510.626.1

# Ordinanza del DDPS sulla misurazione nazionale

(OMN-DDPS)

del 5 giugno 2008 (Stato 1° marzo 2022)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione<br />e dello sport (DDPS),

visti gli articoli 2 capoverso 2, 10 capoverso 2, 20 capoverso 2 dell’ordinanza<br />del 21 maggio 2008[^1]sulla misurazione nazionale (OMN),

ordina:

##### **Art. 1** Sistemi di riferimento geodetici globali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--1}
I sistemi di riferimento geodetici globali sono definiti mediante:
a. le dimensioni dell’ellissoide di riferimento;
b. l’orientamento degli assi delle coordinate e la scala rispetto al sistema di riferimento globale internazionale ITRS;
c. le coordinate geocentriche e le velocità dei punti fondamentali;
d. la relazione con il modello del geoide per mezzo della determinazione della quota ortometrica oppure della quota geopotenziale dei punti fondamentali;
e. la data di riferimento;
f. i parametri del modello cinematico.

##### **Art. 2** Quadri di riferimento geodetici della misurazione nazionale {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--2}
1. I quadri di riferimento geodetici sono stabiliti mediante punti di riferimento materializzati univocamente e in maniera duratura, nonché mediante stazioni permanenti che eseguono misurazioni continue.
2. I punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) costituiscono il quadro di riferimento della misurazione nazionale per la planimetria. Comprendono:
a.[^2] le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare (rete GNSS) della Svizzera;
b. i punti di riferimento della rete nazionale MN95;
c.[^3] i punti di triangolazione nazionale di 1° e 2° ordine, nonché una scelta di punti della triangolazione di 3° ordine di importanza storica o particolare per la misurazione nazionale.
3. Per i punti di riferimento della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete GNSS della Svizzera, le coordinate tridimensionali, le quote ortometriche e i valori gravimetrici vengono determinati oppure calcolati mediante interpolazione.
4. I punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95 costituiscono il quadro di riferimento altimetrico della misurazione nazionale.
5. Per i PFA1 sono calcolate quote usuali nella livellazione federale 1902 (LF02).
6. Per i PFA1 sono calcolate quote geopotenziali e quote ortometriche nella rete altimetrica nazionale RAN95, la quale considera anche modifiche cinematiche.

##### **Art. 3** Stazioni fondamentali e stazioni permanenti {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--3}
1. L’Ufficio federale di topografia gestisce almeno una stazione fondamentale geodetica come stazione di riferimento globale e stabilisce in maniera continua, segnatamente mediante metodi geodetici satellitari, la sua relazione con sistemi e quadri di riferimento internazionali.
2. Definisce e sorveglia i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale mediante l’esercizio della rete GNSS e di un centro di analisi GNSS, che eseguono e analizzano continuamente misurazioni verso i satelliti dei sistemi di navigazione in uso.
3. Rende accessibili su tutto il territorio svizzero, mediante servizi di posizionamento, i dati delle misurazioni per l’esecuzione di posizionamenti in tempo reale.

##### **Art. 4** Rete gravimetrica nazionale {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--4}
1. L’Ufficio federale di topografia provvede all’allestimento, alla manutenzione e alla gestione di una rete di stazioni gravimetriche.
2. Stabilisce le stazioni principali della rete gravimetrica nazionale mediante misurazioni gravimetriche assolute connesse a reti gravimetriche internazionali.
3. Provvede al raffittimento della rete delle stazioni gravimetriche assolute mediante misurazioni gravimetriche relative. Rende accessibili e utilizzabili i punti di raffittimento come punti di raccordo per misurazioni di dettaglio.

##### **Art. 5** Modello del geoide della Svizzera {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--5}
1. L’Ufficio federale di topografia definisce e rinnova il modello ufficiale del geoide della Svizzera.
2. Il modello del geoide, in combinazione con metodi di misurazione terrestri e geodetici satellitari, assicura la coerenza delle determinazioni altimetriche su tutto il territorio nazionale per il passaggio da quote ortometriche a quote ellissoidiche.

##### **Art. 6** Aggiornamento {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--6}
1. La misurazione nazionale è aggiornata e rinnovata considerando i requisiti tecnici, le necessità degli utenti, lo stato della tecnica e i costi.
2. L’Ufficio federale di topografia allestisce un concetto per l’aggiornamento della misurazione nazionale geodetica.
3. La misurazione nazionale cartografica è aggiornata integralmente almeno ogni sei anni. L’aggiornamento avviene sulla base della misurazione nazionale topografica.
4. La misurazione nazionale topografica è aggiornata integralmente almeno al ritmo della misurazione nazionale cartografica.

##### **Art. 7** Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--7}
L’Ufficio federale di topografia fornisce le seguenti prestazioni ufficiali della misurazione nazionale geodetica:
a. parametri di modello e di trasformazione dei sistemi e dei quadri di riferimento della misurazione nazionale;
b. coordinate e quote dei punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1);
c. quote geopotenziali e quote ortometriche dei punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) della rete altimetrica nazionale RAN95;
d. quote usuali dei PFA1 nella livellazione federale LF02;
e. coordinate del confine nazionale in un quadro di riferimento globale;
f. valori gravimetrici delle stazioni della rete gravimetrica nazionale;
g. ondulazioni del geoide e deviazioni dalla verticale calcolati sulla base del modello del geoide della Svizzera;
h.[^4] declinazione, inclinazione e intensità del campo geomagnetico;
i.[^5] dati delle misurazioni della rete GNSS mediante i sistemi di posizionamento giusta l’articolo 3 capoverso 3;
j.[^6] i software geodetici che tengono segnatamente conto delle peculiarità dei sistemi e dei quadri di riferimento svizzeri.

##### **Art. 8** Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale topografica {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--8}
1. L’Ufficio federale di topografia, sulla base delle informazioni topografiche della misurazione nazionale (art. 7 OMN), fornisce le prestazioni ufficiali seguenti:
a. foto aeree e satellitari;
b. ortofoto;
c. il modello topografico del paesaggio;
d. dati altimetrici;
e. dati dei confini giurisdizionali;
f. nomi geografici.
2. Sono considerate prestazioni ufficiali i risultati finali e intermedi dei lavori eseguiti nel quadro del mandato legale per il rilevamento, l’aggiornamento e la gestione delle informazioni topografiche per i modelli nazionali del paesaggio (art. 22 cpv. 2 lett. c della legge del 5 ottobre 2007[^7]sulla geoinformazione).

##### **Art. 9** Prestazioni ufficiali della misurazione nazionale cartografica {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--9}
1. L’Ufficio federale di topografia offre le carte nazionali topografiche seguenti:
a. carta nazionale 1:25 000;
b. carta nazionale 1:50 000;
c. carta nazionale 1:100 000;
d. carta nazionale 1:200 000;
e. carta nazionale 1:300 000;
f. carta nazionale 1:500 000;
g. carta nazionale 1:1 000 000;
h.[^8] carta nazionale 1:10 000.
2. Se necessario, con le carte nazionali sono allestiti derivati. Essi possono derogare all’edizione normale per quanto riguarda il taglio dei fogli, il contenuto, la presentazione e la scala.[^9]
3. D’intesa con l’Aggruppamento Difesa, per scopi militari sono allestite versioni speciali delle carte nazionali.
4. L’Ufficio federale di topografia allestisce carte nazionali in forma digitale, che sono indipendenti dalla scala e che possono essere collegate a ulteriori informazioni.[^10]

##### **Art. 10** Prestazioni ufficiali particolari {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--10}
L’Ufficio federale di topografia fornisce le prestazioni ufficiali particolari seguenti:
a.[^11] .
b. carte secondo il diritto aeronautico;
c. carte storiche;
d. carte geologiche;
e. software relativi alle carte nazionali;
f.[^12] carte nazionali per attività sportive sulla neve;
g.[^13] carte nazionali per attività escursionistiche e ciclistiche.

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.626.1--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

[^1]: RS  **510.626**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^4]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^6]: Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^7]: RS  **510.62**
[^8]: Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017  (RU  **2017**  3685).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017  (RU  **2017**  3685).
[^10]: Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^11]: Abrogata dal n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, con effetto dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).
[^12]: Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 9 giu. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017  (RU  **2017**  3685).
[^13]: Introdotta dal n. I dell’O del DDPS del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU  **2021**  914).