510.91

# Legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS

(LSIM)[^1]

del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2026)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40 capoverso 2, 60 capoverso 1 e 173 capoverso 2<br />della Costituzione federale[^2];[^3]<br />visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 2008[^4],

decreta:

## **Capitolo 1:** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--1}
1. La presente legge disciplina il trattamento di dati personali di persone fisiche e giuridiche (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:[^5]
a. autorità della Confederazione e dei Cantoni;
b.[^6] comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
c.[^7] altri militari e militi della protezione civile;
d.[^8] terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
2. La presente legge non si applica al trattamento dei dati da parte dei servizi informazioni.[^9]
3. Per quanto la presente legge non contenga norme speciali, è applicabile la legge federale del 25 settembre 2020[^10]sulla protezione dei dati (LPD).[^11]

##### **Art. 2** Principi del trattamento dei dati {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--2}
1. Per quanto necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, nell’esercizio di sistemi di informazione o nell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del DDPS, gli organi e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono:[^12]
a.[^13] …
b. utilizzare il numero AVS[^14]conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946[^15]sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c. comunicare in forma elettronica i dati sempreché sia garantita un’adeguata protezione contro trattamenti non autorizzati.
2. Gli organi e le persone presso i quali i dati possono essere raccolti sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
3. Per i medesimi scopi di trattamento, i dati possono essere trattati anche in forma non elettronica.
4. L’ organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
5. Le immagini che raffigurano persone in servizio militare univocamente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso scritto di quest’ultime.

##### **Art. 2a** Trattamento di dati biometrici {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--2_a}
1. Gli organi responsabili secondo la presente legge possono trattare, a fini di controllo, i dati biometrici delle persone autorizzate ad accedere:
a. agli impianti degni di protezione;
b. ai sistemi d’informazione per mezzo dei quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE;
c. alle infrastrutture elettroniche mobili e fisse per mezzo delle quali sono trattati dati personali degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.
2. Il Consiglio federale disciplina, per ogni sistema d’informazione, quali dati biometrici possono essere trattati.
3. I dati biometrici registrati sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.
4. I dati rilevati in occasione dell’identificazione biometrica sono distrutti un anno dopo il rilevamento.

##### **Art. 2b** Profilazione {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--2_b}
Gli organi responsabili secondo la presente legge possono eseguire una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, per analizzare, valutare, qualificare o prevedere i seguenti aspetti personali di una persona fisica concernenti gli scopi del trattamento elencati di seguito:
a. idoneità e capacità a prestare servizio militare e servizio di protezione civile, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità e la capacità, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettere b–d;
b. idoneità a esercitare determinate funzioni, attività e lavori, compresi i presupposti rilevanti per l’idoneità, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e 143*b* lettere d ed e;
c. profilo attitudinale e capacità attitudinale, in particolare negli ambiti salute, fisico, intelligenza, personalità, psiche, comportamento sociale e comportamento nel traffico, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e 143*b* lettere d ed e;
d. conoscenze, competenze, capacità e prestazioni fornite, per gli scopi di trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d, 127 lettere d ed e, 143*b* lettere d ed e nonché 143*h* ;
e. comportamento e progressi nell’apprendimento, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 127 lettere a–c;
f. potenziale per funzioni di quadro e possibilità di sviluppo, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettere b–d e m;
g. interessi personali concernenti il servizio militare e il servizio di protezione civile, l’impiego, la formazione o l’istruzione e l’ulteriore sviluppo, per gli scopi del trattamento secondo gli articoli 13 lettere b–d e m, 127 lettera b e 143*b* lettere a, d ed e;
h.[^16] rischio per la sicurezza nonché potenziale di pericolo o di abuso per quanto riguarda l’arma personale, per gli scopi del trattamento secondo l’articolo 13 lettera l;
i. altri aspetti personali per ulteriori scopi del trattamento, nella misura in cui la persona interessata lo autorizzi.

##### **Art. 3** {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--3}

##### **Art. 4** Rete integrata di sistemi d’informazione {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--4}
1. Il DDPS e le sue unità amministrative gestiscono congiuntamente una rete integrata dei sistemi d’informazione disciplinati nella presente legge e nelle sue disposizioni d’esecuzione.[^17]
2. I sistemi sono interconnessi in maniera da consentire agli organi e alle persone competenti di:
a. verificare con un’unica interrogazione se le persone di cui necessitano i dati per adempiere i loro compiti legali o contrattuali sono registrate nei sistemi d’informazione della rete integrata ai quali hanno accesso;
b. trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in più sistemi d’informazione interconnessi.

##### **Art. 5** Modifiche dei sistemi d’informazione {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--5}
Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o sopprimere sistemi d’informazione a condizione che tali modifiche non comportino un’estensione della portata e dello scopo del trattamento dei dati, in particolare un’estensione dei diritti d’accesso.

##### **Art. 6** Trattamento dei dati nell’ambito della cooperazione internazionale {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--6}
Nell’ambito della cooperazione con autorità e comandi militari di altri Paesi nonché con organizzazioni internazionali, le autorità e i comandi militari competenti sono autorizzati a trattare dati e in particolare a comunicarli mediante procedura di richiamo, se ciò:
a. è previsto in una legge in senso formale o in un trattato internazionale sottostante a referendum facoltativo; o
b. è previsto dalle disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla presente legge o da un trattato internazionale concluso dal Consiglio federale, sempre che secondo la LPD[^18]per il trattamento di tali dati non sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale.

##### **Art. 7** Trattamento dei dati per il controllo interno e in relazione con lavori ai sistemi d’informazione {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--7}
1. Per quanto necessario per adempiere i loro compiti di controllo, gli organi di controllo interni all’esercito e all’Amministrazione, nonché gli organi o le persone interni all’esercito e all’Amministrazione incaricati di verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati possono trattare dati.
2. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio e programmazione, inclusi i fornitori di prestazioni esterni incaricati a tal fine, possono trattare dati soltanto se è necessario per adempiere i compiti e se la sicurezza dei dati è garantita.[^19]In tale ambito, i dati non possono essere modificati.

##### **Art. 8** Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--8}
1. I dati sono conservati soltanto finché necessario per lo scopo del trattamento.
2. I dati non più necessari sono offerti all’Archivio federale per l’archiviazione e in seguito distrutti.

##### **Art. 9** Anonimizzazione {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--9}
1. I dati necessari per scopi di statistica, ricerca, analisi degli impieghi o garanzia della qualità sono anonimizzati.
2. Per i test relativi allo sviluppo o alla migrazione del sistema possono essere utilizzati unicamente dati anonimizzati o fittizi.

##### **Art. 10** Divieto di trattamento di dati {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--10}
Non possono essere trattati dati concernenti:
a. le opinioni o attività religiose, ad eccezione dell’appartenenza religiosa;
b. le opinioni o attività filosofiche, politiche e sindacali;
c.[^20] l’appartenenza a una razza o a un’etnia.

##### **Art. 11** {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--11}

## **Capitolo 2:** Sistemi d’informazione per la gestione del personale {#chap_2}
### **Sezione 1:** Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 12** Organo responsabile {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--12}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA).

##### **Art. 13** Scopo {#chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--13}
Il PISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva prima del reclutamento;
b. reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e del personale previsto per il promovimento della pace;
c. ammissione al servizio militare delle Svizzere, nonché delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero;
d. attribuzione e assegnazione all’esercito o alla protezione civile;
e. controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o dell’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
f.[^21] applicazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno nell’esercito o nella protezione civile;
g. controllo dell’impiego volontario nell’esercito o nella protezione civile;
h. pianificazione, gestione e controllo degli effettivi del personale dell’esercito e della protezione civile;
i. chiamata in servizio, differimento di servizi d’istruzione, dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo nell’esercito;
j. chiamata in servizio, differimento di servizi nella protezione civile nonché congedo o dispensa da servizi nella protezione civile;
k. servizio dei morti e dei dispersi dell’esercito e della protezione civile;
l. impedimento di un abuso dell’arma personale;
m. selezione dei quadri, controllo della procedura per le qualificazioni e mutazioni, nonché controllo delle promozioni e delle nomine nell’esercito e nella protezione civile;
n.[^22] esame e controllo dei contributi per la formazione;
o.[^23] gestione dei casi di assistenza psicologica di militari durante il servizio militare;
p.[^24] utilizzo dei dati del PISA in forma anonima per rispondere alle richieste di informazioni riguardo a valori numerici concernenti il DDPS.

##### **Art. 14** Dati {#chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--14}
1. Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, del personale previsto per il promovimento della pace nonché di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:
a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
a^bis^.[^25] i dati rilevati in occasione del reclutamento mediante esami, test e colloqui e che fungono da base per le decisioni di cui alla lettera a, concernenti:
        1. lo stato di salute: anamnesi, elettrocardiogramma, funzione polmonare, udito e vista, test d’intelligenza, test di comprensione di testi, questionario per l’individuazione di malattie psichiche ed esami di laboratorio e radiologici facoltativi,
        2. le attitudini fisiche: la condizione fisica, considerata nelle sue componenti di resistenza, forza, velocità, nonché le capacità di coordinazione,
        3. le attitudini intellettuali e la personalità: attitudini intellettuali generali, capacità di risolvere problemi, capacità di concentrazione e d’attenzione, flessibilità, scrupolosità e autoconsapevolezza, nonché predisposizione all’azione,
        4. lo stato psichico: assenza di disturbi ansiosi, autoconsapevolezza, resistenza allo stress, stabilità emotiva e capacità di socializzare,
        5. la competenza sociale: comportamento e sensibilità nella società, nella comunità e nel gruppo,
        6. l’idoneità a esercitare determinate funzioni: esami attitudinali specifici, nella misura in cui tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale secondo i numeri 1–5,
        7. il potenziale di base per la funzione di quadro: attitudine a servire come sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale,
        8. l’interesse all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare,
        9. il rischio potenziale di abuso dell’arma personale;
b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
c^bis^.[^26] dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni ottenute per il comando di sistemi militari;
d. dati concernenti lo statuto militare nonché l’ammissione al servizio civile;
e. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
f. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di soggiorno è sconosciuto;
g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
g^bis^.[^27] dati concernenti l’esecuzione della verifica dell’affidabilità secondo l’articolo 14 della legge militare del 3 febbraio 1995[^28](LM), unitamente alla corrispondente decisione;
h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
l. dati concernenti la consegna e il ritiro ordinario dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito;
m.[^29] dati concernenti i procedimenti penali a carico di militari e persone soggette all’obbligo di leva e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM sempre che sussistano seri segni o indizi che la persona interessata possa esporre a pericolo sé stessa o terzi con l’arma personale;
n.[^30] dati per l’esame e il controllo di domande di riscossione di contributi per la formazione.
2. Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile:
a. decisioni concernenti l’ammissione o la revoca dell’ammissione al servizio civile;
b. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
3. Il PISA contiene i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
b. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
c. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, per quanto tale idoneità non risulti dal profilo attitudinale;
d. dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado;
e. dati concernenti l’equipaggiamento personale;
f. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
g. dati concernenti l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone, unitamente alle corrispondenti decisioni;
h. dati concernenti reati nonché decisioni e misure di diritto penale;
i. dati concernenti procedure di ricorso e le corrispondenti decisioni;
j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
k. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
l. dati di controllo concernenti le ricerche effettuate quando il luogo di soggiorno è sconosciuto.
4. Il PISA contiene i seguenti dati delle persone assistite dal Servizio psicopedagogico dell’esercito (SPP):
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito;
b. i dati psicologici seguenti:
        1. dati concernenti lo stato psichico,
        2. dati concernenti le caratteristiche psichiche rilevati a fini anamnestico-biografici,
        3. risultati di test psicologici,
        4. certificati di specialisti civili in psicologia;
c. dati sanitari di carattere psicologico o psichiatrico necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13;
d. corrispondenza con le persone assistite nonché con gli organi interessati;
e. dati forniti volontariamente dalle persone assistite.[^31]

##### **Art. 15** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--15}
1. L’Aggruppamento Difesa, i comandanti di circondario e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni raccolgono i dati per il PISA presso:[^32]
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.[^33] le autorità competenti per i registri degli abitanti secondo la legge del 23 giugno 2006[^34]sull’armonizzazione dei registri;
c. i comandi militari;
d. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
e. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
g. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
2. Il PISA può essere collegato con i seguenti sistemi d’informazione della Confederazione e dei Cantoni, per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire da un sistema all’altro i dati che possono essere registrati in ambedue i sistemi d’informazione:
a.[^35] sistema di gestione dei corsi (art. 93 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 2019[^36]sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; LPPC);
b. i sistemi d’informazione dei Cantoni impiegati per i controlli, la tenuta dei conti e l’allarme nell’ambito della protezione civile; e
c. i sistemi d’informazione dei Comuni e delle amministrazioni militari cantonali.[^37]
3. …[^38]
4. Il SPP raccoglie i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 presso:
a. la persona da esso assistita;
b. i superiori militari della persona assistita;
c. il Servizio medico militare;
d. terzi, sempre che la persona assistita abbia dato il suo consenso.[^39]

##### **Art. 16** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--16}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:[^40]
a. alle autorità militari;
b. ai comandi militari;
b^bis^.[^41] agli organi e alle persone incaricati del reclutamento;
c. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
d. alla giustizia militare;
e. all’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)[^42];
f.[^43] agli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni;
g.[^44] alle autorità responsabili dello svolgimento dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
h.[^45] …
i.[^46] al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l’identità di persone che, sulla base di riscontri su minacce per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015[^47]sulle attività informative (LAIn), possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dell’esercito;
j.[^48] all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.
1bis. L’Aggruppamento Difesa trasmette all’Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l’applicazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.[^49]
1ter. Il SPP rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 agli organi e alle persone seguenti:
a. agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari;
b. agli organi e ai medici incaricati del reclutamento;
c. agli organi competenti per il Servizio medico militare.[^50]
2. L’Aggruppamento Difesa e gli organi responsabili della protezione civile in seno alla Confederazione e ai Cantoni comunicano i dati del PISA relativi ai rispettivi settori agli organi e alle persone seguenti:[^51]
a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:[^52]
        1. se ciò è necessario per l’istruzione e se la gravità o la natura del reato giustificano l’informazione, o
        2.[^53] se durante il servizio militare o durante il servizio di protezione civile è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
b.[^54] …
c.[^55] all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, se ciò è ne-cessario per impieghi d’appoggio dei militari;
d. a terzi, se ciò è necessario per adempiere i loro compiti legali o contrattuali.
3. L’Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso:[^56]
a. alle associazioni militari e società di tiro: l’indirizzo, il grado e l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, per favorire nuove adesioni e la sottoscrizione di abbonamenti, nonché per le attività fuori del servizio;
b. ai media: il cognome, il grado e l’incorporazione in occasione di promozioni e nomine;
c.[^57] all’organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: le generalità necessarie per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione giusta l’articolo 59 della legge del 17 giugno 2016[^58]sul casellario giudiziale;
d. all’organo competente per la contrassegnazione delle uniformi e del materiale personale: il cognome e il nome nonché, per il materiale personale, il numero AVS;
e.[^59] all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti: la decisione concernente i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale e la decisione concernente il suo ritiro cautelare o definitivo.
3bis. I dati di cui al capoverso 3 lettera e sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 1997[^60]sulle armi (LArm) attraverso il sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).[^61]
4. I militari possono in ogni momento far bloccare, mediante comunicazione scritta all’Aggruppamento Difesa, la comunicazione dei dati di cui al capoverso 3 lettere a e b.[^62]

##### **Art. 17** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17}
1. I dati del PISA concernenti reati, decisioni e misure penali possono essere conservati soltanto se, sulla base di tali dati:
a.[^63] è stata emanata una decisione di non reclutamento, esclusione o degradazione ai sensi della LM[^64];
b. è stata emanata una decisione concernente l’idoneità alla promozione o alla nomina ai sensi della LM;
c. in occasione del controllo di sicurezza relativo alle persone, la dichiarazione di sicurezza non è stata rilasciata o è stata vincolata a riserve; o
d. è stata emanata una decisione concernente l’esistenza di motivi d’impedimento alla cessione dell’arma personale;
e.[^65] è stata emanata una decisione concernente l’esclusione dal servizio di protezione civile secondo la LPPC[^66].
2. I dati del tiro obbligatorio fuori del servizio sono conservati per cinque anni dal momento della loro iscrizione.
3. I dati concernenti lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e il decesso sono tenuti sino all’anno in cui la persona interessata sarebbe stata prosciolta per motivi d’età dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.[^67]
4. I dati forniti volontariamente sono distrutti su richiesta della persona interessata.
4bis. I dati relativi al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito nonché alle circostanze connesse al ritiro sono conservati per vent’anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.[^68]
4ter. I dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera a^bis^, che sono al tempo stesso dati sanitari di cui all’articolo 26 capoverso 2, sono conservati fino alla comunicazione al Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA), al massimo però per una settimana dalla fine del reclutamento.[^69]
4quater. I dati di cui all’articolo 14 capoverso 4 sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza.[^70]
5. Gli altri dati del PISA sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile.[^71]

### **Sezione 1a:** Sistema d’informazione Gestione dei servizi {#chap_2/sec_1_a}
##### **Art. 17a** Organo responsabile {#chap_2/sec_1_a/art_17_a omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17a}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS).

##### **Art. 17b** Scopo {#chap_2/sec_1_a/art_17_b omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17b}
Il GDS serve alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito, e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile per:
a. consultare e aggiornare i propri dati nonché allestirne estratti;
b. comunicare con le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi designati dalla persona interessata negli ambiti seguenti:
        1. trasmissione dei propri dati,
        2. trasmissione di domande, richieste e iscrizioni,
        3. trasmissione di ordinazioni di materiale, e
        4. invio e ricezione di informazioni e documenti;
c. partecipare a sondaggi.

##### **Art. 17c** Dati {#chap_2/sec_1_a/art_17_c omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17c}
1. Il GDS contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, del personale previsto per il promovimento della pace e dei civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:
a. generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d’emergenza forniti dalla persona interessata;
b. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
c. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e la qualificazione nell’esercito;
d. dati di contatto del comandante superiore, dell’organo di comando competente, dell’organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi e persone;
e. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare, il profilo attitudinale e l’incorporazione, compresi l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e la corrispondenza scambiata con le persone incaricate dell’apprezzamento;
f. dati sanitari quali referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità al servizio, dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche, i certificati e le perizie medici;
g. dati sulle attitudini fisiche e i test sportivi effettuati nonché dati fisiologici;
h. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;
i. risultati dell’istruzione, dati concernenti le capacità e un elenco delle prestazioni;
j. dati concernenti le istruzioni assolte e le autorizzazioni conseguite per l’impiego di sistemi militari;
k. dati concernenti attività, istruzioni e prestazioni prima e fuori del servizio;
l. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
m. dati concernenti l’obbligo di servizio e l’obbligo di tiro nonché il loro adempimento, le date di tiro e i risultati di tiro;
n. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati, compresi i dati concernenti gli impieghi nel quadro del promovimento della pace;
o. dati concernenti le assenze, compresi i dati concernenti le domande di differimento del servizio, di congedo e di dispensa;
p. dati concernenti conteggi del soldo e indennità per perdita di guadagno;
q. dati concernenti la tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
r. dati concernenti l’equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
s. dati concernenti la consegna, il deposito e il ritiro dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché dati concernenti le decisioni in materia di ritiro cautelare e di ritiro definitivo di tali armi;
t. dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;
u. informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari e a terzi o che ha ricevuto da loro;
v. decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata;
w. dati concernenti l’esame e il controllo delle domande di pagamento di contributi per la formazione;
x. decisioni concernenti domande di pagamento di contributi per la formazione;
y. dati concernenti sondaggi.
2. Contiene i dati seguenti delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile:
a. generalità, numero AVS, foto, professione, relazione bancaria, dati di contatto e dati di contatto di terzi in caso d’emergenza forniti dalla persona interessata;
b. dati concernenti l’attribuzione della funzione di base, l’incorporazione, la funzione e il grado;
c. dati di contatto del comandante superiore della protezione civile, dell’organo incaricato della tenuta dei controlli nonché di altri organi;
d. decisioni concernenti l’idoneità al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
e. dati concernenti l’idoneità a esercitare determinate funzioni nonché funzioni speciali con esigenze più elevate, se tale idoneità non risulta dal profilo attitudinale;
f. dati concernenti il potenziale per la funzione di quadro, le valutazioni per una funzione di quadro e lo stato di servizio;
g. dati concernenti l’obbligo di prestare servizio e il relativo adempimento;
h. dati concernenti avvisi di servizio e servizi prestati;
i. dati concernenti la tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
j. dati concernenti l’equipaggiamento personale e le ordinazioni di materiale;
k. dati forniti o trasmessi volontariamente dalla persona interessata, comprese le domande, le richieste e le iscrizioni da lei presentate, insieme agli allegati;
l. informazioni e documenti che la persona interessata ha spedito alle unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandanti della protezione civile e a terzi o che ha ricevuto da loro;
m. decisioni concernenti domande, richieste e iscrizioni presentate dalla persona interessata;
n. dati concernenti sondaggi.

##### **Art. 17d** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_1_a/art_17_d omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17d}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il GDS:
a. presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari, i comandanti della protezione civile e terzi da cui la persona interessata riceve informazioni e documenti;
c. mediante procedura di richiamo o automaticamente dai seguenti sistemi d’informazione:
        1. PISA,
        2. sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA),
        3. PSN,
        4. sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito (FA-SVSAA),
        5. sistema d’informazione Tiro fuori del servizio (TFS),
        6. sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office),
        7. sistema d’informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS),
        8. sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS).

##### **Art. 17e** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_1_a/art_17_e omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17e}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i rispettivi dati che li concernono contenuti nel GDS alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, comprese le persone soggette all’obbligo di leva, al personale previsto per il promovimento della pace, ai civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
2. Rende accessibilialle unità amministrative competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ai comandi militari, ai comandanti della protezione civile o a terzi mediante procedura di richiamo o trasmissione elettronica i seguenti dati del GDS:
a. domande, richieste, iscrizioni, ordinazioni di materiale, informazioni e documenti a loro diretti;
b. dati concernenti sondaggi da loro effettuati.

##### **Art. 17f** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_1_a/art_17_f omnilex-key=ch-fedlex--510.91--17f}
I dati del GDS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile o dalla conclusione dell’impiego, del periodo di assistenza o del ricorso a terzi.

### **Sezione 2:** … {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 18 a 23** {#chap_2/sec_2/art_18_23 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--18–23}

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione medica dell’esercito {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 24** Organo responsabile {#chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--24}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il MEDISA.

##### **Art. 25** Scopo {#chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--25}
Il MEDISA serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. trattamento dei dati per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
b. assistenza medica dei militari durante un servizio militare, nonché di civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
c. effettuazione di studi scientifici in ambito sanitario;
d. trattamento dei dati per l’apprezzamento della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.

##### **Art. 26** Dati {#chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--26}
1. Il MEDISA contiene i dati sanitari necessari per:
a. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure mediche delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio militare;
b. l’apprezzamento medico e psicologico dell’idoneità al servizio delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
c. l’apprezzamento medico e psicologico della capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
2. Sono dati sanitari:
a. i dati del questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa;
b. i dati relativi allo stato di salute e alle caratteristiche psichiche;
b^bis^.[^72] i dati concernenti i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone e i motivi d’impedimento alla consegna dell’arma personale ai sensi dell’articolo 113 LM[^73]necessari all’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
c. i certificati e le perizie medici;
d. i certificati e i pareri di specialisti non medici;
e. altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura.
3. Il MEDISA contiene inoltre i seguenti dati delle persone soggette all’obbligo di leva, all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, nonché di civili assistiti dalla truppa oppure chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito:
a. decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile, il profilo attitudinale e l’attribuzione;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito e nella protezione civile;
c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
d. la corrispondenza scambiata con le persone sottoposte all’apprezzamento nonché con gli organi ufficiali e i medici interessati.

##### **Art. 27** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--27}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:[^74]
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c. i comandi militari;
d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
f.[^75] in casi d’emergenza, presso i medici curanti e i medici incaricati di una perizia, nonché le istituzioni mediche, della sanità civile; queste persone e istituzioni sono autorizzate, in caso d’emergenza, a fornire informazioni.

##### **Art. 28** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--28}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDISA agli organi e alle persone seguenti:[^76]
a. al medico in capo dell’esercito;
b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio, nonché per le cure e al loro personale ausiliario;
c.[^77] agli specialisti del SPP competenti per l’assistenza psicologica dei militari;
d. ai medici competenti per gli accertamenti dell’Istituto di medicina aeronautica e al loro personale ausiliario;
e.[^78] all’assicurazione militare, se ciò è necessario per il trattamento di casi assicurativi.
2. L’Aggruppamento Difesa comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:[^79]
a.[^80] ai medici curanti, ai medici incaricati di una perizia e alle istituzioni mediche della sanità civile, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso per scritto o che sia dato un caso d’emergenza;
b. ai tribunali civili e militari, nonché alle autorità giudiziarie nell’ambito di procedure giudiziarie e amministrative, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici un obbligo di informare;
c. alle autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione, se necessario per l’esenzione dalla tassa conformemente all’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge federale del 12 giugno 1959[^81]sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare;
d.[^82] …
e. ai medici incaricati dal CIVI, se necessario per visite mediche e misure mediche ai sensi dell’articolo 33 della legge federale del 6 ottobre 1995[^83]sul servizio civile;
f.[^84] all’Ufficio centrale Armi e alle autorità cantonali competenti, i motivi medici che impediscono la consegna o che giustificano il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale.
2bis. I dati di cui al capoverso 2 lettera f sono comunicati alla banca dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 lettera d LArm[^85]attraverso il PSN.[^86]
3. L’Aggruppamento Difesa comunica le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile agli organi seguenti:[^87]
a. agli organi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la riscossione della tassa d’esenzione;
b. alle autorità militari e comandi militari competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione;
c. alle autorità della protezione civile del Cantone di domicilio competenti per la tenuta dei controlli e l’istruzione per quanto concerne le persone dichiarate abili al servizio di protezione civile.
4. L’Aggruppamento Difesa comunica al CIVI:[^88]
a. le decisioni concernenti l’idoneità al servizio militare e al servizio di protezione civile di persone che hanno presentato una domanda di ammissione al servizio civile;
b. le decisioni concernenti la capacità lavorativa di persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.

##### **Art. 29** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--29}
1. I dati del MEDISA sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.[^89]
2. I dati di civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito sono conservati per 40 anni a decorrere dalla conclusione del periodo d’assistenza o dell’impiego, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni.[^90]
3. Se a una persona sono applicabili i capoversi 1 e 2, i dati sanitari sono conservati sino alla scadenza dei due termini.

### **Sezione 4:** Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti {#chap_2/sec_4}
##### **Art. 30** Organo responsabile {#chap_2/sec_4/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--30}
In ogni piazza d’armi e in ogni ospedale militare l’Aggruppamento Difesa gestisce in maniera decentralizzata un sistema d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE).

##### **Art. 31** Scopo {#chap_2/sec_4/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--31}
Gli ISPE servono alla valutazione delle cure sanitarie nelle scuole dell’esercito e negli ospedali militari per quanto concerne:
a. i pazienti;
b. il genere di cure;
c. la durata e la frequenza delle cure.

##### **Art. 32** Dati {#chap_2/sec_4/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--32}
Gli ISPE contengono i seguenti dati:
a. genere di visita medica;
b. diagnosi;
c. decisione concernente il luogo di cura;
d. date di arrivo e di partenza dei pazienti;
e. decisioni concernenti dispense;
f. esami effettuati.

##### **Art. 33** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_4/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--33}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:[^91]
a. la persona interessata;
b. i medici curanti e il loro personale ausiliario.

##### **Art. 34** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_4/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--34}
1. I dati degli ISPE sono accessibili mediante procedura di richiamo ai medici curanti e al loro personale ausiliario.
2. Possono essere comunicati in forma anonimizzata al Servizio medico militare, all’assicurazione militare e al segretariato della Prevenzione d’infortuni militari per scopi statistici e per la garanzia della qualità.

##### **Art. 35** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_4/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--35}
I dati degli ISPE sono conservati per due anni a decorrere dalla conclusione della scuola o dall’uscita dall’ospedale militare.

### **Sezione 5:** … {#chap_2/sec_5}
##### **Art. 36 a 41** {#chap_2/sec_5/art_36_41 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--36–41}

### **Sezione 6:** Sistema d’informazione di medicina aeronautica {#chap_2/sec_6}
##### **Art. 42** Organo responsabile {#chap_2/sec_6/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--42}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA).

##### **Art. 43** Scopo {#chap_2/sec_6/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--43}
Il MEDIS FA[^92]serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. accertamento dell’idoneità dei candidati all’istruzione aeronautica preparatoria e degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito;
b. verifica periodica dell’idoneità medica al volo degli aspiranti membri del personale aeronavigante dell’esercito e del personale aeronavigante dell’esercito;
c. assistenza del personale aeronavigante dell’esercito nel campo della medicina aeronautica e della psicologia aeronautica;
d. accertamento e verifica periodica dell’idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
e. accertamento dell’idoneità medica al volo di militari e civili che effettuano voli con passeggeri con aeromobili militari dotati di seggiolini eiettabili;
f. accertamento dell’idoneità di persone che si candidano a membro del personale militare delle Forze aeree o dei gruppi di specialisti;
g. verifica dello stato di salute degli alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti;
h. accertamento dell’idoneità dei militari all’istruzione di stato maggiore generale;
i. accertamento dell’idoneità di civili a un impiego nell’esercito o ad attività nell’aviazione civile.

##### **Art. 44** Dati {#chap_2/sec_6/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--44}
Il MEDIS FA contiene i seguenti dati:
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione nell’esercito;
b. dati sanitari necessari per i compiti di cui all’articolo 43, segnatamente:
        1. il questionario medico consegnato durante la manifestazione informativa,
        2. i dati medici e psicologici sullo stato di salute,
        3. i risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
        4. altri dati relativi allo stato di salute fisico o psichico delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;
c. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

##### **Art. 45** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_6/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--45}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDIS FA presso:[^93]
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.

##### **Art. 46** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_6/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--46}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MEDIS FA alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:[^94]
a. al medico in capo dell’esercito;
b. ai medici competenti per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio;
c. ai medici competenti per le cure della persona interessata;
d. al personale ausiliario dei medici di cui alle lettere a–c.[^95]
2. L’Aggruppamento Difesa consente ai medici curanti e ai medici incaricati di una perizia nonché ai medici dell’assicurazione militare di consultare i dati del MEDIS FA in presenza di un medico o di uno psicologo dell’Istituto di medicina aeronautica.[^96]

##### **Art. 47** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_6/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--47}
1. I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati per 40 anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare, ma al massimo sino alla data in cui la persona interessata compie 80 anni. I dati delle altre persone sono conservati per cinque anni.
2. Se alla scadenza del periodo di conservazionesecondo il capoverso 1 la persona interessata è ancora in cura o in assistenza presso l’Istituto di medicina aeronautica, i suoi dati sono conservati per dieci anni dalla fine della cura o dell’assistenza.

### **Sezione 7:** Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali {#chap_2/sec_7}
##### **Art. 48** Organo responsabile {#chap_2/sec_7/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--48}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali (SIPI CFS).

##### **Art. 49** Scopo {#chap_2/sec_7/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--49}
Il SIPI CFS serve:
a. alla valutazione psicologico-psichiatrica e medica degli aspiranti membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;
b. alla valutazione dell’idoneità all’impiego dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito e del distaccamento speciale della polizia militare;
c. alla valutazione dell’idoneità all’impiego di singole persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego.

##### **Art. 50** Dati {#chap_2/sec_7/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--50}
Il SIPI CFS contiene i dati per la valutazione e l’apprezzamento della capacità all’impiego rilevati mediante esami, test e colloqui per la stima biostatistica della capacità di resistenza e del rischio di cedimento nel corso dell’impiego.

##### **Art. 51** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_7/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--51}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SIPI CFS presso:[^97]
a. la persona interessata;
b. terzi, previo consenso della persona interessata.

##### **Art. 52** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_7/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--52}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIPI CFS agli psicologi incaricati della valutazione e al medico in seno alle Operazioni speciali.[^98]
2. Il rapporto di valutazione è elaborato nel MEDIS FA al termine della valutazione.

##### **Art. 53** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_7/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--53}
1. I dati degli aspiranti respinti sono conservati sino al passaggio in giudicato della decisione.
2. I dati dei membri del distaccamento d’esplorazione dell’esercito, dei membri del distaccamento speciale della polizia militare e delle persone del comando forze speciali impiegate per l’appoggio all’impiego sono conservati sino alla loro uscita dal rispettivo distaccamento o dal comando forze speciali.[^99]

### **Sezione 8:** Sistema d’informazione per la consulenza sociale {#chap_2/sec_8}
##### **Art. 54** Organo responsabile {#chap_2/sec_8/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--54}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la consulenza sociale (ISB).

##### **Art. 55** Scopo {#chap_2/sec_8/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--55}
L’ISB serve al sostegno amministrativo della consulenza e dell’assistenza sociale di militari, di militi della protezione civile, di membri del Servizio della Croce Rossa, di persone in servizio di promovimento della pace, di membri della giustizia militare, di pazienti militari nonché dei parenti e superstiti delle persone summenzionate.

##### **Art. 56** Dati {#chap_2/sec_8/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--56}
L’ISB contiene indicazioni concernenti il sostegno finanziario fornito e la gestione dei casi, appunti sulla conduzione di colloqui nonché atti e documenti personali necessari per la valutazione di una consulenza o di un’assistenza sociale.

##### **Art. 57** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_8/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--57}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISB presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
e. il PISA.

##### **Art. 58** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_8/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--58}
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati dell’ISB agli organi e alle persone seguenti mediante procedura di richiamo:
a. ai collaboratori del Servizio sociale dell’esercito;
b. ai militari incorporati presso lo stato maggiore specializzato del Servizio sociale dell’esercito;
c. al servizio specializzato Donne nell’esercito e diversità i dati relativi ai rispettivi clienti;
d. all’Assistenza spirituale dell’esercito i dati relativi ai rispettivi clienti.

##### **Art. 59** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_8/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--59}
I dati dell’ISB sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima misura di consulenza o assistenza sociale.

### **Sezione 9:** Sistema d’informazione Personale Difesa {#chap_2/sec_9}
##### **Art. 60** Organo responsabile {#chap_2/sec_9/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--60}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione concernente il proprio personale civile e militare (Sistema d’informazione Personale Difesa, IPV).

##### **Art. 61** Scopo {#chap_2/sec_9/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--61}
L’IPV serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. reclutamento, pianificazione del personale e pianificazione del suo impiego;
b. sviluppo dei quadri e del personale;
c. controllo del personale.

##### **Art. 62** Dati {#chap_2/sec_9/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--62}
L’IPV contiene:
a. dati concernenti il rapporto di lavoro, il luogo di lavoro, la categoria di personale e la valutazione della funzione;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
d. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
e. dati concernenti la carriera professionale;
f.[^100] dati concernenti la formazione professionale, la formazione professionale continua, nonché la valutazione;
g. dati concernenti le conoscenze linguistiche;
g^bis^.[^101] dati concernenti le aspirazioni riguardo alla futura attività professionale, a formazioni e a formazioni continue;
h. dati concernenti la pianificazione dei servizi con gli impieghi previsti, le istruzioni e le assenze per ferie;
i. dati per il calcolo degli stipendi;
j. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

##### **Art. 63** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_9/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--63}
1. L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IPV presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. i superiori militari e civili della persona interessata;
e. le persone di referenza indicate dalla persona interessata.
2. I dati di cui all’articolo 62 contenuti nel sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (IGDP) sono resi accessibili all’IPV mediante procedura di richiamo.[^102]

##### **Art. 64** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_9/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--64}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPV agli organi e alle persone seguenti:
a. agli organi del personale dell’Aggruppamento Difesa;
b. alle persone competenti per la gestione degli impieghi e delle carriere del personale militare;
c. ai superiori civili della persona interessata incaricati dei compiti di cui all’articolo 61.
2. L’Aggruppamento Difesa comunica i dati dell’IPV agli organi e alle persone dell’Aggruppamento Difesa autorizzati a prendere decisioni nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 61.

##### **Art. 65** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_9/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--65}
1. I dati dell’IPV sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione dell’impiego presso l’Aggruppamento Difesa.
2. I dati dei candidati che non sono stati assunti sono distrutti al più tardi dopo sei mesi.[^103]

### **Sezione 10:** Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero {#chap_2/sec_10}
##### **Art. 66** Organo responsabile {#chap_2/sec_10/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--66}
L’Aggruppamento Difesa[^104]gestisce un sistema d’informazione per la gestione del personale per il servizio di promovimento della pace (PERAUS).

##### **Art. 67** Scopo {#chap_2/sec_10/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--67}
Il PERAUS serve al reclutamento, all’impiego e all’amministrazione del personale per il servizio di promovimento della pace.

##### **Art. 68** Dati {#chap_2/sec_10/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--68}
Il PERAUS contiene i seguenti dati:
a. risultati del reclutamento per il servizio di promovimento della pace;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e le qualificazioni nell’esercito e nella protezione civile;
c. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
d. dati sanitari:
        1. dati medici e psicologici concernenti lo stato di salute,
        2. risultati di esami medico-tecnici e di test medico-psicologici,
        3. altri dati concernenti lo stato di salute fisico o mentale delle persone sottoposte all’apprezzamento o in cura;
e. numero di passaporto;
f. dati concernenti la carriera professionale e militare;
g. indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, segnatamente il contratto di lavoro, la descrizione del posto o decisioni fondate su una valutazione del personale;
h. qualificazioni della persona interessata rilasciate dalle organizzazioni partner;
i. dati concernenti l’esecuzione e i risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
j. dati di cui agli articoli 27 e 28 della legge del 24 marzo 2000[^105]sul personale federale (LPers);
k. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
l. dati per il servizio dei morti e dei dispersi;
m. l’appartenenza religiosa.

##### **Art. 69** Raccolta dei dati {#chap_2/sec_10/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--69}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PERAUS presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
f. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
g. le organizzazioni partner presso le quali la persona interessata è stata impiegata.

##### **Art. 70** Comunicazione dei dati {#chap_2/sec_10/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--70}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PERAUS agli organi e alle persone competenti in seno all’Aggruppamento Difesa per il reclutamento, l’istruzione e l’impiego del personale per il servizio di promovimento della pace.
2. L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del PERAUS agli organi seguenti:
a. alle autorità istruttorie penali e alle autorità di perseguimento penale:
        1. per quanto sia necessario per l’istruzione e nella misura in cui la gravità o la natura del reato giustifichi l’informazione, o
        2. se durante il servizio militare è stato commesso un reato sottoposto alla giurisdizione civile;
b. all’assicurazione militare, se necessario per il trattamento di casi assicurativi;
c. a terzi, se necessario per l’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

##### **Art. 71** Conservazione dei dati {#chap_2/sec_10/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--71}
I dati del PERAUS sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’ultimo impiego o, se non vi è stato impiego, a partire dal reclutamento per il servizio di promovimento della pace.

## **Capitolo 3:** Sistemi d’informazione per la condotta {#chap_3}
### **Sezione 1:** Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato {#chap_3/sec_1}
##### **Art. 72** Organo responsabile {#chap_3/sec_1/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--72}
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce il sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII‑SSC).

##### **Art. 73** Scopo {#chap_3/sec_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--73}
Il SII-SSC serve all’UFPP e agli organi civili e militari incaricati della pianificazione, della preparazione e dell’esecuzione di misure sanitarie (partner SSC) per la gestione di eventi di rilevanza sanitaria, nell’ambito dei seguenti compiti:[^106]
a. migliore assistenza possibile dei pazienti in tutte le situazioni;
b. appoggio alle forze d’intervento e agli organi di condotta civili e militari;
c. panoramica delle risorse disponibili nella sanità pubblica;
d. valutazione della situazione;
e. miglioramento della comunicazione e allarme tempestivo;
f. sistema d’accompagnamento dei pazienti e gestione delle persone;
g. assegnazione del personale medico;
h. garanzia del flusso delle informazioni tra i partner SSC.

##### **Art. 74** Dati {#chap_3/sec_1/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--74}
1. Il SII-SSC contiene i dati necessari per la pianificazione, la preparazione o gli impieghi del SSC.
2. Il SII-SSC contiene i seguenti dati delle persone che partecipano al SSC:
a. dati concernenti le capacità, i compiti e la disponibilità per il SSC;
b. dati concernenti gli impieghi.
3. Il SII-SSC contiene i seguenti dati del personale medico:
a. dati concernenti la funzione e l’istruzione civile o militare;
b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
c. dati concernenti lo statuto militare e l’ammissione al servizio civile;
d. dati ai sensi dell’articolo 51 della legge del 23 giugno 2006[^107]sulle professioni mediche, indispensabili per la gestione medica e tecnica di attrezzature del servizio sanitario e veterinario, nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica;
e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.
4. Il SII-SSC contiene i seguenti dati dei pazienti:
a. statuto della persona (disperso, incolume, ferito, deceduto);
b. dati sanitari;
c. dati della carta elettronica del paziente e del sistema d’accompagnamento dei pazienti;
d. verbale di trasporto;
e. connotati;
f. registro delle modifiche.

##### **Art. 75** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_1/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--75}
L’UFPP e i partner SSC raccolgono i dati per il SII-SSC presso:[^108]
a. i pazienti interessati e le persone che li accompagnano;
b. le organizzazioni curanti e il loro personale;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. l’Aggruppamento Difesa e i comandi militari;
e. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
f. il registro delle professioni mediche universitarie;
g. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

##### **Art. 76** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_1/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--76}
I dati del SII-SSC sono accessibili mediante procedura di richiamo agli organi e alle persone seguenti in seno al SSC:
a. ai responsabili della condotta e alle forze di intervento a tutti i livelli;
b. alle unità competenti amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c. agli organi di condotta;
d. alle centrali di pronto soccorso autoambulanze;
e. ai servizi di salvataggio;
f. agli ospedali;
g. alle stazioni di ricovero d’urgenza;
h. alla polizia;
i. all’esercito;
j. a organizzazioni di terzi.

##### **Art. 77** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_1/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--77}
1. I dati rilevati nell’ambito di un evento di rilevanza sanitaria sono conservati nel SII-SSC sino alla conclusione dell’evento.
2. Gli altri dati sono conservati sino al momento in cui la persona interessata lascia il SSC.

### **Sezione 2:** … {#chap_3/sec_2}
##### **Art. 78 a 83** {#chap_3/sec_2/art_78_83 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--78–83}

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi {#chap_3/sec_3}
##### **Art. 84** Organo responsabile {#chap_3/sec_3/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--84}
L’Aggruppamento Difesa[^109]gestisce un sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL[^110]Office) e lo mettono a disposizione dei comandi militari.

##### **Art. 85** Scopo {#chap_3/sec_3/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--85}
1. Il MIL Office serve all’amministrazione e all’esercizio delle scuole e dei corsi, in particolare per:[^111]
a. aggiornare e ampliare i dati ottenuti presso il sistema PISA;
b. amministrare i giorni di servizio;
c. tenere la contabilità della truppa;
d.[^112] registrare le qualificazioni e le proposte d’avanzamento;
e. compilare automaticamente i formulari;
f.[^113] condurre e gestire l’unità;
g.[^114] gestire le assenze e le convocazioni;
h.[^115] tenere il registro delle punizioni nell’ambito dell’ordinamento disciplinare secondo l’articolo 205 del Codice penale militare del 13 giugno 1927[^116].
2. Il MIL Office serve inoltre per l’applicazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.[^117]

##### **Art. 86** Dati {#chap_3/sec_3/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--86}
Il MIL Office contiene i seguenti dati:[^118]
a.[^119] generalità, indirizzo e dati di contatto;
a^bis^.[^120] dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
b.[^121] dati concernenti le qualificazioni e le proposte d’avanzamento;
c. dati concernenti i conteggi del soldo e delle spese;
d. referti sanitari concernenti le limitazioni dell’idoneità a prestare servizio;
e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata;
f.[^122] dati concernenti i procedimenti disciplinari;
g.[^123] dati concernenti le assenze e le convocazioni,
h.[^124] dati per l’amministrazione e l’attribuzione di materiale dell’esercito.

##### **Art. 87** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_3/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--87}
I comandi militari raccolgono i dati per il MIL Office presso:
a.[^125] la persona interessata; questa può trasmettere i dati anche volontariamente tramite un portale elettronico gestito dall’Aggruppamento Difesa;
b. i superiori militari della persona interessata;
c. il sistema PISA.

##### **Art. 88** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_3/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--88}
I comandi militari comunicano i dati del MIL Office agli organi e alle persone seguenti:
a. agli organi e alle persone competenti per la pianificazione delle carriere;
b. agli organi e alle persone competenti per gli impieghi;
c. agli organi e alle persone competenti per la tenuta dei controlli militari;
d. all’Ufficio centrale di compensazione per l’applicazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno, i dati di cui all’articolo 86 lettere a, a^bis^, c e g.

##### **Art. 89** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_3/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--89}
I dati del MIL Office sono conservati per cinque anni; per i dati concernenti i procedimenti disciplinari il termine decorre dalla fine del procedimento.

### **Sezione 4:** Sistema d’informazione per la gestione delle competenze {#chap_3/sec_4}
##### **Art. 90** Organo responsabile {#chap_3/sec_4/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--90}
La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) e lo mette a disposizione dei responsabili del personale.

##### **Art. 91** Scopo {#chap_3/sec_4/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--91}
L’ISKM serve all’adempimento dei seguenti compiti:[^126]
a.[^127] sostegno allo sviluppo del personale, in particolare alla pianificazione e allo sviluppo dei quadri, in seno al DDPS;
b. gestione dei posti chiave;
c. ricerca e gestione dei candidati per i posti chiave.

##### **Art. 92** Dati {#chap_3/sec_4/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--92}
L’ISKM contiene i seguenti dati:[^128]
a. sesso, appartenenza religiosa e stato civile;
b. dati concernenti la formazione scolastica e accademica;
c. dati concernenti funzioni professionali attuali e precedenti e attività extraprofessionali;
d. dati concernenti le conoscenze linguistiche;
e. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione e la carriera nell’esercito;
f.[^129] profili dei collaboratori, con indicazioni concernenti le competenze personali, sociali, di condotta, metodologiche e specialistiche;
g. dati concernenti l’idoneità alla successione e la pianificazione delle successioni.

##### **Art. 93** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_4/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--93}
La Segreteria generale del DDPS e i responsabili del personale del DDPS raccolgono i dati per l’ISKM[^130]presso:
a. la persona interessata;
b. i superiori civili e militari della persona interessata.

##### **Art. 94** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_4/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--94}
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISKM agli organi e alle persone che in seno al DDPS sono competenti per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, alla persona interessata e ai suoi superiori.

##### **Art. 95** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_4/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--95}
I dati dell’ISKM[^131]sono conservati sino al termine del rapporto di lavoro della persona interessata.

### **Sezione 5:** … {#chap_3/sec_5}
##### **Art. 96 a 101** {#chap_3/sec_5/art_96_101 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--96–101}

### **Sezione 6:** Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri {#chap_3/sec_6}
##### **Art. 102** Organo responsabile {#chap_3/sec_6/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--102}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT).

##### **Art. 103** Scopo {#chap_3/sec_6/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--103}
Il FIS FT serve all’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari per adempiere i seguenti compiti:[^132]
a.[^133] pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta;
b. condotta integrata delle operazioni;
c.[^134] interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego del Comando Operazioni e della Base d’aiuto alla condotta.

##### **Art. 104** Dati {#chap_3/sec_6/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--104}
Il FIS FT contiene i seguenti dati dei militari:
a. sesso e appartenenza religiosa;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
c. dati sanitari rilevanti per l’impiego;
d. dati del sistema IMESS (art. 114);
e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

##### **Art. 105** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_6/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--105}
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FT presso:
a. i militari interessati;
b. i superiori militari dei militari interessati;
c. gli altri sistemi d’informazione militari.

##### **Art. 106** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_6/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--106}
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FT agli organi e alle persone seguenti:
a. ai superiori militari dei militari interessati;
b. ai comandi militari.

##### **Art. 107** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_6/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--107}
I dati del FIS FT sono conservati per cinque anni.

### **Sezione 7:** Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree {#chap_3/sec_7}
##### **Art. 108** Organo responsabile {#chap_3/sec_7/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--108}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA).

##### **Art. 109** Scopo {#chap_3/sec_7/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--109}
Il FIS FA serve alle Forze aeree e ai loro comandi militari per adempiere i seguenti compiti:
a.[^135] pianificazione delle azioni e monitoraggio della situazione degli stati maggiori e delle formazioni delle Forze aeree;
b. condotta integrata delle operazioni;
c. interconnessione dei mezzi di esplorazione, condotta e impiego delle Forze aeree.

##### **Art. 110** Dati {#chap_3/sec_7/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--110}
Il FIS FA contiene i seguenti dati dei militari:
a.[^136] sesso;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e l’istruzione;
c. dati sanitari rilevanti per l’impiego;
d. numero di passaporto;
e. dati forniti volontariamente dalla persona interessata.

##### **Art. 111** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_7/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--111}
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per il FIS FA presso i militari interessati.

##### **Art. 112** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_7/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--112}
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del FIS FA agli organi e alle persone competenti per la condotta delle Forze aeree.

##### **Art. 113** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_7/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--113}
I dati del FIS FA sono conservati per cinque anni.

### **Sezione 8:** Sistema d’informazione per la condotta dei militari {#chap_3/sec_8}
##### **Art. 114** Organo responsabile {#chap_3/sec_8/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--114}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS).

##### **Art. 115** Scopo {#chap_3/sec_8/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--115}
L’IMESS serve ai comandi militari per incrementare negli ambiti seguenti le capacità di prestazione dei militari impiegati:
a. capacità di condotta;
b. capacità d’imporsi;
c. mobilità;
d. capacità di sopravvivenza;
e. capacità di resistenza.

##### **Art. 116** Dati {#chap_3/sec_8/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--116}
L’IMESS contiene i seguenti dati dei militari:
a. dati concernenti le condizioni fisiche;
b. profilo attitudinale;
c. dati tattici concernenti l’impiego.

##### **Art. 117** Raccolta dei dati {#chap_3/sec_8/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--117}
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati necessari per l’IMESS presso:
a. i militari interessati, mediante sensori;
b. il sistema PISA e il sistema FIS FT, mediante consultazione dei dati.

##### **Art. 118** Comunicazione dei dati {#chap_3/sec_8/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--118}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IMESS agli organi e alle persone seguenti:
a. ai superiori militari dei militari interessati;
b. ai comandi militari.
2. I dati sono inoltre trasmessi al sistema FIS FT.

##### **Art. 119** Conservazione dei dati {#chap_3/sec_8/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--119}
I dati dell’IMESS sono distrutti al termine dell’impiego.

## **Capitolo 4:** Sistemi d’informazione per l’istruzione {#chap_4}
### **Sezione 1:** Sistemi d’informazione per i simulatori {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 120** Organo responsabile {#chap_4/sec_1/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--120}
L’Aggruppamento Difesa gestisce sistemi d’informazione per i simulatori e li mette a disposizione dei comandi militari.

##### **Art. 121** Scopo {#chap_4/sec_1/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--121}
I sistemi d’informazione per i simulatori servono a sostenere l’istruzione e la qualificazione di:
a. militari;
b. civili chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito; e
c. terzi che si allenano al simulatore.

##### **Art. 122** Dati {#chap_4/sec_1/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--122}
I sistemi d’informazione per i simulatori contengono dati concernenti:
a. l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito;
b. le istruzioni assolte ai simulatori.

##### **Art. 123** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_1/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--123}
Gli organi e le persone competenti raccolgono i dati per i sistemi d’informazione per i simulatori presso:
a. la persona interessata;
b. i comandi militari;
c.[^137] i superiori militari o civili della persona interessata.

##### **Art. 124** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_1/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--124}
1. Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti:
a. agli organi e alle persone competenti per l’esercizio dei simulatori;
b. agli organi e alle persone competenti per l’istruzione e le qualificazioni.
2. Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:
a. alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano essenziali per l’allestimento di graduatorie;
b. agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distinzioni;
c.[^138] ai civili istruiti ai simulatori e a terzi che si allenano ai simulatori, nonché ai rispettivi organi superiori e superiori.

##### **Art. 125** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_1/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--125}
1. I dati dei sistemi d’informazione per i simulatori sono conservati sino al termine del servizio d’istruzione.
2. Nel caso di militari, civili o terzi che si allenano regolarmente sui medesimi simulatori, i dati relativi agli allenamenti possono essere conservati per dieci anni a decorrere dal termine del corrispondente allenamento.[^139]

### **Sezione 2:** Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 126** Organo responsabile {#chap_4/sec_2/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--126}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione (Learning Management System DDPS; LMS DDPS) e lo mette a disposizione dell’esercito e delle unità amministrative del DDPS.

##### **Art. 127** Scopo {#chap_4/sec_2/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--127}
Il LMS DDPS serve all’adempimento dei seguenti compiti nell’ambito della formazione e della formazione continua:[^140]
a. registrazione delle direttive in materia di istruzione;
b. pianificazione e svolgimento dell’istruzione;
c. gestione dei processi di istruzione;
d. controllo dell’istruzione;
e. analisi dei risultati dell’istruzione;
f.[^141] trasferimento delle conoscenze;
g.[^142] gestione delle competenze.

##### **Art. 128** Dati {#chap_4/sec_2/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--128}
Il LMS DDPS contiene i seguenti dati:[^143]
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e i servizi prestati nell’esercito;
b.[^144] generalità e funzioni degli impiegati del DDPS;
c. i risultati dell’istruzione;
d. un elenco delle prestazioni;
e.[^145] dati concernenti le capacità degli impiegati del DDPS nonché dei militari.

##### **Art. 129** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_2/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--129}
L’esercito e le unità amministrative del DDPS raccolgono i dati per il LMS DDPS presso:[^146]
a. la persona interessata;
b.[^147] le competenti unità amministrative del DDPS;
c. i comandi militari;
d.[^148] i superiori militari e civili della persona interessata.

##### **Art. 130** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_2/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--130}
1. L’esercito e le unità amministrative del DDPS rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del LMS DDPS agli organi e alle persone seguenti:[^149]
a. ai superiori della persona interessata incaricati dei compiti di istruzione;
b. agli organi competenti per il controllo dell’istruzione;
c.[^150] alla persona interessata.
2. Le Forze terrestri e le Forze aeree comunicano i dati:
a. alla truppa, sotto forma di graduatorie, per quanto i dati siano indispensabili per l’allestimento di graduatorie;
b. agli organi e alle persone competenti per l’acquisto e la consegna di distinzioni.

##### **Art. 131** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_2/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--131}
I dati del LMS DDPS sono conservati per una durata massima di dieci anni:
a. dopo il proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare;
b. dopo il termine del rapporto di lavoro degli impiegati del DDPS.

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione {#chap_4/sec_3}
##### **Art. 132** Organo responsabile {#chap_4/sec_3/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--132}
L’Aggruppamento Difesa[^151]gestisce un sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) e lo mette a disposizione della Farmacia dell’esercito.

##### **Art. 133** Scopo {#chap_4/sec_3/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--133}
L’ISGMP serve alla pianificazione, allo svolgimento e alla documentazione dell’istruzione e della formazione continua dei collaboratori della Farmacia dell’esercito.

##### **Art. 134** Dati {#chap_4/sec_3/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--134}
L’ISGMP contiene i seguenti dati:
a. numero AVS;
b. dati concernenti la professione, la funzione e il settore d’impiego;
c.[^152] dati concernenti l’assolvimento dell’istruzione e della formazione continua.

##### **Art. 135** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_3/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--135}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’ISGMP presso:
a. la persona interessata;
b. le competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa;
c. il sistema PISA.

##### **Art. 136** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_3/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--136}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’ISGMP agli organi e alle persone competenti per i compiti di cui all’articolo 133.
2. Le persone registrate nell’ISGMP ricevono un estratto stampato dei propri dati quale certificato personale di istruzione.

##### **Art. 137** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_3/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--137}
I dati dell’ISGMP sono conservati per dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di collaborazione.

### **Sezione 4:** Sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito {#chap_4/sec_4}
##### **Art. 138** Organo responsabile {#chap_4/sec_4/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--138}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito (SI CSNE).

##### **Art. 139** Scopo {#chap_4/sec_4/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--139}
Il SI CSNE serve:[^153]
a.[^154] all’allestimento e all’amministrazione delle autorizzazioni a condurre militari per conducenti di veicoli e di natanti, di licenze di condurre natanti federali nonché di licenze di periti della circolazione militare;
b. all’integrazione delle autorizzazioni a condurre militari nella licenza di condurre civile;
c.[^155] all’attuazione di misure amministrative relative a conducenti militari di veicoli e di natanti, a titolari di una licenza di condurre natanti federale e a periti della circolazione militare;
d. alla convocazione a visite di controllo da parte di medici di fiducia;
e. al controllo dell’istruzione di futuri conducenti, nonché dei maestri conducenti dell’esercito e dei periti della circolazione militare;
f.[^156] …
g. all’allestimento di valutazioni e statistiche.

##### **Art. 140** Dati {#chap_4/sec_4/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--140}
Il SI CSNE contiene i seguenti dati concernenti i futuri conducenti, le persone autorizzate a condurre, nonché i maestri conducenti dell’esercito e i periti della circolazione militare:[^157]
a. numero AVS;
b.[^158] dati concernenti l’istruzione, le autorizzazioni a condurre militari e le licenze;
c.[^159] dati concernenti misure amministrative;
d.[^160] i risultati dell’ultima visita di controllo e la data della prossima visita di controllo.

##### **Art. 141** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_4/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--141}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SI CSNE presso:
a. il PISA;
b. il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade;
c. l’IPV;
d. l’IGDP;
e. gli organi e le persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139.

##### **Art. 142** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_4/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--142}
1. L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del SI CSNE:
a. agli organi e alle persone incaricati dei compiti di cui all’articolo 139;
b. al PISA e al SIAC.[^161]
2. I dati possono essere trasmessi o richiamati elettronicamente.

##### **Art. 143** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_4/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143}
1. I dati del SI CSNE, compresi i dati sulle misure amministrative militari dell’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito, sono conservati al massimo per 80 anni dalla registrazione.
2. I dati sulle misure amministrative civili sono conservati al massimo finché sono contenuti nel SIAC.
3. I dati sulle singole visite di controllo sono conservati di volta in volta soltanto fino alla prossima visita di controllo.

### **Sezione 5:** Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici {#chap_4/sec_5}
##### **Art. 143a** Organo responsabile {#chap_4/sec_5/art_143_a omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143a}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR-Expert).

##### **Art. 143b** Scopo {#chap_4/sec_5/art_143_b omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143b}
Lo SPHAIR-Expert serve all’Aggruppamento Difesa per l’adempimento dei seguenti compiti:
a. registrazione delle persone interessate a una formazione per piloti militari, piloti professionisti, istruttori di volo o esploratori paracadutisti;
b. registrazione delle scuole di volo e di paracadutismo nonché dei quadri per lo svolgimento di corsi di formazione e di perfezionamento aeronautici;
c. pianificazione e svolgimento di corsi preparatori e corsi per la valutazione dei candidati a una formazione secondo la lettera a;
d. registrazione e analisi dei risultati dei test;
e. qualificazione e selezione dei candidati.

##### **Art. 143c** Dati {#chap_4/sec_5/art_143_c omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143c}
Lo SPHAIR-Expert contiene i seguenti dati:
a. generalità e indirizzo;
b. stato civile;
c. numero AVS;
d. data e luogo di nascita;
e. curriculum vitae e indicazioni concernenti esperienze di volo e di lancio;
f. conoscenze linguistiche;
g. incorporazione, grado, funzione e istruzione nell’esercito;
h. risultati dei test e loro analisi;
i. statuto e decisioni in materia di selezione;
j. riscontri scaturiti dal questionario del servizio sanitario destinato a piloti ed esploratori paracadutisti;
k. dati concernenti la taglia del vestiario;
l.[^162] interessi personali concernenti l’assunzione, la formazione, l’ulteriore sviluppo nonché la scelta della professione e della funzione.

##### **Art. 143d** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_5/art_143_d omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143d}
L’Aggruppamento Difesa o terzi da esso incaricati raccolgono i dati per lo SPHAIR-Expert presso:
a. la persona interessata;
b. i comandi militari competenti per le decisioni in materia di selezione;
c. le scuole di volo e di paracadutismo incaricate dello svolgimento dei test;
d. l’Istituto di medicina aeronautica.

##### **Art. 143e** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_5/art_143_e omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143e}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello SPHAIR-Expert agli organi e alle persone seguenti:
a. agli organi militari dell’Aggruppamento Difesa competenti per lo svolgimento dei test;
b. agli organi competenti per le decisioni in materia di selezione e all’Istituto di medicina aeronautica;
c. alle persone interessate, per la registrazione dei propri dati e per la consultazione dei risultati dei test e dei risultati finali;
d. agli organi incaricati dell’amministrazione.
2. Esso comunica le generalità, l’indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail alle scuole di volo e di paracadutismo civili incaricate dall’Aggruppamento Difesa di svolgere i test.
3. Esso comunica alle compagnie aeree e alle scuole di volo civili la raccomandazione finale registrata nello SPHAIR-Expert e l’indirizzo e-mail, sempre che al riguardo la persona interessata abbia dato il suo consenso.

##### **Art. 143f** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_5/art_143_f omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143f}
I dati dello SPHAIR-Expert sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o di perfezionamento aeronautici della persona interessata.

### **Sezione 6:** Sistema d’informazione Formazione alla condotta {#chap_4/sec_6}
##### **Art. 143g** Organo responsabile {#chap_4/sec_6/art_143_g omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143g}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Formazione alla condotta (SIFC).

##### **Art. 143h** Scopo {#chap_4/sec_6/art_143_h omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143h}
Il SIFC serve al controllo della formazione, all’analisi dei risultati della formazione e all’organizzazione degli esami.

##### **Art. 143i** Dati {#chap_4/sec_6/art_143_i omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143i}
Il SIFC contiene i dati seguenti:
a. generalità, domicilio, luogo di origine, Cantone di origine e indirizzi;
b. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione e i servizi nell’esercito;
c. numero AVS;
d. sesso;
e. data di nascita;
f. dati concernenti la formazione e gli esami, numeri dei candidati, lingua d’esame e dati sugli esami (data, ora, luogo, perito);
g. dati sulle prestazioni personali (data dell’inoltro, risultato);
h. partecipazione all’esame e risultati dell’esame.

##### **Art. 143j** Raccolta dei dati {#chap_4/sec_6/art_143_j omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143j}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SIFC presso:
a. le persone interessate;
b. i superiori militari delle persone interessate;
c. le unità amministrative competenti dell’Aggruppamento Difesa;
d. il PISA.

##### **Art. 143k** Comunicazione dei dati {#chap_4/sec_6/art_143_k omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143k}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SIFC agli organi e alle persone:
a. competenti per l’immissione dei dati nel SIFC;
b. competenti per il coordinamento degli esami per i singoli moduli.
2. I dati del SIFC sono comunicati:
a. agli organi civili competenti per il rilascio del certificato attestante l’adempimento con successo dei singoli moduli;
b. alle persone registrate nel SIFC, quale certificato personale di formazione.

##### **Art. 143l** Conservazione dei dati {#chap_4/sec_6/art_143_l omnilex-key=ch-fedlex--510.91--143l}
I dati del SIFC sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dal rilevamento.

## **Capitolo 5:** Sistemi d’informazione di sicurezza {#chap_5}
### **Sezione 1:** … {#chap_5/sec_1}
##### **Art. 144 a 149** {#chap_5/sec_1/art_144_149 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--144–149}

### **Sezione 2:** … {#chap_5/sec_2}
##### **Art. 150 a 155** {#chap_5/sec_2/art_150_155 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--150–155}

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione per le richieste di visita {#chap_5/sec_3}
##### **Art. 156** Organo responsabile {#chap_5/sec_3/art_156 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--156}
L’organo del DDPS competente per il trattamento di richieste di visita gestisce un sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE).

##### **Art. 157** Scopo {#chap_5/sec_3/art_157 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--157}
Il SIBE serve al trattamento di richieste di visita all’estero comportanti l’accesso a informazioni classificate.

##### **Art. 158** Dati {#chap_5/sec_3/art_158 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--158}
Il SIBE contiene i seguenti dati:
a. analisi dei rischi;
b. decisione concernente il controllo di sicurezza relativo alle persone.

##### **Art. 159** Raccolta dei dati {#chap_5/sec_3/art_159 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--159}
Il servizio specializzato raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata;
b. le aziende interessate;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione.

##### **Art. 160** Comunicazione dei dati {#chap_5/sec_3/art_160 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--160}
Il livello di sicurezza e la decisione concernente il controllo possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita.

##### **Art. 161** Conservazione dei dati {#chap_5/sec_3/art_161 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--161}
I dati del SIBE sono conservati per dieci anni.

### **Sezione 4:** Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso {#chap_5/sec_4}
##### **Art. 162** Organo responsabile {#chap_5/sec_4/art_162 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--162}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO).

##### **Art. 163** Scopo {#chap_5/sec_4/art_163 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--163}
Il sistema ZUKO serve all’adempimento dei seguenti compiti in prossimità e all’interno degli impianti e degli edifici degni di protezione della Confederazione, in particolare di quelli dell’esercito:[^163]
a. identificazione e individuazione biometriche delle persone;
b. concessione o rifiuto dell’accesso;
c. garanzia di un flusso controllato di materiale;
d. verbalizzazione documentabile di qualsiasi movimento;
e. amministrazione dei dati di persone e di impianti necessari per il controllo dell’accesso.

##### **Art. 164** Dati {#chap_5/sec_4/art_164 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--164}
Il sistema ZUKO contiene i seguenti dati:
a. dati concernenti le autorizzazioni d’accesso e i controlli dell’accesso;
b. dati biometrici.

##### **Art. 165** Raccolta dei dati {#chap_5/sec_4/art_165 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--165}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ZUKO presso:
a. la persona interessata;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione.

##### **Art. 166** Comunicazione dei dati {#chap_5/sec_4/art_166 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--166}
I dati del sistema ZUKO possono essere comunicati unicamente alla giustizia militare sulla base di una decisione scritta di un giudice istruttore.

##### **Art. 167** Conservazione dei dati {#chap_5/sec_4/art_167 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167}
I dati del sistema ZUKO sono conservati per dieci anni a decorrere dall’ultima utilizzazione.

### **Sezione 5:** Sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare {#chap_5/sec_5}
##### **Art. 167a** Organo responsabile {#chap_5/sec_5/art_167_a omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167a}
L’Aggruppamento Difesa gestisce un sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS).

##### **Art. 167b** Scopo {#chap_5/sec_5/art_167_b omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167b}
Lo JORASYS serve all’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM[^164], in particolare:
a. alla tenuta dei giornali delle centrali d’intervento del comando della polizia militare;
b. all’allestimento dei rapporti relativi ai compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza delle formazioni di professionisti del comando della polizia militare;
c. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;
d. all’autoprotezione dell’esercito.

##### **Art. 167c** Dati {#chap_5/sec_5/art_167_c omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167c}
1. Lo JORASYS contiene i seguenti dati di persone soggette al diritto penale militare:
a. generalità;
b. stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione;
c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità;
d. incorporazione, grado, funzione e servizi prestati nell’esercito;
e. tipo e numero dell’arma dell’esercito e annotazione relativa al ritiro cautelare o al ritiro definitivo dell’arma;
f. revoca o sequestro della licenza di condurre, nonché analisi dell’alito e del sangue e relativi risultati;
g. situazione reddituale e patrimoniale;
h. elenco degli oggetti sequestrati.
2. In caso di avvenimenti in relazione con l’esercito o con militari, lo JORASYS può contenere anche i seguenti dati di terzi:
a. generalità;
b. stato civile, luogo di nascita e luogo d’origine, nonché professione;
c. nazionalità, statuto di soggiorno e dati per la prova dell’identità;
d. generalità del rappresentante legale o del datore di lavoro.
3. Lo JORASYS può contenere dati concernenti avvenimenti in relazione con l’esercito o con militari anche nei casi in cui l’autore del fatto è ignoto.

##### **Art. 167d** Raccolta dei dati {#chap_5/sec_5/art_167_d omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167d}
Il comando della polizia militare raccoglie i dati per lo JORASYS presso:
a. la persona interessata;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
d. le autorità penali civili e militari, le autorità civili e militari di esecuzione delle pene, nonché le autorità civili e militari preposte alla giurisdizione amministrativa;
e. mediante procedura di richiamo o automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire:
        1. dal registro nazionale di polizia,
        2. dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL dell’Ufficio federale di polizia,
        3. dal SIAC,
        4. dalle banche dati dell’Ufficio centrale Armi di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 LArm[^165],
        5. dalla consultazione online dei registri delle armi dei Cantoni,
        6. dal PISA,
        7. dall’IPV,
        8. dal SI CSNE,
        9. dal sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD),
        10. dal PSN.

##### **Art. 167e** Comunicazione dei dati {#chap_5/sec_5/art_167_e omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167e}
1. Il comando della polizia militare rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dello JORASYS alle persone seguenti:
a. ai collaboratori presso le centrali d’intervento del comando della polizia militare;
b. ai collaboratori del comando della polizia militare per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM[^166];
c. ai collaboratori del Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs) per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM.[^167]
2. Il comando della polizia militare comunica i dati dello JORASYS sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti:
a. alla giustizia militare;
b. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
c.[^168] agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere.

##### **Art. 167f** Conservazione dei dati {#chap_5/sec_5/art_167_f omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167f}
I dati dello JORASYS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla conclusione delle attività della polizia militare concernenti un fatto.

### **Sezione 6:** Sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito {#chap_5/sec_6}
##### **Art. 167g** Organo responsabile {#chap_5/sec_6/art_167_g omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167g}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito (IPSA).

##### **Art. 167h** Scopo {#chap_5/sec_6/art_167_h omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167h}
L’IPSA serve al SPPEs per l’adempimento dei suoi compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM[^169], in particolare:
a. alla valutazione della situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare;
b. alla protezione preventiva dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti;
c. alla tenuta dei giornali e alla condotta dell’impiego.

##### **Art. 167i** Dati {#chap_5/sec_6/art_167_i omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167i}
L’IPSA contiene i seguenti dati di persone da cui deriva una possibile minaccia per l’esercito:
a. generalità;
b. stato civile, luogo di nascita, luogo d’origine, professione e istruzione;
c. nazionalità, etnia, religione e statuto di soggiorno;
d. dati per la prova dell’identità, inclusi i caratteri somatici;
e. orientamento politico e ideologico;
f. risultati del reclutamento, incorporazione, grado, funzione, istruzione, qualificazioni, servizi prestati, impieghi ed equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
g. situazione reddituale e patrimoniale;
h. dati medici e biometrici;
i. riprese videofotografiche e registrazioni audio;
j. persone di referenza nonché loro identità;
k. dati concernenti i luoghi di permanenza della persona, inclusi i profili di spostamento;
l. dati concernenti i mezzi di trasporto e di comunicazione utilizzati dalla persona, inclusi i dati relativi all’utilizzo e alla posizione nonché i profili di spostamento;
m. dettagli relativi alla possibile minaccia per l’esercito derivante dalla persona;
n. ulteriori informazioni e dati necessari al SPPEs per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 100 capoverso 1 LM[^170].

##### **Art. 167j** Raccolta dei dati {#chap_5/sec_6/art_167_j omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167j}
Il SPPEs raccoglie i dati per l’IPSA:
a. presso la persona interessata;
b. presso i comandi militari;
c. presso i servizi delle attività informative svizzeri ed esteri;
d. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
e. presso le autorità penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f. da fonti pubblicamente accessibili;
g. mediante procedura di richiamo da:
        1. PISA,
        2. SI CSNE,
        3. JORASYS,
        4. SI PDD,
        5. PSN.

##### **Art. 167k** Comunicazione dei dati {#chap_5/sec_6/art_167_k omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167k}
1. Il SPPEs rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IPSA ai propri collaboratori per l’adempimento dei rispettivi compiti secondo l’articolo 100 LM[^171].
2. Il SPPEs comunica i dati dell’IPSA sotto forma di estratti scritti agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui ne necessitino per adempiere i rispettivi compiti legali:
a. agli organi competenti per la protezione delle informazioni e delle opere;
b. agli organi competenti per la ciberdifesa;
c. al Servizio specializzato per l’estremismo in seno all’esercito;
d. al comando della polizia militare;
e. all’unità organizzativa Personale dell’esercito;
f. ai comandanti della truppa competenti, relativamente al loro ambito;
g. al Servizio delle attività informative della Confederazione, fatto salvo l’articolo 5 capoverso 5 LAIn[^172];
h. all’Ufficio federale di polizia.

##### **Art. 167l** Conservazione dei dati {#chap_5/sec_6/art_167_l omnilex-key=ch-fedlex--510.91--167l}
Dopo il venir meno della possibile minaccia per l’esercito derivante dalla persona interessata, i dati dell’IPSA sono conservati per cinque anni al massimo.

## **Capitolo 6:** Altri sistemi d’informazione {#chap_6}
### **Sezione 1:** Sistema d’informazione Centro danni DDPS {#chap_6/sec_1}
##### **Art. 168** Organo responsabile {#chap_6/sec_1/art_168 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--168}
La Segreteria generale del DDPS gestisce un sistema d’informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS).

##### **Art. 169** Scopo {#chap_6/sec_1/art_169 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--169}
Il SCHAMIS serve:[^173]
a. alla liquidazione delle pretese di risarcimento di danni secondo gli articoli 134–139 LM[^174];
b. alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione;
c. alle decisioni in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione;
d.[^175] all’emissione di attestati di assicurazione elettronici per i veicoli della Confederazione;
e.[^176] alla liquidazione dei sinistri in cui sono coinvolti veicoli a motore di parlamentari conformemente all’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 1988[^177]concernente la legge sulle indennità parlamentari.

##### **Art. 170** Dati {#chap_6/sec_1/art_170 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--170}
Il SCHAMIS contiene:[^178]
a.[^179] i seguenti dati concernenti le parti lese e gli autori dei danni:
        1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,
        2. numero di assicurazione sociale,
        3. indicazioni concernenti la situazione finanziaria e professionale,
        4. dati di assicurazioni,
        5. dati medici e sanitari,
        6. dati da procedimenti penali, civili, disciplinari e amministrativi,
        7. dati di condotta militari,
        8. dati relativi ai detentori dei veicoli;
a^bis^.[^180] i seguenti dati di terzi necessari all’adempimento dello scopo:
        1. generalità, indirizzo, dati di contatto e lingua di corrispondenza,
        2. professione;
b. indicazioni concernenti i danni;
c. indicazioni concernenti l’ammontare dei danni;
d. accertamenti di periti.

##### **Art. 171** Raccolta dei dati {#chap_6/sec_1/art_171 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--171}
La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il SCHAMIS presso:[^181]
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b. i comandi militari;
c. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
d. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
e. le autorità penali civili e militari, nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa;
f. i superiori militari e, previo consenso della persona interessata, i superiori civili;
g. i periti;
h. le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
i.[^182] le assicurazioni

##### **Art. 172** Comunicazione dei dati {#chap_6/sec_1/art_172 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--172}
1. La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SCHAMIS ai collaboratori incaricati dei compiti di cui all’articolo 169.
2. La Segreteria generale del DDPS comunica ai terzi che partecipano alla liquidazione di sinistri e di pretese in materia di responsabilità civile i dati necessari a tal fine.

##### **Art. 173** Conservazione dei dati {#chap_6/sec_1/art_173 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--173}
I dati del SCHAMIS sono conservati per dieci anni a decorrere dalla chiusura definitiva della procedura.

### **Sezione 2:** Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa {#chap_6/sec_2}
##### **Art. 174** Organo responsabile {#chap_6/sec_2/art_174 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--174}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD).

##### **Art. 175** Scopo {#chap_6/sec_2/art_175 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--175}
Il SI PDD serve all’adempimento dei seguenti compiti:[^183]
a. approntamento di dati logistici per tutti i compiti della logistica dell’esercito;
b. approntamento di una base di dati per il fabbisogno di informazioni logistiche di altri organi autorizzati;
c. scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari.

##### **Art. 176** Dati {#chap_6/sec_2/art_176 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--176}
Il SI PDD contiene i seguenti dati:[^184]
a. dati concernenti l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione, le qualificazioni e l’equipaggiamento nell’esercito e nella protezione civile;
b. dati concernenti l’impiego nell’esercito e nella protezione civile;
c.[^185] dati necessari per lo scambio di dati di cui all’articolo 175 lettera c.

##### **Art. 177** Raccolta dei dati {#chap_6/sec_2/art_177 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--177}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il SI PDD presso:
a. i comandi militari;
b. le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
c. gli altri sistemi d’informazione militari.

##### **Art. 178** Comunicazione dei dati {#chap_6/sec_2/art_178 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--178}
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del SI PDD agli organi e alle persone seguenti:
a. i dati di cui all’articolo 176 lettere a e b, ai comandi militari nonché alle competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni;
b. i dati di cui all’articolo 176 lettera c, agli organi e alle persone competenti per i sistemi d’informazione militari.

##### **Art. 179** Conservazione dei dati {#chap_6/sec_2/art_179 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179}
I dati del SI PDD sono conservati per cinque anni al massimo.

### **Sezione 3:** Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse {#chap_6/sec_3}
##### **Art. 179a** Organo responsabile {#chap_6/sec_3/art_179_a omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179a}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).

##### **Art. 179b** Scopo {#chap_6/sec_3/art_179_b omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179b}
Il PSN serve alla gestione della logistica, delle finanze e del personale dell’esercito nonché delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; ha lo scopo di:
a. garantire la prontezza materiale sino al momento della restituzione dell’equipaggiamento personale dei militari e del materiale di corpo della truppa;
b. assicurare i controlli relativi alla consegna di materiale dell’esercito a terzi e i controlli relativi al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi;
c. assicurare i controlli relativi alla consegna, al ritiro ordinario, al deposito, al ritiro cautelare e al ritiro definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito, nonché i controlli relativi alla cessione in proprietà;
d. consentire lo scambio di dati con la banca dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 lettera d LArm[^186];
e. consentire l’amministrazione, la gestione e l’archiviazione di dati personali e dati concernenti conteggi relativi al personale civile e militare.

##### **Art. 179c** Dati {#chap_6/sec_3/art_179_c omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179c}
1. Il PSN contiene i seguenti dati dei militari:
a. le generalità e i dati di controllo, con l’incorporazione, il grado, la funzione, l’istruzione militare, l’impiego e l’equipaggiamento nonché lo statuto secondo la LM[^187];
b. la corrispondenza e il controllo delle pratiche;
c. i dati sul servizio militare;
d. i dati sanitari necessari per l’equipaggiamento;
e. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.
2. Per quanto riguarda le persone soggette all’obbligo di leva e i militari nonché i detentori di un’arma personale o di un’arma in prestito, il PSN contiene i seguenti dati:
a. le generalità;
b. i dati sulla consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo di un’arma personale o di un’arma in prestito;
c. i dati comunicati volontariamente dalle persone interessate;
d. i dati sulla cessione in proprietà dell’arma personale o sugli eventuali relativi motivi d’impedimento;
e. le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi concernenti persone soggette all’obbligo di leva e militari ai quali il diritto di acquisto, possesso e porto di armi è stato rifiutato o revocato in virtù della LArm[^188].
3. Il PSN contiene i dati di controllo relativi alla consegna e al ritiro di materiale dell’esercito consegnato a terzi nonché le generalità di questi ultimi.
4. Il PSN contiene i dati dei candidati a un impiego nonché i dati degli impiegati contenuti, rispettivamente, nei dossier di candidatura e negli atti del personale tenuti in virtù della LPers[^189]e delle sue disposizioni d’esecuzione.[^190]

##### **Art. 179d** Raccolta dei dati {#chap_6/sec_3/art_179_d omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179d}
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso:
a. i militari interessati o i loro rappresentanti legali;
b. terzi;
c. i candidati a un impiego;
d. gli impiegati e i rispettivi superiori diretti;
e.[^191] le competenti unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni: dai sistemi d’informazione militari, dall’IGDP e dalla banca dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 lettera c LArm[^192].

##### **Art. 179e** Comunicazione dei dati {#chap_6/sec_3/art_179_e omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179e}
1. Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSN agli organi e alle persone seguenti:
a. alle persone che, per la Confederazione e per i Cantoni, sono competenti per l’equipaggiamento dei militari e di terzi;
b. alle competenti unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa, per quanto riguarda i dati sull’arma personale e sull’arma in prestito;
c. agli impiegati dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
d. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei candidati a un impiego e degli impiegati nel rispettivo ambito;
e. ai superiori, per la consultazione dei dati degli impiegati subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti impiegati;
f. in caso di trasferimenti di personale all’interno dell’Aggruppamento Difesa, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere d ed e.
2. Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali:
a. ai comandi militari e alle autorità militari;
b. alle competenti autorità penali e autorità di esecuzione delle pene, su loro richiesta: generalità e numero AVS dei detentori di armi personali o di armi in prestito;
c. all’Ufficio centrale Armi, mediante procedura automatizzata:
        1. generalità e numero AVS di militari ai quali è stata ceduta in proprietà l’arma personale, nonché il tipo e il numero dell’arma,
        2. i dati del PSN concernenti decisioni in materia di consegna dell’arma personale e indicazioni sui motivi d’impedimento, nonché decisioni in materia di ritiro cautelare o ritiro definitivo dell’arma personale, per l’elaborazione nella banca dati di cui all’articolo 32*a* capoverso 1 lettera d LArm[^193];
d. alle persone autorizzate presso la RUAG, per l’equipaggiamento;
e.[^194] alle unità amministrative dell’Amministrazione federale tramite un’interfaccia con l’IGDP;
f. a terzi, per quanto necessario ai fini dell’adempimento dei loro compiti legali o contrattuali.

##### **Art. 179f** Conservazione dei dati {#chap_6/sec_3/art_179_f omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179f}
1. I dati del PSN sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
2. I dati di terzi sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal ritiro del materiale dell’esercito. I dati concernenti l’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dalla restituzione dell’arma.
3. I dati sulla consegna, il deposito e il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito sono conservati per 20 anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare o dalla cessione in proprietà dell’arma personale.
4. I dati degli impiegati contenuti negli atti del personale sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dal termine del rapporto di lavoro con l’Aggruppamento Difesa. I risultati dei test della personalità e le valutazioni del potenziale sono conservati per cinque anni al massimo. Le valutazioni delle prestazioni nonché le decisioni fondate su valutazioni sono conservate per cinque anni; nel caso di una causa giudiziaria in corso, al più tardi fino alla conclusione del procedimento.

### **Sezione 4:** Sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio {#chap_6/sec_4}
##### **Art. 179g** Organo responsabile {#chap_6/sec_4/art_179_g omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179g}
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio (TFS).

##### **Art. 179h** Scopo {#chap_6/sec_4/art_179_h omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179h}
Il TFS serve all’amministrazione e alla gestione del tiro fuori del servizio per:[^195]
a. la pianificazione, lo svolgimento e il controllo di esercizi federali, esercizi di tiro e corsi di tiro;
b. il controllo dell’adempimento del tiro obbligatorio;
c. l’ordinazione di armi per i corsi per giovani tiratori;
d. il conteggio dei contributi federali destinati alle società di tiro riconosciute e dei contributi federali per corsi di tiro per ritardatari;
e. l’ordinazione di munizioni per le società di tiro riconosciute e le feste di tiro;
f. il conteggio delle spese dei funzionari per il tiro fuori del servizio;
g. l’amministrazione degli impianti di tiro.

##### **Art. 179i** Dati {#chap_6/sec_4/art_179_i omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179i}
Il TFS contiene i seguenti dati che, nell’interesse della difesa nazionale, sono necessari per il controllo dei tiri obbligatori e di altri tiri e che concernono militari obbligati al tiro, funzionari per il tiro fuori del servizio, società di tiro riconosciute e i rispettivi membri, nonché tiratori:[^196]
a. generalità;
b. numero AVS;
c. dati di controllo militari, con l’incorporazione, il grado e la funzione;
d. numeri delle armi;
e. limitazioni in materia di consegna di armi personali o di armi in prestito;
f. dati amministrativi per lo svolgimento di corsi e il versamento di indennità;
g. dati comunicati volontariamente dalle persone interessate.

##### **Art. 179j** Raccolta dei dati {#chap_6/sec_4/art_179_j omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179j}
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il TFS presso:[^197]
a. le società di tiro riconosciute;
b. i funzionari per il tiro fuori del servizio;
c. le autorità militari.

##### **Art. 179k** Comunicazione dei dati {#chap_6/sec_4/art_179_k omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179k}
1. L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del TFS agli organi e alle persone seguenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti:[^198]
a. alle società e alle federazioni di tiro riconosciute;
b. ai funzionari per il tiro fuori del servizio;
c. ai detentori di armi in prestito;
d. alle autorità militari.
2. L’Aggruppamento Difesa comunica all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’organo incaricato del traffico dei pagamenti i dati del TFS necessari per i conteggi e i controlli di cui all’articolo 179*h* .[^199]

##### **Art. 179l** Conservazione dei dati {#chap_6/sec_4/art_179_l omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179l}
1. I dati del TFS sono conservati per cinque anni a decorrere dall’ultima registrazione.[^200]
2. I dati dell’AFS sono conservati per due anni al massimo a decorrere dagli avvenimenti seguenti:
a. proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare dei militari obbligati al tiro;
b. cessazione dell’attività di funzionario per il tiro fuori del servizio;
c. restituzione dell’arma in prestito;
d. decesso.

### **Sezione 5:** Sistema d’informazione Master Data Management {#chap_6/sec_5}
##### **Art. 179m** Organo responsabile {#chap_6/sec_5/art_179_m omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179m}
La Segreteria generale del DDPS gestisce il sistema d’informazione Master Data Management (MDM).

##### **Art. 179n** Scopo {#chap_6/sec_5/art_179_n omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179n}
Il MDM serve all’amministrazione e alla messa a disposizione di dati dei partner commerciali esistenti e potenziali per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

##### **Art. 179o** Dati {#chap_6/sec_5/art_179_o omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179o}
Il MDM contiene i seguenti dati di partner commerciali esistenti e potenziali:
a. dati relativi al nome o alla ditta;
b. dati relativi agli indirizzi;
c. conto bancario;
d. dati di contatto;
e. sesso;
f. nazionalità;
g. lingua di corrispondenza;
h. categoria di stranieri;
i. professione;
j. data di nascita;
k. numero d’assicurazione sociale;
l. forma giuridica;
m. numero unico d’identificazione delle imprese (IDI), numero di identificazione fiscale nonché ulteriori numeri e codici di incorporazione specifici dell’impresa;
n. indicazioni concernenti fallimenti;
o. statuto quale partner commerciale;
p. dati di base logistici, quali i dati di base relativi al materiale e alla struttura sistemica, connessi con il partner commerciale.

##### **Art. 179p** Raccolta dei dati {#chap_6/sec_5/art_179_p omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179p}
La Segreteria generale del DDPS raccoglie i dati per il MDM:
a. presso i partner commerciali esistenti e potenziali;
b. presso le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
c. tramite un’interfaccia dal sistema d’informazione della Confederazione gestito al di fuori del DDPS per il Master Data Management;
d. presso fornitori e fabbricanti di materiale svizzeri ed esteri.

##### **Art. 179q** Comunicazione dei dati {#chap_6/sec_5/art_179_q omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179q}
La Segreteria generale del DDPS rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDM agli organi e alle persone competenti per i processi operativi del DDPS nei settori finanze, acquisizione, logistica, immobili e personale.

##### **Art. 179r** Conservazione dei dati {#chap_6/sec_5/art_179_r omnilex-key=ch-fedlex--510.91--179r}
1. Dopo la conclusione della relazione d’affari con un partner commerciale, i dati del MDM sono conservati come segue:
a. i dati di cui all’articolo 179*o* lettere a–o, per dieci anni;
b. i dati di cui all’articolo 179*o* lettera p, per 50 anni.
2. Se è chiaro che una persona non diventerà partner commerciale, i suoi dati sono conservati per due anni.

## **Capitolo 7:** Mezzi di sorveglianza {#chap_7}
##### **Art. 180** Organo responsabile {#chap_7/art_180 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--180}
L’esercito e l’amministrazione militare gestiscono apparecchi e impianti di sorveglianza mobili e fissi, al suolo e aerotrasportati, con e senza equipaggio (mezzi di sorveglianza).

##### **Art. 181** Scopo {#chap_7/art_181 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--181}
1. I mezzi di sorveglianza servono all’adempimento dei seguenti compiti:
a.[^201] garanzia della sicurezza dei militari, delle installazioni e del materiale dell’esercito nei settori:
        1. della truppa,
        2. degli oggetti utilizzati a scopi militari dell’esercito, dell’amministrazione militare o di terzi;
b. adempimento del mandato in occasione di impieghi nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo, nell’ambito delle decisioni delle competenti autorità;
c. istruzione in vista dei compiti di cui alle lettere a e b.
2. Con i suoi mezzi di sorveglianza e con il personale necessario, l’esercito può fornire alle autorità civili, su richiesta, prestazioni di sorveglianza aerotrasportate:[^202]
a. per compiti di polizia e per la sorveglianza delle frontiere in occasione di impieghi urgenti e di durata limitata:
        1. per la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza,
        2. per la difesa da minacce alle frontiere, segnatamente per la prevenzione e la lotta contro trasferimenti di merci e passaggi della frontiera non autorizzati, nonché contro la criminalità transfrontaliera;
b. in caso di catastrofi naturali e per impieghi di ricerca e di salvataggio;
c. per impieghi di durata limitata di sorveglianza del traffico e per la sorveglianza di manifestazioni e dimostrazioni potenzialmente violente.
3. Gli impieghi ai sensi del capoverso 2 di particolare portata politica devono essere previamente approvati dal DDPS.
4. Il DDPS informa annualmente le Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere in merito agli impieghi ai sensi del capoverso 2.

##### **Art. 182** Dati {#chap_7/art_182 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--182}
Con i mezzi di sorveglianza possono essere raccolti tutti i dati necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 181.

##### **Art. 183** Raccolta dei dati {#chap_7/art_183 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--183}
1. I mezzi di sorveglianza devono essere impiegati in modo trasparente, sempre che la trasparenza non pregiudichi l’adempimento dei compiti.
2. L’impiego di mezzi di sorveglianza a favore di autorità civili può aver luogo unicamente nell’ambito delle basi legali applicabili alle autorità civili appoggiate.

##### **Art. 184** Comunicazione dei dati {#chap_7/art_184 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--184}
1. I dati raccolti con i mezzi di sorveglianza possono essere resi accessibili mediante procedura di richiamo unicamente alle persone direttamente incaricate di adempiere il mandato per il quale i mezzi di sorveglianza sono stati impiegati.
2. I dati trattati possono essere comunicati unicamente agli organi e alle persone autorizzati a riceverli conformemente al mandato. I destinatari possono trasmettere i dati soltanto in conformità con il mandato.
3. I dati che non sono necessari per adempiere il mandato non possono essere comunicati. Se possono essere rilevanti ai fini del perseguimento penale, tali dati possono essere comunicati all’Ufficio federale di polizia; quest’ultimo li inoltra alle competenti autorità di perseguimento penale.

##### **Art. 185** Distruzione dei dati {#chap_7/art_185 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--185}
I dati trattati devono essere distrutti:
a. non appena non sono più necessari per adempiere il compito;
b. dopo la consegna all’Archivio federale, se sussiste un obbligo di archiviazione fondato sul diritto federale.

## **Capitolo 8:** Disposizioni finali {#chap_8}
##### **Art. 186** Disposizioni esecutive {#chap_8/art_186 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--186}
1. Per ogni sistema d’informazione il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie riguardo:
a. ai dettagli relativi alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b. ai dati personali trattati che non sono degni di particolare protezione;
c. ai dettagli concernenti la raccolta, la conservazione, la comunicazione, segnatamente nell’ambito della procedura di richiamo, l’archiviazione e la distruzione dei dati;
d. alla collaborazione con i Cantoni;
e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli:
a. della Rete integrata di sistemi d’informazione;
b. dell’impiego di mezzi di sorveglianza, stabilendo in particolare quali mezzi di sorveglianza sono autorizzati e in quali casi è ammessa la raccolta segreta di dati.
3. Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul trattamento transfrontaliero di dati personali, sempre che secondo la LPD[^203]non sia necessaria una base legale figurante in una legge in senso formale.[^204]

##### **Art. 187** Modifica del diritto vigente {#chap_8/art_187 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--187}
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

##### **Art. 188** Entrata in vigore {#chap_8/art_188 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--188}
1. La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2010[^205]

(art. 187)
### Modifica del diritto vigente {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--510.91--annex-1}
…[^206]

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^2]: RS  **101**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^4]: FF  **2008**  2685
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046)
[^6]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^9]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^10]: RS  **235.1**
[^11]: Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046)
[^12]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^13]: Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^14]: Nuova espr. giusta l’all. n. 14 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del  numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2021**  758;FF  **2019**  6043). Di detta mod. é tenuto in tutto il testo.
[^15]: RS  **831.10**
[^16]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024  (RU  **2023**  117,650;FF  **2021**  3046).
[^17]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^18]: RS  **235.1**
[^19]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^20]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 42 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU  **2022**  491;FF  **2017**  5939).
[^21]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^22]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^23]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^24]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^25]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^26]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^27]: Introdotta dall’all. 1 n. 14 della LF del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  232, **2023**  650;FF  **2017**  2563).
[^28]: RS  **510.10**
[^29]: Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 14 della LF del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU  **2022**  232, **2023**  650;FF  **2017**  2563).
[^30]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^31]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^32]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^33]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^34]: RS  **431.02**
[^35]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^36]: RS  **520.1**
[^37]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^38]: Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Abrogato dall’all. n 3 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^39]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^40]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^41]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Nuovo  testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^42]: La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS  **170.512.1** ), con effetto dal  1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[^43]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^44]: Introdotta dall’all. n. 5 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012  (RU  **2012**  3745;FF  **2007**  4613, **2010**  6923).
[^45]: Introdotta dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013 (RU  **2015**  187;FF  **2013**  1801). Abrogato dall’all. n 3 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^46]: Introdotto dall’all. n. II 9 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative  (RU  **2017**  4095;FF  **2014**  1885). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022,  in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^47]: RS  **121**
[^48]: Originaria lett. i. Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^49]: Introdotto dal n. II 1 della LF del 27 set. 2013 (RU  **2015**  187;FF  **2013**  1801). Nuovo testo giusta l’all. n 3 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU  **2024**  681;FF  **2023**  2245).
[^50]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^51]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^52]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^53]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^54]: Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^55]: Nuovo testo giusta il n. I 12 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in  seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU  **2020**  2743).
[^56]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale  informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  600;FF  **2014**  4929).
[^57]: Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale  informatizzato VOSTRA, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU  **2022**  600;FF  **2014**  4929).
[^58]: RS  **330**
[^59]: Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio  d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^60]: RS  **514.54**
[^61]: Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio  d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^62]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^63]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^64]: RS  **510.10**
[^65]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Nuovo  testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^66]: RS  **520.1**
[^67]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^68]: Introdotto dal n. II della LF del 23 dic. 2011 (RU  **2012**  45516775;FF  **2011**  4077).  Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^69]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^70]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^71]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^72]: Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio  d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^73]: RS  **510.10**
[^74]: Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^75]: Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  725;FF  **2021**  2198).
[^76]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^77]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^78]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^79]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^80]: Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  725;FF  **2021**  2198).
[^81]: RS  **661**
[^82]: Abrogata dal n. I della LF del 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^83]: RS  **824.0**
[^84]: Introdotta dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio  d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^85]: RS  **514.54**
[^86]: Introdotto dal n. I 4 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio  d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU  **2016**  1831;FF  **2014**  277).
[^87]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^88]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^89]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^90]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^91]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^92]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^93]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^94]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^95]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^96]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^97]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^98]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^99]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^100]: Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua,  in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  689;FF  **2013**  3085).
[^101]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^102]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^103]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^104]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^105]: RS  **172.220.1**
[^106]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU 2025 703; FF 2024 1216).
[^107]: RS  **811.11**
[^108]: Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026  (RU 2025 703; FF 2024 1216).
[^109]: Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^110]: Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^111]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^112]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^113]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^114]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^115]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^116]: RS  **321.0**
[^117]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^118]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^119]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^120]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^121]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^122]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^123]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^124]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^125]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^126]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^127]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^128]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^129]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^130]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^131]: Nuova espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^132]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^133]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^134]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^135]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^136]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^137]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^138]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^139]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^140]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^141]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^142]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^143]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^144]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^145]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^146]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^147]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^148]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^149]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^150]: Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^151]: Nuova espressione giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^152]: Nuovo testo giusta l’all. n. 22 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU  **2016**  689;FF  **2013**  3085).
[^153]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^154]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^155]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^156]: Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2022, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^157]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^158]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^159]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^160]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^161]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^162]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^163]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017  (RU  **2016**  4307;FF  **2014**  5939).
[^164]: RS  **510.10**
[^165]: RS  **514.54**
[^166]: RS  **510.10**
[^167]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^168]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^169]: RS  **510.10**
[^170]: RS  **510.10**
[^171]: RS  **510.10**
[^172]: RS  **121**
[^173]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^174]: RS  **510.10**
[^175]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^176]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^177]: RS  **171.211**
[^178]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^179]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^180]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^181]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^182]: Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^183]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^184]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^185]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^186]: RS  **514.54**
[^187]: RS  **510.10**
[^188]: RS  **514.54**
[^189]: RS  **172.220.1**
[^190]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^191]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^192]: RS  **514.54**
[^193]: RS  **514.54**
[^194]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^195]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^196]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^197]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^198]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^199]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^200]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^201]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^202]: Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023  (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^203]: RS  **235.1**
[^204]: Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU  **2023**  117;FF  **2021**  3046).
[^205]: DCF del 16 dic. 2009.
[^206]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2009**  6617.