512.26

# Ordinanza concernente l’istruzione della truppa in caso di impieghi di polizia

(OITIP)[^1]

del 14 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 54, 92 capoverso 4 e 150 capoverso 1 della legge militare (LM)[^2],

ordina:

##### **Art. 1** Oggetto e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--1}
1. La presente ordinanza regola l’istruzione dei militari, dei distaccamenti di truppa e delle formazioni in vista di impieghi sussidiari di sicurezza, nell’ambito di operazioni degli organi civili di polizia.
2. Essa non è applicabile:
a. alle esercitazioni sulle piazze d’istruzione dell’esercito;
b. agli esercizi di pianificazione, di stato maggiore e di presa di decisioni.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--2}
Nella presente ordinanza s’intendono per:
a. impieghi sussidiari di sicurezza dell’esercito:
 il sostegno agli organi civili di polizia 1. per la protezione di persone e beni degni di particolare protezione (art. 67 cpv. 1 lett. b LM),
        2. per la protezione dei confini nazionali (art. 67 cpv. 1 lett. e LM), nonché
        3. per il servizio d’ordine (art. 83 LM);
b. organi civili di polizia:
 i membri dei corpi civili di polizia o di servizi civili della Confederazione o dei Cantoni con poteri di polizia.

##### **Art. 3** Truppe da istruire {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--3}
1. Il comandante delle Forze terrestri[^3]designa, secondo le opzioni del capo Comando Operazioni[^4], le formazioni che, nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia devono essere istruite per impieghi sussidiari di sicurezza.
2. Per i compiti del servizio d’ordine devono essere istruiti soltanto la Polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni.

##### **Art. 4** Competenze {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--4}
Nel loro ambito di competenza, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità possono ordinare l’istruzione della truppa nel quadro di impieghi civili di polizia e attribuire loro materiale di polizia supplementare.

##### **Art. 5** Condizioni {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--5}
L’istruzione nell’ambito di operazioni di organi civili di polizia può essere ordinata soltanto se:
a. serve esclusivamente all’addestramento della truppa;
b. in occasione dell’istruzione, la truppa non fornisce sostegno né sgrava gli organi civili di polizia; e
c. le autorità civili competenti approvano l’istruzione.

##### **Art. 6** Poteri di polizia {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--6}
1. Alla truppa è consentito l’impiego dell’arma da fuoco soltanto per legittima difesa e in stato di necessità.
2. e^3^.[^5]

##### **Art. 7** Responsabilità e organizzazione dell’istruzione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--7}
1. Gli organi civili di polizia chiamati a partecipare sono responsabili per l’istruzione tecnica.
2. Prima dell’inizio dell’istruzione, il capo Comando Operazioni, il comandante delle Forze terrestri e i comandanti delle Grandi Unità concordano i dettagli con gli organi civili di polizia.

##### **Art. 8** Spese {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--8}
1. Di regola, la Confederazione assume le spese che l’istruzione causa agli organi civili di polizia (spese d’istruzione).
2. Alla Confederazione non possono essere addebitate spese d’istruzione se l’istruzione è ordinata in vista di un impiego concreto per un servizio d’appoggio o un servizio d’ordine.

##### **Art. 9** Esecuzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--9}
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

##### **Art. 10** Diritto vigente: modifica {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--10}
.[^6]

##### **Art. 11** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--11}
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

[^1]: Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  791).
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  791). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^4]: Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023  (RU  **2022**  791). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
[^5]: Abrogati dal n. II 2 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU  **2022**  791).
[^6]: La mod. può essere consultata allaRU  **1999**  1511.