512.15

# Ordinanza concernente l’istruzione premilitare

(OISP)

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995[^1],

ordina:

##### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--1}
L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.

##### **Art. 2** Settori specialistici {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--2}
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premilitare.

##### **Art. 3** Corsi d’istruzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--3}
1. Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute.
2. Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.

##### **Art. 4** Corsi d’istruzione per monitori {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--4}
1. Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.
2. Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.

##### **Art. 5** Prestazioni della Confederazione {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--5}
1. Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.[^2]
2. Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
a. per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
b. per i partecipanti e i funzionari.

##### **Art. 6** Assicurazione militare {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--6}
Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

##### **Art. 7** Esecuzione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--7}
Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 8** Diritto previgente: abrogazione {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--8}
L’ordinanza del 29 marzo 1960[^3]concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

##### **Art. 9** Modifica del diritto vigente {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--9}
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

…[^4]

##### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.15--10}
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020  (RU  **2019**  4307).
[^3]: [RU  **1960**  348, **1962**  872art. 11 cpv. e lett. e, **1965** 881, **1970** 23 art. 1 lett. c, **1975** 2318, **1985** 685 n. I 9].
[^4]: Le mod. possono essere consultate alla RU **2003** 4599.