quali l’accesso è controllato e controllo di tutti gli accessi;
        2. accesso soltanto dopo l’identificazione e con un’autorizzazione;
        3. protezione contro il sabotaggio;
        4. sorveglianza o guardia come caso normale.
c. Zona protetta 3
 Opere e parti d’opera non visibili dall’esterno, la cui distruzione o il cui danneggiamento mette durevolmente in pericolo il compimento della missione del Consiglio federale, dell’esercito o di parti essenziali dell’esercito. L’organo di gestione deve ordinare le misure seguenti:
        1. designazione specifica delle opere o parti d’opera nella zona protetta 2 che sono oggetto di misure di protezione complementari;
        2. controllo di tutti gli accessi;
        3. protezione speciale contro il sabotaggio;
        4. guardia o sorveglianza.

## **Sezione 2:** Protezione diretta delle opere {#sec_2}
##### **Art. 4** Accesso, rilevazione e diffusione d’informazioni {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--4}
1. Chiunque voglia accedere a un’opera militare, procedere a rilevazioni o pubblicare informazioni in merito necessita di un’autorizzazione. Il capo dell'esercito regola le modalità dell’autorizzazione e la competenza per la concessione della stessa.
2. I contratti o le convenzioni conclusi tra le autorità federali o gli organi ufficiali e i proprietari fondiari, gli affittuari o i locatari valgono come autorizzazione nella misura in cui contemplino i rispettivi diritti.
3. Il titolare di un’autorizzazione d’accesso a opere militari può portare seco apparecchi fotografici, cineprese, videocamere e apparecchi analoghi, nonché strumenti di misurazione soltanto se dispone della pertinente autorizzazione scritta.
4. Gli apparecchi e gli accessori introdotti senza diritto o utilizzati illecitamente per la ripresa di vedute o per fare misurazioni possono essere confiscati con le vedute e i rilievi (film e cassette compresi).
5. Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale[^3]sul servizio informazioni militare.[^4]
6. Le autorizzazioni d’accesso alle opere che il Consiglio federale ha sottoposto alla legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 sono rilasciate dal cancelliere della Confederazione.

##### **Art. 5** Autorizzazioni {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--5}
1. Il capo dell'esercito può, dietro domanda scritta e motivata, concedere le autorizzazioni secondo gli articoli 4 e 5 della legge, o delegarne la competenza agli uffici federali incaricati dell’amministrazione.
2. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 6.

##### **Art. 6** Sorveglianza e guardia delle opere {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--6}
1. Il capo dell'esercito regola la sorveglianza e la guardia delle opere.
2. La sorveglianza o la guardia delle opere può essere affidata agli organi seguenti:
a. agenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)[^5];
b. persone o imprese assunte contrattualmente a tale scopo;
c. truppe;
d. Corpo delle guardie di confine e organi della polizia della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
3. Di regola, tali organi assolvono il loro compito armati.
4. Gli organi di guardia devono, a richiesta, legittimarsi.
5. Le persone sospette devono essere fermate e consegnate senza indugio alla polizia civile. Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell'esercito[^6], 3003 Berna, nonché il superiore devono esserne immediatamente informati.

##### **Art. 7** Uso delle armi {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--7}
L’uso delle armi si fonda sull’ordinanza del 26 ottobre 1994[^7]concernente i poteri di polizia dell’esercito.

## **Sezione 3:** Protezione delle opere in occasione di misurazioni e di lavori di pianificazione {#sec_3}
##### **Art. 8** Misurazione ufficiale delle opere {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--8}
1. La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale.[^8]
2. Informazioni sullo scopo militare delle opere non possono essere né registrate né trasmesse a terzi.
3. Indicazioni su fondi con opere militari destinate a piani speciali, come il catasto delle condotte, sono autorizzate soltanto su ordine scritto dell’ufficio federale incaricato dell’amministrazione.
4. Il DDPS emana le prescrizioni concernenti le misurazioni, il rilievo e l’allestimento di carte da parte dell’Ufficio federale di topografia.

##### **Art. 9** Notificazioni obbligatorie dei Cantoni e dei Comuni {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--9}
1. I Cantoni e i Comuni comunicano alla Segreteria generale del DDPS[^9]o a un servizio da essa designato le loro attività d’incidenza territoriale e le misure di pianificazione in prossimità delle opere militari. Essi le sottopongono segnatamente:
a. 60 giorni prima della prima pubblicazione: i piani direttori cantonali e i piani d’utilizzazione comunali nonché altre pianificazioni pubbliche come il catasto delle zone di protezione delle acque e il catasto delle condotte, i piani concernenti l’approvvigionamento e l’evacuazione, i piani per le bandite e le riserve protette;
b. prima dell’autorizzazione di costruzione: le domande di costruzione e di deroga secondo gli articoli 22 e 24 della legge del 22 giugno 1979[^10]sulla pianificazione del territorio, nonché le domande di concessione, di sussidio, di disboscamento e le servitù concernenti l’altezza delle opere.
2. I Cantoni e i Comuni comunicano all’Aggruppamento armasuisse del DDPS[^11]tutte le trasformazioni e nuove costruzioni, nel settore delle opere militari, relative a:
a. autostrade e semiautostrade;
b. strade cantonali e comunali;
c. ferrovie;
d. aeroporti.

## **Sezione 4:** Misure in materia di circolazione {#sec_4}
##### **Art. 10** {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--10}
Gli uffici federali del DDPS incaricati dell’amministrazione delle opere ordinano il disciplinamento della circolazione per le strade e le vie che portano alle opere.

## **Sezione 5:** Disposizioni finali {#sec_5}
##### **Art. 11** Elenco delle opere militari {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--11}
Il capo dell'esercito designa le singole opere secondo l’articolo 2 e le iscrive in un elenco.

##### **Art. 12** Organizzazione della protezione {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--12}
Il capo dell'esercito emana istruzioni per la protezione delle opere militari e ne sorveglia l’osservanza. Egli designa un servizio specialistico[^12]per le questioni inerenti alla sicurezza.

##### **Art. 13** Esecuzione {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--13}
1. A meno che un altro ufficio non sia espressamente designato, il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2. Il capo dell'esercito o un servizio specialistico per le questioni inerenti alla sicurezza da lui designato emana le prescrizioni di sicurezza necessarie.

##### **Art. 14** Diritto previgente: abrogazione. Entrata in vigore {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--510.518.1--14}
1. Il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1950[^13]concernente la protezione delle opere militari è abrogato.
2. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1991.

[^1]: RS  **510.518**
[^2]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^3]: RS  **311.0**
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347).
[^5]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347).
[^7]: RS  **510.32**
[^8]: Nuovo testo giusta il n. 5 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  529).
[^9]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347).
[^10]: RS  **700**
[^11]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347).
[^12]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005  (RU  **2005**  2347). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
[^13]: [RU  **1950**  1488, **1962**  931]