510.622.4

# Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

(OCRDPP)

del 2 settembre 2009 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 949 capoverso 1 del Codice civile svizzero[^1];<br />visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 12 capoverso 2, 13 capoverso 2,<br />16 capoversi 2 e 5 nonché 46 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 2007[^2]<br />sulla geoinformazione (LGI),

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--1}
1. La presente ordinanza disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto) conformemente all’articolo 16 LGI.
2. Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l’ordinanza del 21 maggio 2008[^3]sulla geoinformazione (OGI).

##### **Art. 2** Funzione principale, nonché informazioni e funzioni supplementari {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--2}
1. Il Catasto contiene informazioni affidabili sulle vigenti restrizioni di diritto pubblico della proprietà designate dalla Confederazione e dai Cantoni e le rende accessibili (art. 3).
2. Può contenere informazioni supplementari (art. 8*b* ).
3. Può essere utilizzato dai Cantoni come organo di pubblicazione ufficiale nel settore delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

## **Sezione 2:** Contenuto, carattere determinante e grado di dettaglio informativo {#sec_2}
##### **Art. 3** Contenuto {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--3}
Il Catasto contiene:
a. i geodati di base contrassegnati come oggetto del Catasto nell’allegato 1 OGI[^4];
b. i geodati di base vincolanti per i proprietari designati dai Cantoni in virtù dell’articolo 16 capoverso 3 LGI;
c. le prescrizioni legali che, unitamente ai corrispondenti geodati di base e costituendo un’unità con quest’ultimi, descrivono in maniera immediata le restrizioni della proprietà e per le quali è determinante la medesima procedura;
d. le indicazioni concernenti le basi legali delle restrizioni della proprietà;
e.[^5] .

##### **Art. 3a** Carattere determinante {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--3_a}
Se il contenuto del Catasto e le decisioni passate in giudicato concernenti la restrizione di diritto pubblico della proprietà sono in contraddizione, prevalgono queste ultime.

##### **Art. 4** Grado di dettaglio informativo {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--4}
1. L’Ufficio federale di topografia stabilisce un modello quadro interdisciplinare per i dati del Catasto contenente segnatamente la struttura minima per i modelli di dati.
2. Il servizio specializzato della Confederazione competente nel caso specifico stabilisce nel modello di dati di cui all’articolo 9 OGI[^6]e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’articolo 11 OGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.
3. Il servizio specializzato emana prescrizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

## **Sezione 3:** Iscrizione nel Catasto {#sec_3}
##### **Art. 5** Approntamento dei dati {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--5}
1. Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette i dati rilevati e aggiornati ai sensi dell’articolo 3 a disposizione in forma elettronica dell’organo responsabile del Catasto secondo l’articolo 17 capoverso 2.
2. Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI conferma all’organo responsabile del Catasto che i dati soddisfano i seguenti requisiti, ossia che:
a. rappresentano restrizioni della proprietà che sono state decise e autorizzate dall’organo competente nell’ambito della procedura prescritta dalla legislazione tecnica;
b. sono entrati in vigore;
c. la loro conformità con le pertinenti decisioni è stata verificata sotto la responsabilità dell’organo competente.
3. I geodati di base di diritto federale devono essere conformi alle direttive di cui all’articolo 4 capoverso 2; i geodati di base designati in via supplementare dai Cantoni devono essere conformi ai requisiti qualitativi e tecnici minimi e generici prescritti per i geodati di base di diritto federale.

##### **Art. 6** Verifiche da parte dell’organo responsabile del Catasto {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--6}
L’organo responsabile del Catasto verifica la ricezione della conferma di cui all’articolo 5 capoverso 2 e la conformità dei dati forniti ai requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 3.

##### **Art. 7** Iscrizione e modifica dei dati {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--7}
1. ** I dati sono iscritti nel Catasto dopo il passaggio in giudicato della restrizione. È fatta salva la loro pubblicazione secondo l’articolo 2 capoverso 3 prima del passaggio in giudicato.[^7]
2. La data dell’iscrizione o dell’ultima modifica dei dati deve sempre essere menzionata.

##### **Art. 8** Procedura d’iscrizione {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--8}
I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura d’iscrizione.

## **Sezione 3a:** Rinvio al registro fondiario, informazioni supplementari {#sec_3_a}
##### **Art. 8a** Rinvio al registro fondiario {#sec_3_a/art_8_a omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--8a}
Il Catasto rinvia in maniera generale alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà menzionate nel registro fondiario.

##### **Art. 8b** Informazioni supplementari {#sec_3_a/art_8_b omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--8b}
1. Oltre ai suoi contenuti il Catasto può comprendere:
a. informazioni concernenti modifiche previste o in corso di restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
b. a titolo di informazioni non vincolanti, altri geodati di base di diritto federale ai sensi dell’allegato 1 OGI[^8]e geodati di base di diritto cantonale;
c. indicazioni utili alla comprensione delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.
2. L’organo responsabile del Catasto rappresenta le informazioni supplementari sugli effetti giuridici anticipati di modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà che vengono messe a sua disposizione dal competente servizio specializzato della Confederazione. Gli articoli 5–8 si applicano per analogia.
3. L’Ufficio federale di topografia può emanare prescrizioni minime in merito alle informazioni supplementari.
4. Gli articoli 17 e 18 LGI non si applicano alle informazioni supplementari.

## **Sezione 4:** Forme di accesso {#sec_4}
##### **Art. 9** Geoservizi {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--9}
1. I contenuti del Catasto sono resi accessibili mediante un servizio di rappresentazione. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 2.
2. ** Il servizio di cui all’articolo 8 capoverso 1 LGI mette inoltre a disposizione i pertinenti geodati di base nel quadro di un servizio di telecaricamento.[^9]

##### **Art. 10** Estratto {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--10}
1. ** Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale di contenuti e informazioni supplementari del Catasto concernenti un fondo, sempre che possa essere differenziato secondo la superficie, fatte salve le quote di comproprietà.
2. ** L’estratto contiene almeno:
a. i geodati di base di all’articolo 3 lettere a e b;
b. l’esatta designazione delle prescrizioni legali ai sensi dell’articolo 3 lettera c;
c. le indicazioni concernenti le basi legali di cui all’articolo 3 lettera d;
d. le informazioni concernenti le modifiche previste o in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà di cui all’articolo 8*b* capoverso 1 lettera a.
3. I dati concernenti le restrizioni di diritto pubblico della proprietà sono sovrapposti ai confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale.[^10]
4. ** L’estratto informa circa quali contenuti del Catasto vi sono rappresentati e quali vi sono stati omessi.
5. L’Ufficio federale di topografia emana istruzioni in merito all’allestimento e alla rappresentazione di estratti.

##### **Art. 11 e 12** {#sec_4/art_11_12 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--11 und 12}

##### **Art. 13** Servizio di ricerca {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--13}
L’Ufficio federale di topografia rende possibile l’accesso ai Catasti dei Cantoni mediante un servizio di ricerca giusta l’articolo 36 lettera b OGI[^11].

## **Sezione 5:** Autenticazione {#sec_5}
##### **Art. 14** Estratti autenticati {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--14}
1. Il Cantone può prevedere l’autenticazione di estratti. Nomina l’ufficio competente per l’allestimento e il rilascio di estratti autenticati.[^12]
2. Gli estratti autenticati sono rilasciati su richiesta.
3. Mediante l’autenticazione è ufficialmente attestato che:
a. i dati riprodotti corrispondono allo stato del Catasto alla data indicata;
b.[^13] i confini dei fondi secondo i dati della misurazione ufficiale corrispondano allo stato alla data indicata.
4. I Cantoni disciplinano i dettagli della procedura di autenticazione.

##### **Art. 15** {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--15}

## **Sezione 6:** . {#sec_6}
##### **Art. 16** {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--16}

## **Sezione 7:** Organizzazione {#sec_7}
##### **Art. 17** Tenuta del Catasto {#sec_7/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--17}
1. I Cantoni disciplinano l’organizzazione del rispettivo Catasto.
2. Essi designano un organo responsabile del rispettivo Catasto.
3. Essi garantiscono l’accesso centralizzato al rispettivo Catasto.

##### **Art. 18** Alta vigilanza {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--18}
1. L’Ufficio federale di topografia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta dei Catasti.
2. Esso può segnatamente:
a. emanare istruzioni e raccomandazioni generiche in merito all’introduzione, all’allestimento e alla tenuta dei Catasti nonché riguardo all’esecuzione della presente ordinanza;
b. svolgere verifiche presso gli organi responsabili del Catasto;
c. prendere visione di tutti gli atti ufficiali concernenti la tenuta dei Catasti;
d. chiedere al Consiglio federale, per il tramite del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), di procedere all’esecuzione sostitutiva;
e. prelevare o far prelevare da terzi incaricati dati a fini statistici e di valutazione.
3. L’Ufficio federale di topografia mette a disposizione per tutti i modelli stabiliti dalla Confederazione strumenti di verifica accessibili a chiunque.

##### **Art. 18a** Accordo amministrativo con il Liechtenstein {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--18_a}
Il DDPS può concludere con il Principato del Liechtenstein un accordo di diritto internazionale denunciabile e di durata limitata concernente il trasferimento integrale o parziale di compiti relativi al Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del Liechtenstein all’Ufficio federale di topografia, in particolare riguardo al supporto e al controllo della tenuta del Catasto e all’alta vigilanza ai sensi dell’articolo 18.

##### **Art. 19** Strategia della Confederazione {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--19}
Il DDPS definisce la strategia della Confederazione per il Catasto.

## **Sezione 8:** Finanziamento {#sec_8}
##### **Art. 20** Contributo della Confederazione {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--20}
1. Nel quadro dei crediti autorizzati, i contributi della Confederazione sono:
a. impiegati in ragione di al massimo il 10 per cento in qualità di contributi globali per progetti prioritari;
b.[^14] versati in ragione di almeno il 90 per cento in qualità di contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni.
2. L’entità del contributo globale per progetti prioritari è convenuta dal DDPS con il Cantone di volta in volta interessato.
3. Le risorse per i contributi globali ai costi d’esercizio e di sviluppo sostenuti dai Cantoni sono calcolate in modo da coprire in media circa la metà dei costi d’esercizio e di sviluppo stimati dei Cantoni. Esse sono ripartite tra i singoli Cantoni come segue:[^15]
a. un quinto suddiviso tra i Cantoni in parti uguali;
b. tre quinti suddivisi tra i Cantoni in base al rispettivo numero di abitanti;
c. un quinto suddiviso tra i Cantoni in base alla rispettiva superficie.

##### **Art. 21** Accordi di programma {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--21}
1. Gli accordi di programma tra il DDPS e i Cantoni hanno come oggetto segnatamente:
a. le prestazioni del Cantone;
b. i contributi della Confederazione;
c. il controlling;
d. i dettagli in materia di vigilanza finanziaria.
2. Gli accordi di programma sono stipulati per una durata di quattro anni. Possono essere convenuti obiettivi parziali per una durata inferiore.

##### **Art. 22** Rapporti e controlli {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--22}
1. Il Cantone presenta ogni anno un rapporto all’Ufficio federale di topografia sull’impiego dei contributi.
2. L’Ufficio federale controlla a campione:
a. l’esecuzione di singole misure conformemente agli obiettivi di programma;
b. l’impiego dei contributi versati.

##### **Art. 23** Adempimento parziale {#sec_8/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--23}
1. L’Ufficio federale di topografia sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
a. non adempie all’obbligo di presentare rapporto (art. 22 cpv. 1);
b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
2. Se, al termine della durata del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l’Ufficio federale di topografia ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
3. Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge federale del 5 ottobre 1990[^16]sugli aiuti finanziari e le indennità.

## **Sezione 9:** Partecipazione {#sec_9}
##### **Art. 24** {#sec_9/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--24}
Nel quadro della preparazione di direttive della Confederazione rientranti nel campo d’applicazione della presente ordinanza e non concernenti esclusivamente l’Amministrazione federale, la Confederazione assicura in maniera adeguata la partecipazione dei Cantoni e la consultazione delle organizzazioni partner.

## **Sezione 10:** Disposizioni finali {#sec_10}
##### **Art. 25** Modifica del diritto vigente {#sec_10/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--25}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 26 a 30** {#sec_10/art_26_30 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--26–30}

##### **Art. 31** Organo di accompagnamento {#sec_10/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--31}
1. ** L’Ufficio federale di topografia istituisce un organo di accompagnamento per il coordinamento dell’introduzione e dello sviluppo del Catasto e per la sorveglianza e l’accompagnamento della valutazione di cui all’articolo 43 LGI.
2. L’organo di accompagnamento è composto di rappresentanti delle conferenze specialistiche cantonali, dei competenti servizi specializzati della Confederazione, dei Comuni e dell’organo di coordinamento della Confederazione di cui all’articolo 48 OGI[^17].
3. L’organo di accompagnamentoconsiglia l’Ufficio federale di topografia durante l’introduzione e lo sviluppo del Catasto fino a quattro anni d’esercizio dopo la conclusione della valutazione.
4. L’Ufficio federale di topografia stabilisce in dettaglio i compiti e l’organizzazione dell’organo di accompagnamento.

##### **Art. 32** Termine per la valutazione {#sec_10/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--32}
Il termine per la valutazione ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 LGI si conclude il 31 dicembre 2021.

##### **Art. 33** Entrata in vigore {#sec_10/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--33}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2009.

(art. 25)
### Abrogazione e modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--510.622.4--annex-1}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…[^18]

[^1]: RS  **210**
[^2]: RS  **510.62**
[^3]: RS  **510.620**
[^4]: RS  **510.620**
[^5]: Abrogata dal n. I dell’O del 20 set. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU  **2019**  3095).
[^6]: RS  **510.620**
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  3095).
[^8]: RS  **510.620**
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  3095).
[^10]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  529).
[^11]: RS  **510.620**
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  3095).
[^13]: Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 23 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  529).
[^14]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  3095).
[^15]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  3095).
[^16]: RS  **616.1**
[^17]: RS  **510.620**
[^18]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2009**  4723.