510.725

# Ordinanza sulla manutenzione delle strade durante il servizio attivo

del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 1 della legge federale del 27 giugno 1969[^1]<br />su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa,

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Campo d’applicazione {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--1}
1. La manutenzione delle strade durante il servizio attivo nel senso della presente ordinanza comprende l’esercizio e tutti i lavori indispensabili al mantenimento del traffico per le necessità della difesa integrata.
2. Durante la mobilitazione di guerra sono applicabili le pertinenti prescrizioni del capo dello Stato maggiore generale.

##### **Art. 2** Competenza {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--2}
1. Per la manutenzione stradale delle strade nazionali è responsabile l’Ufficio federale delle strade, per quella delle altre strade sono responsabili i Cantoni.[^2]
2. La Confederazione coordina i preparativi secondo gli articoli 5 e seguenti.

##### **Art. 3** Collaborazione {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--3}
1. Gli organi civili e militari che, durante il servizio attivo, pianificano, preparano o eseguono la manutenzione delle strade, lavorano in stretta collaborazione.
2. Essi si aiutano reciprocamente con personale, veicoli, nonché macchine e attrezzi del genio civile.

##### **Art. 4** Strade che devono essere mantenute aperte {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--4}
1. Le strade di prima priorità necessarie alla difesa integrata sono indicate negli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 18 dicembre 1991[^3]concernente le strade di grande transito e contrassegnate sulla carta stradale della Svizzera 1:200000 in colore arancio (autostrade e semiautostrade), rosso (strade principali di transito) e giallo (strade principali d’importanza regionale).[^4]
2. I Cantoni designano, d’intesa con i partner della difesa, le strade di seconda e terza priorità.

## **Sezione 2:** Coordinamento {#sec_2}
##### **Art. 5** Confederazione {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--5}
L’Ufficio federale delle strade coordina i provvedimenti secondo la presente ordinanza nell’ambito della Confederazione e tra i Cantoni.

##### **Art. 6** Cantoni {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--6}
1. Ogni Cantone designa un capo responsabile della manutenzione delle strade durante il servizio attivo. Questi dirige e coordina i preparativi e l’esecuzione dei lavori su tutto il territorio del Cantone, in collaborazione con i partner della difesa.
2. Di regola, il responsabile dell’organizzazione civile della manutenzione stradale del Cantone dirige anche la manutenzione durante il servizio attivo.

##### **Art. 7** Organo militare di collegamento {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--7}
Il collegamento tra le autorità militari e civili è assicurato dal comando territoriale competente.

##### **Art. 8** Personale {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--8}
Se funzioni di superiore gerarchico o di specialista possono essere occupate unicamente da persone obbligate a servire nella protezione civile o da militari, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 22 novembre 2017[^5]concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

##### **Art. 9** Veicoli e attrezzi {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--9}
I veicoli necessari sono assicurati mediante decisione di requisizione.

## **Sezione 3:** Disposizioni finali {#sec_3}
##### **Art. 10** Esecuzione {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--10}
L’Ufficio federale delle strade è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 11** Diritto previgente: abrogazione {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--11}
L’ordinanza del Dipartimento militare federale del 24 ottobre 1975[^6]concernente la manutenzione delle strade durante il servizio attivo è abrogata.

##### **Art. 12** Entrata in vigore {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--12}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

[^1]: [RU  **1970**  349.RU  **2003**  187all. n. I 27]
[^2]: Nuovo testo giusta la cifra II 4 dell’all. 4 all’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU  **2007**  5957).
[^3]: RS  **741.272**
[^4]: Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU  **1996**  3023).
[^5]: RS  **512.21**
[^6]: Non pubblicata nella RU.