511.12

# Ordinanza concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare

(OAMM)[^1]

del 24 novembre 2004 (Stato 1° aprile 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^2](LM);<br />visto l’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 2019[^3]sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,[^4]

ordina:

## **Sezione 1:** Disposizioni generali {#sec_1}
##### **Art. 1** Oggetto {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--1}
La presente ordinanza disciplina la procedura per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare[^5]e dell’idoneità a prestare servizio militare[^6].

##### **Art. 2** Idoneità al servizio militare e idoneità a prestare servizio militare {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--2}
1. È idoneo al servizio militare dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare senza mettere in pericolo la propria salute o quella di terzi adempiendo tali esigenze.
2. È idoneo a prestare servizio militare chiunque è idoneo al servizio militare e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio militare imminente.

## **Sezione 2:** Autorità e competenze {#sec_2}
##### **Art. 3** {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--3}

##### **Art. 4** Apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--4}
1. Per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare, il medico in capo dell’esercito costituisce delle Commissioni per la visita sanitaria (CVS).
2. Esse comprendono un presidente e almeno un membro che, in quanto medici titolari di un diploma federale, sono militari o persone assunte dall’esercito.
3. Alle CVS è assegnato un segretariato per l’esecuzione dei lavori amministrativi.

##### **Art. 5** Apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--5}
1. Per l’apprezzamento medico dell’idoneità a prestare servizio militare sono competenti:
a. durante il servizio: i medici incaricati dell’assistenza medica della truppa;
b. fuori del servizio: i medici della Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BLEs) assunti a tale fine;
c. per i militari delle Forze aeree che esercitano funzioni particolari: l’IMA.
2. I medici incaricati dell’assistenza medica della truppa sono vincolati alle decisioni delle CVS.

## **Sezione 3:** Procedura della Commissione per la visita sanitaria {#sec_3}
##### **Art. 6** Data {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--6}
Le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte all’apprezzamento medico della propria idoneità al servizio militare in occasione del reclutamento.

##### **Art. 6a** Apprezzamento dopo il reclutamento {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--6_a}
1. Chiunque dopo il reclutamento deve sottoporsi all’apprezzamento medico è chiamato a una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM).
2. Il Servizio medico militare (S med mil) della Sanità militare della Base logistica dell’esercito designa la CVS competente.
3. Con la chiamata la persona che deve essere esaminata è dispensata fino all’apprezzamento medico:
a. dall’entrata in servizio per un servizio d’istruzione;
b. dall’entrata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo;
c. dal compimento del tiro obbligatorio fuori del servizio.
4. Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l’apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

##### **Art. 7** Domanda {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--7}
Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare presso il S med mil una domanda di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere motivata, corredata dei necessari mezzi di prova e presentata per scritto.

##### **Art. 8** Accertamenti supplementari {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--8}
Se non sono in grado di prendere una decisione definitiva fondandosi sull’esito delle proprie visite, sugli atti o sulle informazioni ottenute, le CVS ordinano gli accertamenti supplementari necessari.

##### **Art. 9** Decisione {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--9}
1. Le decisioni delle CVS sull’idoneità al servizio militare si fondano sulle direttive figuranti nell’allegato 1; in caso di parità di voti decide il presidente.[^7]
2. Il membro della CVS che non è d’accordo con la decisione può chiedere l’iscrizione delle sue obiezioni negli atti.
3. La decisione è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all’ufficio che ha presentato la domanda.[^8]

## **Sezione 4:** Protezione della personalità {#sec_4}
##### **Art. 10** Tutela della sfera privata {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--10}
1. Nell’ambito dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare va tutelata la sfera privata delle persone che devono essere esaminate.
2. La presenza di terzi è ammessa soltanto con il consenso della persona che deve essere esaminata.

##### **Art. 11** Segreto di servizio, segreto di funzione e segreto professionale {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--11}
Tutte le constatazioni fatte in occasione dell’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio militare e dell’idoneità a prestare servizio militare sottostanno al segreto di servizio, al segreto di funzione e al segreto professionale.

##### **Art. 12** Elaborazione di dati {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--12}
La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009[^9]sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.

##### **Art. 13** {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--13}

## **Sezione 5:** Rimedi giuridici {#sec_5}
##### **Art. 14** Ricorso {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--14}
1. Contro la decisione di una CVS di prima istanza può essere presentato ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, presso il S med mil.
2. Sempre che l’articolo 39 LM e gli articoli 14 e 15 della presente ordinanza non dispongano altrimenti, alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968[^10]sulla procedura amministrativa.

##### **Art. 15** Spese {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--15}
La procedura di ricorso è gratuita.

## **Sezione 6:** Disposizioni finali {#sec_6}
##### **Art. 16** Esecuzione {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--16}
1. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione delle presente ordinanza.
2. Nel quadro delle sue competenze, il medico in capo dell’esercito è autorizzato a emanare istruzioni.

##### **Art. 17** Abrogazione e modifica del diritto vigente {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--17}
1. L’ordinanza del 9 settembre 1998[^11]concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio è abrogata.
2. L’ordinanza del 10 aprile 2002[^12]sul reclutamento è modificata secondo la versione dell’allegato 3.

##### **Art. 18** Entrata in vigore {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--18}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

##### **Allegato 1** {#annex_1}
(art. 9 cpv. 1)
### Decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1}
Le decisioni delle CVS in merito all’idoneità al servizio militare hanno il tenore e il significato seguenti:

#### **1.** Persone soggette all’obbligo di leva e militari {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1/lvl_1}
1.1 *«* *Abile al servizio militare* *»:* 
 la persona esaminata può essere istruita e impiegata senza riserve in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti.
1.2 *«* *Abile al servizio militare, inabile al tiro* *»* *:* 
 la persona esaminata può essere istruita e impiegata in una funzione militare conformemente al profilo dei requisiti. Per motivi medici non riceve tuttavia un’arma personale oppure deve riconsegnarla. La menzione «udito» indica che la persona esaminata non deve essere impiegata in vicinanza di fonti di forte rumore, segnatamente in caso di rumore generato da tiri, esplosioni o macchine da costruzione.
1.3 *«Abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari»:* 
 la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non può condurre veicoli a motore militari.
1.4 *«Abile al servizio militare, con restrizioni»:* 
 la persona esaminata è abile al servizio militare. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in funzioni differenziate appositamente previste (conformemente ai profili dei requisiti).
1.5 *«Abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»:* 
 la persona esaminata può essere incorporata soltanto in determinate funzioni definite dai profili dei requisiti, esclusi gli impieghi di combattimento. Per motivi medici non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.
1.6 «*Inabile al servizio militare* »*:* 
 la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare.

#### **2.** Persone soggette all’obbligo di leva {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1/lvl_2}
2.1 *«* *Rimandato fino al reclutamento complementare* *»* *:* 
 alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento complementare.
2.2 *«* *Rimandato di un anno* *»* *:* 
 alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento dell’anno successivo.
2.3 *«* *Rimandato di due anni* *»* *:* 
 alla data dell’apprezzamento la persona esaminata non soddisfa per motivi medici le esigenze del servizio militare. Un ulteriore apprezzamento è eseguito in occasione del reclutamento del secondo anno successivo.
2.4 Complessivamente i rimandi non devono superare i quattro anni.

#### **3.** Militari {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1/lvl_3}
3.1 *«Abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»:* 
 la persona esaminata è abile al servizio militare, ma per motivi medici non deve essere chiamata a un servizio d’avanzamento.
3.2 *«Abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»:* 
 la persona esaminata è abile al servizio militare, ma può essere incorporata soltanto in una formazione Istruzione e supporto. Per motivi medici la sua idoneità alla marcia, a portare pesi o a sollevare pesi è lievemente o notevolmente limitata. La persona esaminata è istruita e impiegata soltanto in determinate funzioni.
3.3 *«* *Dispensato fino al* *.»:* 
 è ammessa una dispensa per la durata di due anni al massimo. Durante la dispensa, per motivi medici la persona esaminata è esentata dal servizio militare e dagli obblighi fuori del servizio, eccettuati l’obbligo di notificazione e l’obbligo di custodia e di manutenzione dell’equipaggiamento personale. Alla scadenza del termine, è di nuovo abile al servizio militare.
3.4 *«Dispensato fino al ., con nuovo apprezzamento»:* 
 come «Dispensato». Prima della scadenza del termine, la persona esaminata è di nuovo chiamata a sottoporsi a un apprezzamento da parte della CVS.

#### **4.** Decisione della CVS speciale {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1/lvl_4}
*«Abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»:* 
 per motivi medici la persona esaminata dovrebbe essere di principio dichiarata inabile al servizio militare e al servizio di protezione civile. Se è tenuta a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare oppure vuole mettersi volontariamente a disposizione dell’esercito come persona attribuita o assegnata e ha comunicato esplicitamente per scritto la sua disponibilità a prestare servizio, può essere incorporata, da una CVS appositamente istituita, come soldato d’esercizio in una formazione Istruzione e supporto soldato d’esercizio (distaccamento d’esercizio). Le esigenze del servizio devono essere adeguate all’attività civile come pure alle attitudini fisiche e intellettuali della persona interessata. Il medico che presiede la CVS può stabilire oneri vincolanti per lo svolgimento del servizio. Relativamente agli oneri, occorre sempre verificare i punti seguenti: attività sportive e necessità di pernottare al domicilio. La persona interessata non riceve un’arma personale oppure deve riconsegnarla.

#### **5.** Decisioni combinate {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-1/lvl_5}
5.1 *Persone soggette all’obbligo di leva e militari* 
 Le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia»* possono essere combinate.
5.2 *Possibilità supplementari per i militari* 
 La decisione*«abile al servizio militare, inabile al servizio d’avanzamento»* può essere combinata con le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore mili* *tari», «abile al servizio militare, con restrizioni», «abile al servizio militare unicamente per servizi di retrovia».* 
 La decisione*«abile al servizio militare unicamente per l’istruzione e il supporto»* può essere combinata con le decisioni*«abile al servizio militare, inabile al tiro», «abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».* 
5.3 *Decisione della CVS speciale* 
 La decisione*«abile al servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri, inabile al tiro»* può essere combinata con la decisione*«abile al servizio militare, non può condurre veicoli a motore militari».*
##### **Allegato 2**

##### **Allegato 3** {#annex_3}
(art. 17 cpv. 2)
### Modifica del diritto vigente {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--511.12--annex-3}
.[^13]

[^1]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6493).
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: RS  **520.1**
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. 6 n. II 3 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione civile,  in vigore dal 1° gen. 2021 (RU  **2020**  5031).
[^5]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^6]: Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6493). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^7]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018  (RU  **2017**  7397). Correzione del 16 gen. 2018 (RU  **2018**  85).
[^8]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013  (RU  **2012**  6493).
[^9]: RS  **510.911**
[^10]: RS  **172.021**
[^11]: [RU  **1998**  2656, **2002**  723all. 2 n.3]
[^12]: [RU  **2002**  723; **2003**  4599art. 9 n. 1,5179art. 24; **2004**  4357art. 7,4955all. 3,5299art. 44; **2005**  5099n. III 2; **2006**  4705n. II 35; **2007**  389n. I II; **2009**  6667all. 36 n. 3; **2010**  5971; **2011**  5227n. I 4.5; **2017**  487n. I 2. RU **2018** 7405 all. 7 n. I 1]
[^13]: Le mod. possono essere consultate allaRU  **2004**  4955.